lazzate.com Comune di Lazzate

<< Art. 25 | NTA Indice | Art. 27 >>

Art. 26 - ZONE DI RECUPERO E NORME PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Ai sensi dell’art. 27 della L. 05.08.1978 n° 457 il P.R.G. individua come zone di recupero le zone A, parte delle zone B e le zone B/SU.

In queste zone, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Nell’ambito di dette zone sono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. è subordinato alla formazione del Piano di Recupero (P.R.), o permesso di costruire convenzionato i quali ne prevedono il recupero individuando le unità minime di intervento.

I P.R. o sono attuati ai sensi dell’art. 28 della citata L. 457/78 dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, oppure dal Comune nei seguenti casi:

a - per interventi di rilevante o preminente interesse pubblico (direttamente o tramite convenzionamento con privati);

b - per adeguamento delle urbanizzazioni;

c - per interventi da attuare, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, per inerzia dei medesimi o quando ricorre almeno uno dei due casi sopradescritti.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al P.R. e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi previsti dal P.R.G.

Le zone di recupero e gli ambiti ove è obbligatorio il P.R. o il permesso di costruire convenzionato sono individuati sulla tavola dell’Azzonamento e sono illustrati dagli Allegati n°2 alle presenti norme.

torna all'inizio



 BeOpen.it Realizzato da beOpen.it - info@beopen.it