Ufficio Tecnico
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Art. 14 – INDICI URBANISTICI –EDILIZI - AMBIENTALI
Gli indici urbanistici ed edilizi che regolano l'utilizzazione delle aree e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale, sono definiti come segue:
E' il volume costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
E' il volume costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie territoriale (St) interessata dall'intervento.
E' la superficie lorda di pavimento costruibile per mq. di superficie fondiaria (Sf) interessata dall'intervento.
Definisce la parte di superficie edificabile di pertinenza degli edifici. Per i lotti interni ai piani attuativi, essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè le aree già a destinazione o di proprietà pubblica o da acquisire a tali fini, facenti parte dell'area oggetto dell'intervento. Per i lotti esterni ai piani attuativi, edificabili a semplice concessione, la Sf è la superficie catastale edificabile comprensiva anche delle aree previste edificabili dall'Azzonamento ma destinate all'adeguamento delle strade e/o alla formazione della nuova rete della viabilità e degli spazi di sosta e di verde attrezzato di cui all'art.7a. In essa non sono comprese le aree e gli spazi già di proprietà o di uso pubblico oppure ove sia in coso il trasferimento di proprietà, anche se queste aree e questi spazi fossero azzonati come edificabili.
E' la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del P.R.G. ed espressamente perimetrata ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria individuate o meno nella tavola di azzonamento del P.R.G.
In essa non sono comprese le aree e gli spazi già di proprietà o di uso pubblico oppure ove sia in corso il trasferimento di proprietà, anche se queste aree o questi spazi fossero azzonati come edificabili.
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, comprese le superfici dei corpi sporgenti come portici tettoie e simili, con esclusione delle parti aggettanti quali balconi, sporti di gronda, scale, pensiline, le verande completamente apribili, elementi decorativi e simili fino alla sporgenza massima su aree di proprietà privata, di mt. 1,50 per residenza e di mt. 2,50 per altre destinazioni. Le parti aggettanti aperte con sporgenza superiore a m. 1,50 per la residenza ed a m. 2,50 per altre destinazioni saranno computate per la sola parte eccedente. Sono inoltre esclusi gli impianti sportivi purché privi di manufatti aventi consistenza volumetrica (Sc; Slp) e sono escluse le parti di edificio sotterranee esterne al perimetro della costruzione fuori terra, purché l’estradosso delle solette di copertura non sia sporgente dalla quota del marciapiede stradale di riferimento (+/- 0,00) o dalla quota del terreno naturale se superiore e se completamente ricoperto da uno strato di almeno cm. 40 di terreno coltivabile.
E' il rapporto, misurato in percentuale (%), tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).
Per gli edifici residenziali è la somma delle superfici dei singoli piani fuori terra compresi entro il profilo esterno delle pareti perimetrali, degli eventuali soppalchi e dei piani interrati o seminterrati ove sia consentita permanenza di persone.
Sono escluse :
* le superfici dei piani interrati e seminterrati, complessivamente prive dei requisiti di agibilità definiti dal Regolamento Locale di Igiene vigente e destinate a cantine, locali di servizio delle unità immobiliari e di pertinenza di esercizi commerciali di vicinato, servizi tecnici ed igienici, ripostigli, accessori;
Per gli edifici ad uso produttivo e per servizi alle persone ed alle attività
La S.l.p. è la somma delle superfici coperte e delle superfici dei vari piani, comprese entro la linea della muratura perimetrale, utilizzate per le lavorazioni, i depositi, e per gli impianti.
Sono escluse:
Costituisce il limite sul piano verticale oltre il quale gli edifici non possono levarsi; viene espressa in metri e misurata secondo le modalità previste dall’art. 15.
Indica il numero totale dei piani fuori terra di un edificio compreso il piano terreno o rialzato ed escluso il piano sottotetto inabitabile e il seminterrato.
Ai fini del presente articolo è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente.
E’ la distanza delle nuove costruzioni dal confine di proprietà, così come definita dall'art.17b delle presenti norme.
E’ la distanza delle nuove costruzioni dalle altre costruzioni, così come definito dall'art.17c delle presenti norme.
E’ la distanza delle nuove costruzioni dagli spazi pubblici, così come definita dall'art.17a delle presenti norme.
La gronda di cui alla definizione di Slp è il lato esterno della copertura che non interseca il colmo.
Comprendono le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, come specificate nel precente art.7a.
Comprendono le aree destinate alle opere di urbanizzazione, come specificate nel precedente art.7b.
Sono gli spazi di sosta per autoveicoli aperti o coperti (anche se interrati) ad uso privato, come previsto all’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n°. 765 modificato dalla Legge 24 marzo 1989 n°. 122 e dall’art. 8 delle presenti norme.
Sono gli spazi ad uso pubblico di sosta per autoveicoli, da reperirsi generalmente in spazi pubblici, come previsto dal D.L. 2 aprile 1968 e dalla Legge Regionale 15 aprile 1975 n°. 51 e 7 giugno 1985 n°. 73.
Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione primaria, come definita e quantificata dalle presenti norme.
Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, come definita e quantificata dalle presenti norme.
E’ la superficie fondiaria minima filtrante, cioè da lasciare libera da costruzioni, anche in sottosuolo e da adibire a verde.
La superficie libera sarà definita per ciascuna zona e per ogni tipo di intervento, dal Regolamento edilizio e non dovrà comunque essere inferiore:
''Nel caso di nuovi edifici la Sl in nessuna zona può essere inferiore agli indici previsti dal Regolamento Locale di Igiene vigente. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, di ampliamento mediante espansione planimetrica di un edificio, quando lo stato di fatto non consente di garantire il rispetto dell’indice minimo di superficie scoperta e drenante previsto dal Regolamento Locale di Igiene gli interventi devono essere effettuati in modo da non ridurre ulteriormente e possibilmente migliorare l’indice di superficie libera esistente.''
E' l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della Slp quando questa non sia superiore a 1500 mq. e nella misura di 1/4 della Slp quando questa sia superiore al predetto limite. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt.8 e 9 del D.lgs 114/98.
Per lotto libero si intende un’area che sia stata frazionata prima del 1989 e che successivamente non sia servita per la valutazione ed i conteggi di edificabilità di cui all’art.16 delle presenti norme.
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