lazzate.com Comune di Lazzate

<< Art. 27 | NTA Indice | Art. 29 - Zona B >>

In questa pagina...

Art. 28 - ZONA A - CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

§1 - DESCRIZIONE

Comprende le parti del territorio comunale urbanizzato e caratterizzato da agglomerati urbani omogenei e di antica formazione, nonché le parti circostanti di pertinenza dell’edificio che per le proprie caratteristiche ne sono parte inscindibile.
L’edificazione risulta solo in parte di valore storico ed architettonico mentre in generale risulta di modesto valore architettonico, a volte in stato di degrado ovvero alterata da successive trasformazioni, con incorporati elementi di valore di documento.
La perimetrazione delle zone A si basa sul rilevamento I.G.M. del 1888 così come previsto dall’art. 19 del P.T.P.R. e dall’art. 36 del P.T.C.P.
Le zone A comprendono anche gli Insediamenti rurali di interesse storico di cui all’art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P.
Le zone A sono zone di recupero ai sensi dell’art. 26 delle presenti norme.

§2 - EDIFICAZIONE

a) è consentito di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di maggior interesse ambientale o con caratteristiche architettoniche pregevoli. Detti interventi dovranno avvenire con particolare cura ed attenzione affinché siano rispettati e recuperati tutti gli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad eccezione di eventuali sovrastrutture di epoca più recente o di carattere provvisorio, prive dei valori sopra indicati o contrastanti con i caratteri tipologici della zona;

b) possono essere permessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie del comparto e secondo le modalità d'intervento di cui al successivo capoverso ed all'allegato n°. 2 alle N.T.A.

c) è consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non presentano pregi di carattere architettonico ed ambientale, così come individuato dall’allegato n°. 2 alle presenti norme.

d) sui lotti ancora liberi non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune all’interno dei Piani Attuativi, per l’accorpamento di edifici previsti da demolire o da trasferire all’interno della zona A.
Gli interventi di cui ai suddetti punto a) sono subordinati a DIA o al permesso di costruire, di cui alla legge vigente, limitatamente al recupero abitativo dei singoli edifici; punto b)

  1. sono subordinati a permesso di costruire o D.I.A. per gli interventi di ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari o di parte di esse, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali;
  2. sono subordinati a permesso di costruire disciplinato da convenzione per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici e di loro parti con cambio della destinazione d’uso in atto, da attuarsi secondo le modalità di intervento di cui al presente articolo ed all’allegato n°. 2 alle presenti norme.

Gli interventi di cui ai suddetti punti c) – d) dovranno essere inquadrati in appositi Piani di Recupero del patrimonio edilizio di iniziativa pubblica o privata, o Piani Particolareggiati, o al permesso di costruire convenzionato, per gli aspetti planivolumetrici, anche riferiti alle singole unità immobiliari, tesi al rispetto, al recupero ed alla valorizzazione delle tipologie urbanistiche ed edilizie originarie.

L'unità minima di pianificazione attuativa così come risulta dagli elaborati di P.R.G. può, con la procedura di variante prevista dalle vigenti disposizioni regionali, essere frazionata al fine di consentire il recupero anche di singole parti della stessa: tale frazionamento potrà però formare oggetto della ricordata variante solo ove sia esclusa la disponibilità di tutti i proprietari degli immobili posti nell'unità minima a partecipare alla predisposizione dello strumento di pianificazione attuativa.

Per consentire un maggior controllo sugli interventi di particolare rilievo o dimensioni, nonché per coordinare gli interventi con le tipologie esistenti e con la necessità di adeguare opere di urbanizzazione, il Responsabile del settore può in ogni caso richiedere la formazione di Piani di Recupero del patrimonio edilizio estesi all'isolato o alla zona interessata.

Il progetto degli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), se riferiti alla singola unità immobiliare, saranno estesi ad interessare la tipologia edilizia di appartenenza così come individuata dall’art. 18b e dagli Artt. 6, 10 e 12 delle N.T.A. di cui all'Allegato n°. 2 delle presenti norme. Gli interventi sulla singola unità immobiliare non potranno in particolare variare il numero piani, l’altezza dell'edificio e della gronda, l’imposta dei balconi dell'edificio di appartenenza.

§3 - DENSITA’ EDILIZIA (IF)

La densità edilizia degli interventi di cui al punto 2-a) non potrà superare quella esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valori storico - ambientale - artistico.

La densità edilizia degli interventi di cui ai punti 2-b) e 2-c) non potrà superare quella esistente calcolato come previsto dall'art. 15, anche con cambio di destinazione d’uso, verificata con apposito planivolumetrico, sul rilievo dello stato di fatto.

La densità edilizia ed il rapporto di copertura degli interventi di cui al suddetto punto 2-d), su lotti liberi, nel rispetto degli altri indici, non devono superare, rispettivamente,
If = 2,00 mc./mq.
e/o
il 50% della densità edilizia (If) media della zona compresa nell’ambito del Piano Attuativo ed il 25% del rapporto di copertura medio della stessa zona.

Il volume esistente in caso di ristrutturazione urbanistica, o per adeguamenti strutturali di cui al successivo capitolo 7-f (edifici di tipo G), potrà avere un incremento volumetrico nei limiti di cui al successivo articolo 38 e di cui agli allegati n°. 2 alle presenti norme, nel rispetto degli altri indici di altezza e distanze, di zona.

Il recupero dei volumi esistenti per destinazioni residenziali e/o terziarie, è subordinato alle prescrizioni di cui al successivo punto 6 – Destinazione d’uso.

In caso contrario il volume può essere trasferito secondo le procedure delle presenti norme.

Per il comparto PR-C1 è prevista una integrazione volumetrica, con il trasferimento di volumi da demolire o già demoliti per ordinanza sindacale.

Per il comparto PR/PP3, la volumetria massima è fissata in 12.236 mc. con cessione minima di standard pari a 1.600 mq.

Per il comparto PR/PP7, la volumetria massima è pari all’esistente con cessione delle aree individuate.

§4 - ALTEZZE

Per gli interventi subordinati a DIA e permesso di costruire non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte.

Per gli interventi a Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato, l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti e preesistenti, previa opportuna verifica sotto il profilo estetico - igienico – ambientale nel rispetto dei vincoli di tipologie di cui al precedente punto 2.

§5 - DISTANZE

Le distanze tra gli edifici dovranno essere maggiori o uguali a quelle preesistenti.

Nei casi di ricostruzione o nuove costruzioni dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

§6 - DESTINAZIONE

D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 9-a delle presenti Norme.

Il limite del 30% della S.l.p. complessiva per le destinazioni compatibili, non trova applicazione per interventi assoggettati a P.A. o permesso di costruire convenzionato.

In caso di trasformazione d'uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi di parcheggio delle autovetture di cui agli artt. 7a e 8 per le funzioni residenziali e terziarie esistenti e per le nuove.

In caso contrario, la trasformazione d’uso non potrà aumentare il numero di alloggi e/o negozi e uffici esistenti.

§7 - MODALITÀ D'INTERVENTO

La tavola delle modalità di intervento allegata alla presenti norme (allegato n° 2 alle N.T.A.) attribuisce ad ogni edificio ed area della zona A un complesso di interventi possibili:

a) edifici e parchi di valore storico ed architettonico o ambientale (tipo A) (D. Lg. n°. 490/99 e di cui all'Allegato n°. 2 delle presenti norme).
Per gli edifici sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo con conservazione integrale dell'involucro esterno, sia architettonico che costruttivo e decorativo, con obbligo di ripristino degli elementi deturpati e l'eliminazione di superfetazioni prive di valore storico - architettonico, in contrasto con il valore ambientale dell'edificio e delle sue pertinenze.
In particolare dovranno essere rispettati o riportati alla luce i caratteri compostivi degli edifici storici, così come l'assetto tipologico visibile (androni, porticati, loggiati, scale, percorsi, ecc.).
I Parchi monumentali o giardini storici sono soggetti a progetto di restauro paesaggistico - ambientale con riqualificazione funzionale nella ricostruzione dell'unità di paesaggio.
Gli edifici di tipo A già restaurati o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edificio di tipo A1 e come edifici di tipo A2 se sono previsti interventi di adeguamento degli interventi di restauro già effettuati.

b) edifici coerenti con l'ambiente (tipo B) sui quali sono consentiti gli interventi di cui al punto precedente.
E' consentita anche la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 18a delle presenti norme, anche con cambio di destinazione d'uso, nei limiti del primitivo volume e superficie coperta, e nel rispetto dell'assetto tipo planivolumetrico e degli allineamenti verso gli spazi pubblici, delle distanze ed altezze preesistenti, secondo le prescrizioni del P.R.G., salvo diverse prescrizioni di volume, superficie coperta e allineamenti dell’Allegato n°. 2 delle presenti norme.
L'edificio ricostruito deve accordarsi alla tipologia, elementi architettonici, materiali e rifiniture ed all'ambiente del nucleo di antica formazione, così come descritte dalle prescrizioni di cui all'allegato n°. 2 delle presenti norme.
E' prescritta in ogni caso la conservazione degli elementi stilistici o delle decorazioni che costituiscono significativa testimonianza del periodo di costruzione del fabbricato e di momenti storico - artistici e architettonici di epoche successive.

c) edifici in contrasto con l'ambiente e/o di nessun valore edilizio architettonico (sovrastrutture o superfetazioni) (tipo C)
E' consentita anche la demolizione e ricostruzione come al punto (b) oppure è consentito l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo la procedura di cui all’art. 4 dell’allegato n°. 2 delle presenti norme.
Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi.
Nel caso di demolizione per destinazione d'uso contrastante con l'ambiente, la nuova destinazione deve essere coerente con la funzione residenziale.

d) edifici in netto contrasto con l'ambiente, gli spazi e le norme igieniche (tipo D)
Nel caso di intervento, è prescritta la demolizione per diradare i volumi dell'intervento in cui si inquadra o per riqualificare l'ambiente.
In questo caso possibile il trasferimento del volume o l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo le procedure delle presenti norme e di cui all’art. 4 dell’allegato n°. 2 delle presenti norme.
La nuova destinazione dell'area resa libera deve essere coerente con la funzione residenziale.
In subordine ed in particolare per gli edifici di due o più piani, nell’impossibilità di attuare il trasferimento del volume, è anche consentita la demolizione e ricostruzione come al precedente punto b).

e) edifici di recente costruzione e/o ristrutturazione coerenti con l'ambiente (tipo E)
Gli eventuali ulteriori interventi saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G. oltre che secondo le presenti norme.
In particolare per alcuni edifici sono previsti interventi sull'involucro esterno atti a migliorare ulteriormente l'inserimento nell'ambiente del nucleo di antica formazione (tipo E1)

f) edifici o parte di edifici di recente costruzione o ristrutturazione in contrasto con l'ambiente per destinazione e/o tipologia e/o materiali e/o rifiniture sui quali sono previsti interventi strutturali per l'eliminazione di superfetazioni o soprastrutture o sopraelevazioni o per il loro ccorpamento nell’edificio attraverso integrazioni volumetriche nel rispetto degli altri indici (tipo F) sui quali si prescrivono interventi sull'involucro esterno atti a igliorare l'inserimento nell’ambiente del nucleo di antica formazione (tipo G).
Gli interventi sull'involucro esterno saranno estesi in sede di progettazione, all'intero fronte così come individuato sulle tavole grafiche e secondo le prescrizioni dettate dalla normativa di cui all'allegato n°. 2 alle presenti norme.

g) nuovi edifici (tipo H)
L'edificazione è da definire secondo la normativa del P.R.G. e sarà rganizzata secondo le presenti norme e le indicazioni delle modalità di intervento nelle zone di recupero al fine di migliorare la funzionalità dell'organismo urbano.
La definizione degli spazi o dei volumi dovrà in particolare correlarsi, per tipologia architettonica, materiali e rifiniture, all'ambiente circostante.
L'ingombro degli edifici, quale risulta dalla tavola allegata alle presenti norme, è vincolante per la sola tipologia edilizia proposta.

h) zone a verde privato (I1) e pubblico (I2)
Gli interventi dovranno essere rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione degli spazi a verde (tipo I): I1 se gli spazi liberi sono privati; I2 se gli spazi liberi sono pubblici.

i) zona di riqualificazione ambientale Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla valorizzazione degli spazi liberi (tipo L): L1 se il cortile è di uso comune; L2 se il cortile è di uso esclusivo.
Nelle zone assoggettate agli interventi tipo I e L, è possibile realizzare parcheggi interrati pertinenziali (art. 8 delle presenti norme) con la sistemazione delle aree soprastanti come previsto per le singole zone.
Le prescrizioni di cui ai punti precedenti, non escludono gli interventi comunque ammessi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli elaborati grafici dell’allegato n°. 2 alle presenti norme individuano le principali tipologie da salvaguardare, gli allineamenti da rispettare, i principali standards e la modalità ciclopedonale di servizio ai complessi edilizi ed ai relativi ambiti.
Nelle zone A sono evidenziate le “Architetture civili residenziali” (Curt del Martell, Villa Biraghi, Casa Volta e Curt del Molin) per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.C.P.

§8 - STANDARD

In sede di pianificazione attuativa o di rilascio del permesso di costruire convenzionato, verrà ceduto lo standard individuato da cedere dall'allegato n°.. 2 alle presenti norme. La rimanente quota dello standard di pertinenza dell'intervento, calcolato sul solo incremento del volume residenziale, verrà o ceduta o monetizzata secondo le procedure di cui all'Allegato n°. 2 delle presenti norme.

§9 - ALLEGATI

Alle presenti norme vengono allegati degli elaborati grafici e normativi di definizione delle modalità di recupero delle zone A. Le indicazioni di cui ai suddetti allegati potranno essere precisate e modificate alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 2 d) della L.R. n°. 23/1997.

torna all'inizio



 BeOpen.it Realizzato da beOpen.it - info@beopen.it