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Art. 16 - AREE DI PERTINENZA E IMPEGNATIVA VOLUMETRICA

Le superfici coperte ed i volumi edificabili, secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal P.R.G. nelle singole zone, resteranno vincolate alle aree di pertinenza che sono servite per la valutazione ed i conteggi di edificabilità; pertanto le stesse dovranno ritenersi soggette a servitù “non aedificandi”, revocabili o modificabili solo in caso di demolizione del volume realizzato o di aumento degli indici di piano.

Pertanto, nei progetti si dovrà prevedere una “impegnativa volumetrica”, da trascrivere a totale carico del proprietario, prima del rilascio del Permesso di Costruire o all’atto della presentazione della D.I.A., avente lo scopo di evitare che una stessa area, mediante successivi frazionamenti, venga più volte utilizzata per la verifica degli indici di edificazione“.

L’impegnativa volumetrica stipulata in occasione del primo intervento, sarà ritenuta valida anche per i successivi interventi, fino ad esaurimento degli indici di zona.

E’ consentita la stipulazione di impegnative volumetriche, regolarmente trascritte, nelle quali possono essere asservite le aree fondiarie delle proprietà confinati, con l’esplicita rinuncia a successive utilizzazioni delle volumetrie cedute.

Il trasferimento di edificabilità di cui sopra, con relativo asservimento di aree, può avvenire tra aree appartenenti alla stessa zona omogenea, tra loro confinanti.

Nelle zone agricole, ai fini della verifica degli indici di densità edilizia e rapporto di copertura per le attività e funzioni ammesse, è possibile l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l’azienda, compresi quelli appartenenti ai territori di Comuni contermini.

Le aree necessarie per l’osservanza degli indici massimi di densità edilizia fondiaria per le nuove costruzioni, non possono essere derivate da fondi di pertinenza di edifici esistenti, qualora ciò determinasse od aggravasse carenze dei rapporti suddetti per gli edifici esistenti rispetto ai relativi fondi.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., viene considerata vincolata alla non edificazione un’area, ove esistente nell’ambito della stessa proprietà, corrispondente a quella necessaria a raggiungere gli indici di densità fondiaria indicati nelle norme di zona previgenti.

E’ ammessa la stipulazione di impegnative volumetriche, regolarmente trascritte, nelle quali possono essere asservite le aree fondiarie di proprietà non confinanti o contermini, oltre che per le aree in zona agricola E, anche quando sia previsto dalle presenti norme, tra aree classificate con la stessa destinazione di zona (R,D,S,).

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