Ufficio Tecnico
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Art. 37 - ZONE D - DI ESPANSIONE E DI TRASFERIMENTO
Parti del territorio da destinare a nuovi insediamenti produttivi o ad essi compatibili.
Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art. 9 – b) delle presenti norme.
Non possono essere autorizzati o concessi interventi riguardanti funzioni secondarie compatibili in mancanza della funzione principale.
Ist
= mass. 0,80 mq./mq. di cui 0,20 mq./mq. per i trasferimenti o in attuazione di quanto previsto dall’art. 44.
H
= mass. 12 m. superabili da impianti e volumi tecnici se comprovato da necessità tecnologiche relative alla produzione a condizione che venga ridotto al minimo l’impatto ambientale
Rc
= mass. 60%
Sl
= min. 20%
Ds
= come stabilito all’art. 17 - a
Dc
= come stabilito all’art. 17 - b
De
= come stabilito all’art. 17 - c
Permesso di costruire o D.I.A. previa approvazione di P.A.
Lo standard sarà calcolato sulla S.l.p. potenziale del lotto (0,60 o 0,80 mq./mq.) indipendentemente dalla S.l.p. di progetto.
Nell’attuazione dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici , oltre i parcheggi di cui all’art. 8 delle presenti norme, le:
L’insediamento nella zona D individuata sulla tavola dell’azzonamento con il numero è riservato esclusivamente all’ampliamento ed alla integrazione dell’insediamento esistente in zona BD. Il P.A. dovrà prevedere la formazione del parcheggio individuato sulla tavola dell’Azzonamento, a disimpegnare da sud l’intero insediamento produttivo in zona BD e D.
L’insediamento nella zona D individuato sulla tavola dell’Azzonamento con il numero dovrà prevedere la formazione di una fascia di salvaguardia ambientale nello schema di una quinta arrotata di cui all’All. n°.1 – Doc. n°. 7 – tipologia f delle presenti norme e dovrà salvaguardare le aree boscate esistenti.