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Art. 40 - ZONA E2 - AGRICOLA DI TUTELA AMBIENTALE

§1 - DESCRIZIONE

Le zone "E2" comprendono le parti di territorio comunale destinate all'attività agricola, intesa non solo come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. Queste zone E2 sono normalmente meritevoli di particolare salvaguardia per i loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici.

§2 - EDIFICAZIONE

E' vietato qualsiasi tipo di edificazione.

Per gli edifici esistenti, sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e di ampliamento una tantum delle volumetrie degli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. adibiti ad attività diversa da quella agricola, fino al 10%.

§3 - DESTINAZIONE

Le aree classificate in zona "E2"restano comunque vincolate per l'esercizio dell'attività agricola con divieto di qualsiasi edificazione.

Le zone E2 della medesima proprietà al 31 dicembre 2003 di complessi edilizi posti a confine in zone edificabili di Piano, possono essere destinate a impianti sportivi o giardini purché privi di manufatti aventi rilievo edilizio, volumetrico e/o determinanti superficie coperta, ed interessanti al massimo il 20% della superficie territoriale della zona E2.

§4 - NORME SPECIALI

I lotti compresi in zona "E2" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita secondo i parametri della L.R. 93/1980.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in zona "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.

§5 - RECINZIONI

Nelle zone E2 è consentita:

  • la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione;
  • la recinzione in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt., dei complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione)
  • la recinzione in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt. delle aree agricole E2 della medesima proprietà dei complessi edilizi edificati a confine, in altra zona di Piano (pari ad un massimo di 15 volte, al superficie coperta dell’edificazione).

§6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le zone E2 interessate dal Corridoio ecologico secondario di cui all’art. 24.4 delle presenti norme non potranno in alcun modo essere recintate e/o edificate.

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