Ufficio Tecnico
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Art. 38 - RIQUALIFICAZIONE URBANA IN ZONE A, B, C, D
Il presente articolo disciplina l'edificazione nelle zone già edificate, con l'obiettivo di sanare situazioni precarie dal punto di vista igienico - sanitario ed urbanistico, di ridurre le sperequazioni uniformando la densità edilizia degli insediamenti esistenti e di soddisfare il fabbisogno volumetrico dei Cittadini residenti.
Al fine di soddisfare la dotazione minima di 150 mc. per cittadini residenti da almeno cinque anni, è possibile aumentare la volumetria delle zone B e BV residenziali di Piano per un incremento massimo del 20% del volume esistente, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme, per adeguare lo dotazione volumetrica dei componenti le famiglie già residenti in Comune al momento della richiesta, in edifici mono o bifamiliari già ultimati da almeno 10 anni.
Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme alle singole zone residenziali (B, BV, C1 e C2), il P.R.G. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da assegnare ai cittadini residenti da almeno dieci anni in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, per soddisfare la dotazione di 100 mc. per componente la famiglia o per la formazione di alloggi per giovani coppie, in entrambi i casi per un minimo di 150 mc. ed un massimo di 400 mc. per alloggio da convenzionare.
Tale volume potrà essere sommato a beneficio esclusivo dei cittadini assegnatari, al volume di pertinenza di ciascun lotto, nel rispetto dei soli indici di altezza e superficie coperta della zona interessata.
L'aumento di volumetria del lotto di intervento avverrà nella dimensione massima del 20% della volumetria originaria e comunque pari ad un alloggio.
Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme alle singole zone residenziali come di seguito indicate, il P.R.G. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare:
1. per l'ampliamento, nelle zone B, BV e BC degli edifici mono o bifamiliari ultimati da almeno 10 anni per un incremento massimo di 150 mc del volume esistente riferiti all’intero edificio eventualmente suddivisibili tra le unità abitative che compongono l’insediamento, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme.
2. Piani Attuativi anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di zona, nella misura comunque non eccedente i 400 mc. oltre la volumetria di zona, alle condizioni di seguito illustrate. Costituiscono presupposti per l'ampliamento di edifici isolati le seguenti concorrenti circostanze:
Oltre la volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme alle singole zone residenziali, il P.R.G. rende disponibile, una volumetria aggiuntiva da utilizzare nei seguenti casi:
1. Nelle zone B e BV esterne ai Piani Attuativi vigenti è possibile previo convenzionamento l'accorpamento di edifici esistenti anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di zona, alle seguenti condizioni:
Ove ricorrano - per ciascuno dei lotti interessati - tutti i suddetti presupposti, sono consentite operazioni di riordino e di densificazione mediante accorpamento degli edifici esistenti, con la realizzazione - sul terreno interposto tra gli edifici medesimi - del volume geometricamente necessario fino ad un massimo, per ciascun lotto, di 400 mc. per l'accorpamento stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
*1. l'accorpamento deve produrre un risultato che realizzi un miglioramento morfologico e della qualità del prodotto edilizio complessivo;
2. Nei comparti di ristrutturazione urbanistica in Zona A soggetti a Piano Attuativo è possibile un incremento massimo di volume pari al 10% del volume esistente all'interno del comparto. Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto. Tale incremento massimo del 10% è anche possibile, mediante permesso di costruire convenzionato, per gli edifici espressamente classificati nell’allegato n°. 2 alle presenti norme, come edifici di tipo “G” per i quali sono previsti interventi strutturali di adeguamento.
3. Nelle zone C attraverso uno specifico piano attuativo , è possibile un incremento massimo del 20% del volume (quale risulta applicando ai lotti interessati l'indice massimo di zona) attraverso il trasferimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o in attuazione dell'Art. 44 sfruttando la capacità edificatoria dello standard qualitativo realizzato e/o dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior volumetria realizzata o convenzionando ai sensi dell’art. 18 del T.U. n°. 380/01, dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 38.1-b delle presenti norme.
Il volume da trasferire viene calcolato pari al doppio del volume esistente dell’edificio da trasferire.
Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto. Analogamente, in tutte le zone B non interessate da P.A., edificabili a permesso di costruire o DIA, è possibile attraverso uno specifico convenzionamento, aumentare l’indice di zona fino all’indice massimo If = 0,80 mc./mq. o se l’indice If è già superiore a 0,80 mc./mq., aumentare il volume esistente del 20%, edificando in entrambi i casi secondo le stesse modalità di cui ai capoversi precedenti.
4. In attuazione di quanto disposto dell'Art. 1d, delle N.T.A. e dall'allegato n°.3 alle presenti norme (meccanismi premiali), può rendere disponibile una volumetria aggiuntiva per un incremento volumetrico massimo del 10% della volumetria esistente o di progetto per ciascun intervento
Per le operazioni di cui ai precedenti punti 1b, 1c e 1d il P.R.G. rende disponibile una volumetria complessiva di mc 60.000,00 da sommare alla volumetria di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme delle singole zone.
Le operazioni di cui ai precedenti capitoli a, b, c, d e all’interno dei singoli capitoli, non sono cumulabili fra loro e possono essere realizzate una sola volta, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica.
Per tutte le operazioni non soggette a piano attuativo di volumetria integrativa, convenzionata, aggiuntiva e di riqualificazione urbana, e per gli interventi di ampliamento gli interessati/operatori devono presentare e trascrivere nei registri immobiliari, prima del rilascio del permesso di costruire o presentazione della DIA, impegnativa di vincolo volumetrico aedificandi di cui all’Art. 16 delle presenti norme, implementata dall’impegno di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera. Prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune.
Nelle zona BD si possono indicare aree da destinare ad attrezzature ed impianti tecnologici al servizio degli insediamenti produttivi, quali impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, centrali termiche, impianti radiotelevisivi, impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
Tali attrezzature ed impianti possono essere realizzati oltre gli indici di zona.
In attuazione di quanto disposto dall'Art. 1d delle N.T.A. e dall'allegato n°. 3 alle presenti norme, nelle zona D si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. produttiva di Piano.
Una volta esaurito l’indice Isf di zona, in attuazione di quanto disposto dall'Art. 44 delle presenti norme, si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. produttiva esistente, nelle zone BD e nelle altre zone una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta e la dotazione dei parcheggi di cui agli artt. 7a e 8 delle presenti norme. Superficie lorda di pavimento di trasferimento Per le aziende artigianali e produttive presenti impropriamente nelle zone con destinazione R, S e SU, di cui all’art. 9-a) e 9-c), è possibile il recupero della Slp produttiva esistente per le destinazioni residenziali e di servizio (principali e compatibili) della zona di appartenenza ed il trasferimento nelle zone D del P.R.G. di un’ulteriore quota di volume o Slp pari al 50% del volume o della Slp produttiva esistente, ad esaurire gli indici Ist della zona D di trasferimento..
Gli incrementi di Slp aggiuntiva e di trasferimento non sono cumulabili fra loro.
Per le operazioni di cui sopra il P.R.G. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 10.000,00 da sommare alla S.l.p. di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme delle singole zone.
Si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% della S.l.p. per servizi esistenti (S, dcS edcSU), una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta, ed esauriti gli indici di zona fatto salvo il rispetto degli altri indici.
Per le operazioni di cui sopra e di cui all’art. 44 delle presenti norme il P.R.G. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 5.000,00 da sommare alla s.l.p. di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme delle singole zone.