Ufficio Tecnico
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Art. 18 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
I tipi di intervento previsti dal P.R.G., sono i seguenti: interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come previsti dall'art. 31 della L.457/78 ed al D.P.R. 6 giugno 2001, n°. 380:
L'atto amministrativo di rilascio del titolo abilitativo può essere unico anche per interventi di diverso tipo, per singole unità immobiliari o unità immobiliari contigue o afferenti un unico intervento.
In riferimento all'Allegato "A" della L.R. n°. 23/97 richiamata dalla L.R. n°. 22 del 19 novembre 1998, gli interventi sopra elencati sono definiti, con riferimento alle opere ammesse nei diversi casi:
quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche ristrutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso;
quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazione d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione degli elementi estranei, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia:
Rientrano altresì nella categoria della ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e di ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento della normativa antisismica.
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le opere interne sono quelle opere che non comportano modifiche alla sagoma delle costruzioni, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per immobili compresi nelle zone A, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Dette opere inoltre non devono essere in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, oltre che con i Regolamenti Edilizi vigenti.
Le tipologie edilizie si distinguono in:
edifici a villa, villino, a stella, a nastro, a gradoni, ecc. che siano comunque accorpati, con distacco dai confini e dalle strade.
edifici costruiti in adiacenza, con un lato in comune sul confine di proprietà, senza formare frontespizi nudi.
edifici costituiti da più unità, perlopiù unifamiliari, uguali o simili, ripetuti con o senza suddivisione tra le aree in proprietà distinte.
edifici posti lungo il perimetro di uno o più lotti, senza interruzioni o distacchi superiori ai 10,00 ml. e che racchiudano spazi formanti cortili.
Al fine di meglio orientare gli interventi edilizi nella costruzione di un’immagine unitaria di Lazzate, è costituito un apposito “Repertorio degli interventi edilizi tipo” di cui all’allegato n°.1 – 5 alle presenti norme.
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