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Art. 27 - AZZONAMENTO

Nell'ipotesi in cui il terreno di un medesimo proprietario, appartenga a diverse zone omogenee, le eventuali attivitą edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici prescritti per le singole zone, salva la possibilitą di edificare sino al confine di zona ricadente all'interno della stessa proprietą, fatti salvi i disposti del D.M. 1444/68 e le norme del Codice Civile in materia di distanze.

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