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Art. 15 - CALCOLO DEL VOLUME - VERIFICA DEGLI INDICI DI DENSITA’ EDILIZIA

Il controllo generale dell’uso del territorio avviene anche con la limitazione volumetrica di tutti gli edifici che su esso insistono o che su di esso verranno edificati, sia con destinazione abitativa sia con destinazione produttiva, commerciale, di servizio o altro.

Pertanto i parametri della densità edilizia per le singole zone devono essere verificati sempre sui volumi edilizi, progettati o esistenti da conservare che abbiano una effettiva capacità di contenere l’abitazione stabile di persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva commerciale di servizio o altro.

Agli effetti del controllo della densità edilizia valgono le seguenti definizioni:

§V - Volume

Il volume delle costruzioni residenziali e di servizio è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di ml. 3,00 (2,70 + 0,30) e dell’ultimo piano di ml. 2,70, indipendentemente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d’uso, purché l’altezza media interna netta del piano sia uguale o inferiore a ml. 3,80.

Il volume dei locali con altezza media interna superiore a ml. 3,80 verrà computato per l’altezza effettiva.

Nel caso di edifici preesistenti con altezze di interpiano inferiori a quelle indicate, verranno computate le altezze reali, quando in possesso dei requisiti igienico – sanitari di legge.

Il volume degli edifici produttivi è da ricavarsi moltiplicando la superficie lorda di pavimento dei singoli piani per l'altezza convenzionale di interpiano di ml. 4,30.

§Vt - Volumi tecnici

Devono intendersi per "volumi tecnici", ai fini della esclusione del calcolo della S.l.p. di cui all’art. 14, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

I volumi tecnici sono volumi che concorrono a migliorare l'agibilità dei volumi destinati all'attività residenziale o produttiva o di servizio e verranno realizzati in conformità al Repertorio degli interventi edilizi di cui all’allegato n°. 1 – 5 alle presenti norme.

§Recupero dei sottotetti esistenti

Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico, al solo scopo residenziale, del piano sottotetto esistente senza che tale volumetria venga verificata con l'indice di densità edilizia ammessa nella specifica zona omogenea, secondo le procedure e le condizioni di fattibilità degli interventi di cui alla legislazione vigente e di cui alle presenti norme.

§Volume esistente e S.l.p. esistente

Per edifici esistenti si intendono gli edifici inseriti catastalmente o documentati da atti notarili, se precedenti al 1967, o autorizzati.

Il volume o la S.l.p. degli edifici esistenti sono quelli autorizzati mentre il volume o la S.l.p. degli edifici precedenti al 1967 di cui sopra, sono calcolati come quelli di progetto.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di demolizione, ammessi nelle zone di recupero di cui all’art.26, il volume esistente e quello di progetto è quello risultante dall’ingombro reale dell’edificio: superficie coperta per altezza.

In tali ambiti, le sovrastrutture e/o superfetazioni saranno computati se regolarmente assentiti o accatastati al 1967, solo negli interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi o permessi di costruire convenzionati.

Per gli edifici rustici (stalle e fienili), sarà considerata tutta la S.l.p. del corpo di fabbrica esistente anche se costituito da pilastri e tetto con o senza pareti perimetrale.

Il volume degli edifici crollati o demoliti a seguito di ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora non indennizzate o per promuovere il risanamento urbanistico, edilizio ed ambientale, potranno essere o ricostruiti o riutilizzati, ai fini compensativi, in ampliamento di edifici esistenti o in un ambito di ristrutturazione urbanistica, nei modi di cui alle norme di Zona attraverso permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo o trasferiti quando previsto dalle presenti norme e nei limiti di ciascuna zona.

Ai fini della verifica degli indici esistenti, la superficie fondiaria e territoriale di pertinenza è quella risultante dal permesso di costruire e/o convenzione o da quella catastale per gli edifici preesistenti al 1967.

§Altezza delle costruzioni – H

E' la distanza tra la quota del marciapiede stradale, previsto o esistente, oppure tra la quota naturale del terreno e la maggior quota dell’intradosso delle sporgenze di gronda o dell’ultimo solaio di copertura dei locali abitabili, oppure la quota di colmo, nel caso di copertura con pendenza superiore al 40%, con esclusione dei volumi tecnici, corpo scala, torrette di ascensori, camini e simili.

Nel caso di locali abitabili con solaio di copertura non piano, l’altezza, ai fini della verifica del limite suddetto, è da misurare all’imposta del tetto, rilevata sul prospetto.

Per ogni singola zona prevista dal P.R.G. è fissato un limite di altezza massima (H) che viene misurato in metri.

Per gli edifici esistenti, prevalentemente di origine rurale, privi di soletta di copertura al piano superiore, l’altezza, si misura con riferimento all’imposta del tetto sulla murature o pilastrature perimetrale.

Nel caso di edifici con solai a volta, l’altezza suddetta si misura con riferimento alla media delle altezze all’intradosso della volta stessa, o alla catena nel caso di edifici industriali o ad essi assimilabili.

Qualora il piano di campagna o il marciapiede non siano pianeggianti, bensì posti su quote diverse, l’altezza (H) delle costruzioni è quella media che si ottiene dividendo la superficie delle facciate fuori terra per il perimetro della costruzione.

Una trincea scavata nel terreno per formare un’area di disimpegno atto a permettere l’accesso alle autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata quale livello del marciapiede o del terreno sistemato ai fini delle misure sull’altezza massima ammessa e sulla altezza media, a condizione che la stessa non interessi un tratto complessivo superiore al 40% dell’intero perimetro dell’edificio; pertanto, in questi casi, le altezze verranno misurate a partire dalle quote di marciapiede o di terreno immediatamente adiacenti, senza tenere conto della profondità della trincea.

Qualora si eccedesse tale limite, la maggior altezza dovrà essere computata per il calcolo dell’altezza media.

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