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TITOLO VII – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

§Art. 19 - STRADE PRIVATE E ACCESSI CARRAI

§Art. 19a - STRADE PRIVATE

E’ vietato aprire strade private senza il permesso di costruire o D.I.A..

Per ottenere il permesso all’apertura occorre presentare domanda allegando il progetto della strada, corredato dagli elaborati seguenti:

  • a) Planimetria estratta dallo strumento urbanistico, su cui sia individuata l’ubicazione della strada;
  • b) Planimetria disegnata sulla mappa catastale, con indicazione della strada;
  • c) Planimetria in scala non inferiore ad 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l’illuminazione e quanto altro necessario per illustrarne le caratteristiche;
  • d) Sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200, e particolari descrittivi e costruttivi degli elementi caratteristici;
  • e) Relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costruttive.

Alla domanda dovrà essere pure allegato uno schema di convenzione che prescriva l’assunzione di tutti gli oneri costruzione e di manutenzione a carico degli interessati, che preveda la possibilità da parte del Comune di rendere pubblica o di uso pubblico la via stessa e che fissi un termine per l’esecuzione delle opere.

Le strade private al servizio di abitazione devono avere di norma una larghezza di 5,00 m. al netto di spazi che l’Amministrazione comunale potrà richiedere per la sosta degli autoveicoli e per l’eventuale marciapiede.

Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai normali mezzi di trasporto l’inversione di marcia.

In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all’importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche ed alla situazione urbanistica della zona, potrà essere prescritta la chiusura con cancello all’imbocco delle strade private, particolarmente per quelle a fondo cieco e la formazione di un adeguato spazio di sosta.

Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già realizzate e con edificazione avanzata, il Comune potrà invitare i proprietari a provvedere, di comune accordo, alla realizzazione di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale saranno necessari per i collegamenti con i servizi che il Comune stesso attua nella zona.

§Art. 19b - ACCESSI CARRAI

Si considera accesso ogni entrata carrabile da un lotto ad una strada pubblica o privata aperta al pubblico transito. Ogni accesso carraio deve rispondere ai seguenti requisiti:

  • assicurare una buona visibilità della e dalla strada;
  • l’area di raccordo deve avere un tratto in arretramento preferibilmente in piano o con pendenza massima del 7%, di almeno 5,00 ml. dalla carreggiata stradale e deve essere pavimentata. In caso di impossibilità a realizzare tale arretramento è possibile realizzare un’area di raccordo ed accostamento laterale per l’accesso al passo carraio, di almeno 2,50 ml. di profondità e di .5.00 ml. di lunghezza. In caso di impossibilità a realizzare anche tale area di raccordo ed accostamento laterale, è obbligatoria la meccanizzazione dell’accesso al passo carraio o è vietata la sua chiusura con cancello o altro;
  • l’acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sulla strada;
  • il confine tra l’area privata e l’area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato con soglie;
  • i cancelli carrai e porte di autorimesse debbono aprirsi verso l’interno della proprietà privata;
  • la recinzione eventuale deve essere raccordata con smussi in modo da ottenere la massima visibilità;
  • lo smusso o l’abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche prescritte dalla Amministrazione Comunale.

La larghezza dell’accesso carraio non deve essere inferiore a 3,00 ml.

L’Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od artigianali, edifici di uso collettivo.

Gli accessi devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.

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