Ufficio Tecnico
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Art. 17 - ARRETRAMENTI MINIMI
E’ la distanza minima degli edifici dai fili stradali e si misura sulla normale alla linea di confine, prevista dal P.R.G., fra la proprietà e quella pubblica, nella proiezione orizzontale. Non sono considerati ai fini del calcolo della distanza eventuali balconi aperti a sbalzo fino a ml. 1,50 di sporgenza, le verande completamente apribili ed i normali aggetti (sporti di gronda, scale, pensiline, elementi decorativi e simili) sino a ml. 1,50 di sporgenza.
Nel caso di sporgenze superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente va considerata ai fini del calcolo suddetto. Tale distanza è riferita alle sezioni stradali tipo o agli allineamenti definiti dal P.R.G. o dai piani esecutivi. In tutti gli altri casi, non riconducibili alla disciplina di cui sopra, la distanza minima delle fronti degli edifici dai confine stradale deve essere di:
Le precedenti prescrizioni non sono valide per la zona “A” e per la zona “E1” dove si applica la specifica normativa di zona.
In presenza di strade a fondo cieco, chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici, e delle strade F2 (6,50 + 1,50) di cui all’art. 36, la distanza minima della edificazione dal confine stradale deve essere di ml. 5,00.
Per confine stradale si intende il confine tra la proprietà privata e quella pubblica o destinata a diventare tale per attuazione del P.R.G., ad esclusione degli arretramenti per la realizzazione dei parcheggi e del verde di urbanizzazione primaria.
Negli spazi risultanti dagli arretramenti suddetti, non possono essere eseguite opere edilizie (salvo le recinzioni sul confine stradale ) quali boxes, rustici, depositi, ecc.
Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno ml. 3,00, eccetto quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici.
Nelle zone “A” ed in generale ove ricorre l’obbligo di rispettare gli allineamenti esistenti, le strutture interrate possono essere realizzate sul confine tra proprietà pubblica e privata.
I fabbricati costruiti in arretramento dai confini stradali esistenti dovranno, di norma, risultare paralleli agli stessi.
In ogni caso sarà a carico del proprietario, che ha edificato in arretramento la propria costruzione, l’onere della sistemazione dell’area lasciata libera con l’arretramento stesso.
Per arretramenti effettuati al fine di ampliare spazi pubblici, strade o piazze, l’onere di cui sopra cesserà di essere a carico del proprietario quando l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno includere l’area risultante nel patrimonio comunale.
In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle dimensioni delle fasce di rispetto afferenti le rispettive strade, ed il terzo lato costituito dalle retta congiungente i due punti estremi.
Gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante del P.R.G. all'interno delle fasce di arretramento stradale, possono essere soggetti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, anche ad interventi di ampliamento nel rispetto degli allineamenti prevalenti, così come risultano da appositi verbali dell'Ufficio Tecnico o da specifici progetti redatti dall'Amministrazione Comunale, e della distanza minima tra pareti finestrate (De).
Analogamente nel rispetto degli allineamenti prevalenti di cui sopra e della distanza minima tra pareti finestrate (De), è possibile anche realizzare nuovi edifici in deroga delle distanze minime delle fronti degli edifici dal confine stradale.
All'interno dei Piani Attuativi possono essere determinate distanze minime dei fabbricati dai confini diverse da quelle fin qui elencate purché giustificate dal contesto progettuale proposto, e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia.
Altre indicazioni inerenti alle linee di edificazione sono date dai limiti delle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 49 e 50 delle presenti norme, dalle linee di rispetto agli incroci o innesti stradali.
Tali limiti sono individuati nelle tavole di Azzonamento o della viabilità.
E' la distanza misurata - in proiezione orizzontale - delle fronti di un edificio dai confini con i terreni contigui di proprietà di terzi.
La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare alla linea di confine non considerando, ai fini della distanza minima, eventuali aggetti quali, balconi aperti a sbalzo fino a ml. 1,50 di sporgenza e verande completamente apribili, ed i normali aggetti (sporti di gronda, scale, pensiline, elementi decorativi e simili) sino a ml. 1,50 di sporgenza.
Nel caso di sporgenze superiori a mt. 1,50 la parte eccedente tale limite, va considerata ai fini della determinazione della distanza. In particolare, le distanze minime dai confini - misurate come al precedente comma - devono essere:
In tale caso il nuovo edificio dovrà rispettare la sagoma del preesistente, sempre nel rispetto dei limiti di zona.
Per la costruzione su fondi di cui una o più lati costituiscono delimitazione tra Zone Omogenee in cui sono ammesse le costruzioni sui confini dei fondi e Zone Omogenee in cui non sono ammesse, le rispettive porzioni devono essere realizzate alle distanze dai confini e tra le costruzioni fissate per le relative Zone, nella impossibilità di applicare quanto disposto al 2° comma - punto c. del presente articolo.
Per distanza dai confini si intende la distanza reale esistente dal limite di proprietà o la distanza virtuale determinata da una specifica impegnativa registrata tra due confinanti, purché agli effetti della edificabilità vengano mantenute fra gli edifici le distanze minime prescritte dalle presenti norme.
Le costruzioni totalmente interrate da almeno tre lati e ricoperte con terreno di coltura di almeno 40 cm. di spessore, non sono da computarsi al fine della distanza dai confini con le proprietà private.
All'interno dei Piani Attuativi possono essere determinate distanze minime dei fabbricati dai confini diverse da quelle fin qui elencate purché giustificate dal contesto progettuale proposto, e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia.
Per le costruzioni accessorie valgono le distanze previste all’art. 22.
E' la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le fronti - finestrate e non - di due edifici o tra gli spigoli degli stessi. E' prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra le pareti finestrate di edifici antistanti.
E' altresì prescritta, tra le pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare ai due edifici non considerando ai fini della distanza minima, eventuali aggetti aperti, balconi aperti da almeno due lati, verande completamente apribili, e gronde con sporgenza fino a mt. 1,50.
Nel caso di sporgenze superiori a mt. 1,50 la parte eccedente tale limite va considerata ai fini della determinazione della distanza. Nel caso in cui il lotto attiguo risulti edificato con un edificio con pareti finestrate posto a distanza dal confine inferiore alla minima prescritta dal Piano, chi edificherà successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme dovrà tenere l'edificio ad una distanza dal preesistente pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di mt. 10,00.
Nel caso di parete non finestrata preesistente e a distanza dal confine inferiore alla minima prescritta dal Piano, potrà essere edificato sul terreno contermine un fabbricato con una parete cieca fronteggiante e posta alla distanza minima prevista dalle presenti norme.
Le distanze minime di mt. 10,00 tra gli edifici stabilite dal presente articolo e dalle disposizioni particolari di Zona, sono da applicarsi anche nel caso di edifici da realizzarsi su fondi della medesima proprietà, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di piani attuativi e Piani Particolareggiati.
Fra fabbricati, fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 17a per edifici esistenti all’interno del perimetro del centro edificato, che debbono essere sopraelevati o ampliati, e nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica.
In questi casi, dovranno comunque essere rispettati, la distanza minima fra pareti finestrate, l'allineamento stradale prevalente, così come risulta dall'apposito verbale dell'Ufficio Tecnico e le distanze minime tra fabbricati, pari a quanto disposto dal D.M. 1 aprile 1968 in zona A.
Nelle zone "A" non si applicano le predette limitazioni nel caso di restauri e ristrutturazioni.
Nel caso di ricostruzioni le distanze prescritte dalla normativa dovranno essere rispettate, salvo stipula di apposita convenzione tra confinanti o tra comproprietari di cortili o parti comuni, che acconsentano di ricostruire il nuovo edificio sul sedime precedente alla sua demolizione.
Nel caso di nuove costruzioni le distanze minime tra i fabbricati dovranno comunque rispettare le disposizioni generali del D.M. 02.04.1968 e i contenuti del precedente art. 17c.
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