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§Art. 25 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE

Negli insediamenti urbani con particolare riguardo alle zone residenziali e d'uso pubblico deve essere curato in modo speciale il verde.

Nell’attuazione degli interventi al margine delle aree urbanizzate, in riferimento alla particolare valenza paesistico – ambientale del territorio in cui i singoli interventi si collocano, i confini degli insediamenti saranno delimitati nello schema della quinta arborea di separazione di cui all’allegato n°.1-7 delle presenti norme.

In particolare deve essere prevista nelle zone produttive una quinta verde di separazione con le altre zone di cui all’art. 12 – Fascia di salvaguardia ambientale ed in generale, una piantumazione delle aree libere con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, in ragione di almeno 1 albero ogni 40 mq. di superficie coperta.

In tutti i progetti, gli alberi secolari e di particolare pregio dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria. I progetti dovranno essere studiati in modo di rispettare le piante suddette, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

L'abbattimento delle piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto da uno specifico progetto di sistemazione del parco o giardino interessato dall'abbattimento.

In tutti i progetti di nuove costruzioni di tipo residenziale si dovrà includere il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area, destinando a verde piantumato una parte della superficie del lotto così come eventualmente definito nelle singole zone.

In particolare per il sistema delle aree verdi negli aggregati urbani di cui all’allegato n°. 1 – 7 delle presenti norme, e per le aree coperte o copribili da boschi valgono le specifiche norme di zona.

In generale, su tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento di piante a meno che si tratti di:

  • a) coltivazione e attività silvo – pastorali (vivai, pioppeti, alberi da frutta e simili) e di manutenzione di giardini privati, non compresi in zona BV.
  • b) alberature da abbattere in attuazione di Piano Esecutivo (P.P. e P. di L.) con obbligo di ripiantumazione dello stesso numero e nel medesimo ambito, di essenze autoctone
  • c) alberature da abbattere per la realizzazione di Servizi Pubblico ed opere di urbanizzazione, con obbligo di ripiantumazione di essenze autoctone.

Nelle zone a verde Pubblico destinate alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di quartiere e di campi da gioco individuati nella tavola dell’Azzonamento, sono consentite unicamente costruzioni che integrano e/o che siano funzionali alla destinazione ed alla gestione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzature sportive e di tempo libero e chioschi.

Tutte le costruzioni devono essere tali da non creare pregiudizio al godimento ed alla agibilità dei parchi, alle alberature esistenti, alle caratteristiche panoramiche e ambientali.

Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante permessi di costruire temporanei.

Su tutto il territorio, vengono in particolare salvaguardate le aree boscate di cui all’art. 63 del P.T.C.P. ed all’art. 41 delle presenti norme, e gli arbusti - siepi, di cui all’art. 64 del P.T.C.P. ed all’art. 41 delle presenti norme.

Corridoio ecologico secondario
La Variante Generale recepisce l’indicazione del corridoio ecologico secondario di cui all’art.8 delle N.T.A. del P.T.C.P. Il corridoio supera le infrastrutture stradali attraverso appositi Passaggi ecologici, di cui all’art.50 delle presenti norme. Le zone E2 ed E3 (art. 40 e 41 delle presenti norme), interessate dal corridoio ecologico, non potranno in alcun modo essere recintate e/o edificate.

Prescrizioni particolari
L'allegato n°. 1-7 alle presenti norme descrive il Sistema delle aree verdi all'interno ed all'esterno del centro abitato, così come illustrato dall’All. n°. 6 – Doc. n°. 1/B Relazione e come recepito dal Doc. n°. 3 Piano delle Regole, A – Azzonamento.

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