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Art. 41 – ZONA E3 - AGRICOLA BOSCHIVA

§1 - DESCRIZIONE

La zone E3 corrisponde alla parte di territorio comunale coperta da boschi.

Essa presenta caratteristiche naturalistiche che si ritiene utile tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarla.

Questi boschi, così definiti ai sensi dell’art. 1 ter della L.R. 8/1976, assumono valore paesistico ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 490/1999 e dell’art. 63 Aree boscate delle N.T.A. del P.T.C.P., se di dimensione superiore a 2000 mq.

§2 - EDIFICAZIONE

E' vietato qualsiasi tipo di edificazione.

Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

§3 - DESTINAZIONE

Le aree classificate come zona "E3" nella tavola di "Azzonamento" del P.R.G. restano comunque vincolate alla destinazione boschiva dalla normativa per esse vigente.

§4 - NORME SPECIALI

1) Per il restauro, il risanamento e la ristrutturazione degli edifici rurali esistenti valgono tutte le disposizioni già citate per la zona "E1"

I lotti compresi in zona "E3" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita secondo i parametri della L.R. 93/1980.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in zona "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.

2) Le zone boscate presenti in altre zone del P.R.G., così come evidenziate sulla tavola dell’Azzonamento, sono assoggettate alle stesse tutele previste per la zona E3.

§5 - RECINZIONI

Per le zone E3 è consentita la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da una installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione.

§6 - PRESCRIZIONE

1) Le zone E3 interessate dal corridoio ecologico secondario di cui all’art. 24.4 delle presenti norme, non potranno in alcun modo essere recintate e/o edificate.

2) Le zone E3 opportunamente individuate sulla tavola dell’Azzonamento e corrispondente ai Boschi della Battù, corrispondono ad una “zona extraurbana con presupposti per l’attuazione di progetti di consolidamento ecologico” di cui all’art. 61 delle N.T.A. del P.T.C.P., per la quale va incentivato uno sviluppo orientato alla sua razionalizzazione funzionale e morfologica.

3) La siepe individuata sulla tavola dell’Azzonamento viene confermata come da potenziare e valorizzare (All. n°. 1 – 7 (h) alle presenti norme)

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