Ufficio Tecnico
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Art. 39 - ZONA E1 - AGRICOLA EDIFICABILE (L.R. N°. 3/1980)
La zona "E1" è costituita dalla parte di territorio comunale destinato agli insediamenti agricoli.
L'edificazione è ammessa mediante rilascio del singolo permesso di costruire a favore dei soggetti previsti aventi titolo.
Sono ammesse (A e d.c.A) ed escluse le destinazioni di cui all’art. 9 delle presenti norme con le precisazioni di cui sotto.
Sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 3 della Legge Regionale 07.06.1980 n°. 93.
L’insediamento può comprendere anche le attività di agriturismo, a condizione che almeno il 50% dei consumi siano direttamente prodotti dall’Azienda stessa.
L’attività di allevamento zootecnico è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e/o all’adozione di tecniche atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico determinate dalla normativa e dalla legislazione vigente.
a) Abitazioni
Densità fondiaria - mc./mq. 0,03 sui terreni di pertinenza
b) Attrezzature di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici
Rc
è pari al 10% dell'intera superficie aziendale H
= ml. 7,50 esclusi i volumi tecnologici
NP
= n°. 2 max
Dc
= ml. 10,00
De
= ml. 20,00
Ds
= ml. 20,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal P.R.G. i cui cigli vengono assimilati ai confini di proprietà)
c) Attrezzature (serre) di servizio all'agricoltura e per il florovivaismo il rapporto di copertura è pari al 40% della superficie aziendale, mentre l’altezza massima delle serre è fissata in 4,00 ml.
Ai sensi della legislazione vigente e delle presenti norme è comunque vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc. E' vietata l'apertura di discariche per rifiuti urbani, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici.
Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in zone agricole, compresi quelli su Comuni Contermini; previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di "non edificazione" debitamente trascritto.
Gli ampliamenti sono concessi "una tantum".
La D.I.A. può essere presentata e il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
a) all'imprenditore agricolo singolo o associato in possesso dell’attestazione rilasciata dalla Provincia, per tutti gli interventi di cui all'art. 2, 1° comma della Legge Regionale 93/80, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U.;
b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola avente i requisiti previsti dall’art. 12 della legge n°. 153 del 9 maggio 1975 per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 17 comma 3 punto a) del T.U.
Il permesso di costruire o DIA è subordinato:
a) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, e deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui all'art. 2, quinto comma, della L.R. n. 93 del 1980, da trascriversi entrambi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
b) all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c) Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. \\ Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire.
Nelle zone E1 è consentita:
sottostante di altezza massima 0,30 mt., delle aree di pertinenza dell’azienda agricola (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione);
Edifici rurali tipici dell’attività agricola, stalle, magazzini, silos, essiccatoi, ricoveri automezzi, edifici per allevamento, tettoie, ecc.
Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche dell’ambiente rurale.
Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni.