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Art. 50 - ZONE V - AREE PER LA VIABILITA': CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI VIARIE

Il P.R.G. definisce nelle Tavole di Azzonamento e Viabilità le strutture esistenti ed in progetto al servizio della mobilità sul territorio.

Su queste aree è vietata ogni tipo di edificazione, fatte salve le strutture al servizio della stessa viabilità.

§1 - AREE PER LA VIABILITÀ – SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO

Le aree interessate alla viabilità comprendono le sedi stradali e le relative pertinenze i nodi stradali.

Il tracciato delle nuove strade e degli adeguamenti delle esistenti, gli allineamenti e la precisa indicazione delle aree di ingombro, comprese le intersezioni, sono definite in sede di progettazione esecutiva, e sono suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni del P.R.G.

Si richiamano le disposizioni della legge 28 giugno 1991 n. 208 relativa alla individuazione degli itinerari ciclabili e pedonali. Per quanto non specificato si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni).

Per quanto riguarda gli interventi previsti sulla maglia autostradale e provinciale (Sistema Viabilistico Pedemontano), il loro tracciato definitivo, le loro caratteristiche anche dimensionali e le modalità di progettazione ed esecuzione degli stessi saranno definite in sede di progetto esecuitivo dai competenti uffici dell’Ente gestore, della Regione e della Provincia. La tavola dell’Azzonamento verrà contestualmente adeguata con opportuna variante. In ogni caso mentre è escluso ogni abbassamento del tracciato autostradale proposto, l’eventuale suo spostamento a nord non dovrà interessare la parte più pregiata dei Boschi della Battù.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 47 delle N.d.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano, il progetto esecutivo del Sistema Viabilistico Pedemontano dovrà risolvere i problemi di compatibilità ambientale degli interventi programmati (Pedemontana e nuova S.P. n°. 133), anche con opere di mitigazione di cui al Repertorio B del P.T.C.P., in ampliamento dei “Boschi della Battù”

§2 - CARATTERISTICHE DELLE STRADE

Oltre alle indicazioni riportate sulle Tavole di P.R.G., le caratteristiche delle strade e dei percorsi ciclopedonali sono definite dalla tavola della mobilità e dai Progetti Esecutivi delle opere stradali.

Fino alla redazione dei progetti e delle relative specifiche indicazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

  • A - autostrade
    sezione di tipo a due carreggiate con quattro corsie di marcia.
  • C - strade extraurbane
    sezione di tipo ad una carreggiata con due corsie di marcia della larghezza complessiva di ml. 7,50 ed un marciapiede per lato della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 10,50 o maggiori se esistenti.
  • E - strade comunali
    Sezione di tipo ad una carreggiata con due corsie di marcia della larghezza complessiva di ml. 6,50 ed un marciapiede per lato della larghezza di ml. 150 per complessivi ml. 9,50 o maggiore se esistente.
  • F1 - strade urbane comunali
    Sezione tipo ad una carreggiata con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 6,50 ed almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,00.
  • F2 - strade di quartiere a traffico limitato ai sensi della legge n°. 285/92
    Sezione tipo ad una carreggiata con una corsia pari all'esistente, o con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 6,50 ed almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,00.
  • G1 - percorsi pedonali e ciclabili
    Larghezza minima della sede ml. 2,50 con adeguata alberatura su almeno un lato; finitura della pavimentazione e arredo urbano armonizzati con l’ambiente, fatte salve diverse previsioni dettate da progetti esecutivi della Amministrazione Comunale.
    I percorsi ciclabili sono regolamentati dal D.M. 30 novembre 1999 n°. 557.
  • G2 - percorsi rurali
    Larghezza minima pari all'esistente se superiore alla larghezza minima di ml. 2,50 dei percorsi ciclabili a cui sono equiparati anche per le altre prescrizioni.
  • G3 - infrastrutture stradali
    Le infrastrutture stradali (sottopassi, passaggi pedonali attrezzati, rotonde, intersezioni, ecc.) individuate sulla tavola dell'Azzonamento, saranno definite, modificate o integrate, in sede di progetto esecutivo.
    Nelle zone per infrastrutture stradali sono comprese anche le aree “verdi per infrastrutture stradali”.
    All’interno delle aree “verdi per infrastrutture stradali” è possibile la realizzazione di recinzioni nel rispetto degli allineamenti esistenti e delle caratteristiche delle strade così come definite dalle presenti norme e/o dalla progettazione esecutiva delle strade.
  • G4 - attraversamenti protetti
    Larghezza minima della sede dell'attraversamento pari a ml. 2,50 con altezza minima del sottopasso di ml. 2,50.
  • G5 - passaggi ecologici
    I passaggi ecologici da definire in sede esecutiva, comprendono anche l'impianto vegetazionale di manto e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio in attuazione delle indicazioni tipologiche illustrate dal Repertorio B allegato al P.T.C.P. della Provincia di Milano.
    I passaggi ecologici sono stati individuati lungo il corridoio ecologico di cui all’art. 24 delle presenti norme e di cui all’art. 58 delle N.T.A. del P.T.C.P. individuato sulla tavola dell’Azzonamento da nord a sud sul territorio comunale.
    Le strade di cui ai capoversi precedenti possono essere:
    • a) percorsi di interesse paesistico di cui all’art. 40 delle N.T.A. del P.T.C.P.
    • b) percorsi di interesse storico

Nelle zone A, la larghezza minima delle strade verrà definita in ragione dello stato di edificazione esistente.

§3 - NORME GENERALI

Le strade comunali pur classificate come sopra, ma già edificate lungo il fronte con edifici o recinzioni, vengono confermate nelle larghezze esistenti, salvo interventi di adeguamento, funzionali al miglioramento del calibro stradale esistente, fino alla dimensione prevista dalla tavola della viabilità di P.R.G. ovvero previsti da specifici progetti redatti dalla Amministrazione Comunale.

I calibri stradali indicati sulla tavola di Azzonamento hanno carattere di previsione sommaria; in sede di progettazione esecutiva della strada, in attuazione della tavola della viabilità l’Amministrazione Comunale potrà indicare diverse larghezze (sia maggiori che minori), al fine di migliorare la qualità in funzione della reali esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Per ciglio stradale è da intendersi il confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica o destinata a diventare tale in attuazione delle previsioni di P.R.G.

L'Amministrazione Comunale potrà sempre imporre allineamenti diversi o imporre maggiori arretramenti delle recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, della edificazione esistente, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Nelle tavole di Azzonamento dove sono indicate aree a parcheggio pubblico in fregio alla viabilità esistente o di progetto e nel caso di realizzazione di parcheggi o verde di urbanizzazione primaria, l’arretramento dei fabbricati si misura a partire dagli allineamenti stradali senza tenere conto della interposta fascia di parcheggio.

Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio di manovra per l’inversione di marcia dei veicoli anche se non individuato sulla tavola dell’Azzonamento del P.R.G..

Le strade esistenti in situazioni urbanistiche consolidate possono essere adeguate o riqualificate con appositi progetti redatti dalla Amministrazione Comunale.

All’interno delle Zone “A”, dei Piani di Recupero, dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Particolareggiati, valgono le norme specifiche e le relative indicazioni progettuali.

§4 - ARRETRAMENTI DEGLI EDIFICI

Nelle fasce di rispetto indicate nella cartografia di P.R.G. in attuazione delle norme del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell’art. 49 delle presenti norme.

In assenza delle fasce di rispetto, gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell’art. 17a e delle prescrizioni contenute nelle singole zone omogenee.

§5 - AREE E VIABILITÀ A TRAFFICO LIMITATO E PEDONALITÀ PROTETTA

Per l'attuazione delle previsioni concernenti le aree a traffico limitato e isole pedonali, ci si atterrà alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 3 della legge n. 285/92 nonché ai contenuti del Piano del Traffico ed alle presenti Norme.

La viabilità a traffico limitato" (F2) e pedonalità protetta dovrà essere realizzata con materiali atti a segnalare le parti protette ed esclusive per la pedonalità ed a rallentare il traffico. Per tale viabilità, qualora caratterizzata da presenze storiche significative o monumentali, si dovrà escludere l'uso dell'asfalto e tutelare e risanare i materiali e finiture originarie come memorie preesistenti.

Per la viabilità, in generale, i parcheggi e i percorsi ciclabili, dovranno essere realizzati alla stessa quota stradale, di norma protetti da aiuole verdi o barriere di arredo e sicurezza.

Gli svincoli a raso, sopraelevati o interrati ed i ponti, dovranno essere dotati di apposite sedi pedonali e ciclabili protette, affiancate o separate dal tracciato viabilistico e con superamento di barriere architettoniche.

§6 - PERCORSI DI INTERESSE PAESISTICO E STORICO

Per i percorsi di interesse paesistico di cui all’art. 40 delle N.T.A. del P.T.C.P., in quanto attraversano ambiti di qualità paesistica od in quanto collegano mete di interesse storico anche di importanza minore, valgono i seguenti indirizzi:

  • a) valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e specificità, anche funzionale, del percorso;
  • b) mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici.

§7 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

Per i percorsi pedonali

  • a) la distanza delle costruzioni va misurata dal confine originario del mappale e rientra nelle disposizioni previste nel caso della "distanza dai confini";
  • b) la posizione planimetrica dei percorsi pedonali di nuova formazione indicati sulla tavola di azzonamento del P.R.G. può essere modificata in sede esecutiva purché lo spostamento garantisca un facile accesso ed un agevole utilizzo degli stessi da parte della collettività;
  • c) l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ogni qual volta lo ritenesse opportuno, nuovi percorsi pedonali, oltre a quelli previsti dal P.R.G. al fine di favorire la circolazione all'interno dell'abitato;
  • d) i percorsi pedonali esistenti ed indicati dal P.R.G. sulla tavola di azzonamento e viabilità come "presenze ambientali di particolare pregio" dovranno mantenere le attuali caratteristiche con scalinate, acciottolati, muratura di pietra di delimitazione laterale, ecc. con divieto di modificare i materiali esistenti.

Per i passaggi ciclopedonali protetti individuati sulla tavola dell'Azzonamento, valgono le soluzioni (tipologia, dimensione, caratteristiche costruttive, ecc.) del progetto esecutivo.
La pista ciclopedonale di collegamento di Via Leonardo da Vinci con Via Grandi, si qualifica quale “pista per il Parco” e sarà delimitata da filari e quinte ornamentali.

§8 - SENTIERI

Nel territorio comunale è vietata la soppressione e l’interruzione dei sentieri pubblici e privati, evidenziati sulle tavole dell’Azzonamento o preesistenti, fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e fenomeni naturali (dissesti e alluvioni). La loro manutenzione è soggetta a permesso di costruire o D.I.A..

La realizzazione di nuovi sentieri e la modificazione di quelli esistenti, è subordinata all’approvazione comunale del progetto esecutivo.

§9 - ATTRAVERSAMENTI PROTETTI

Gli attraversamenti protetti (G4) di cui al precedente capitolo 2 corrispondono in alcuni casi ai varchi di cui all’art. 59 delle N.T.A. del P.T.C.P. per il superamento delle barriere infrastrutturali di cui all’art. 60 delle N.T.A. del P.T.C.P.

§10 - VIABILITA’ NEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

La realizzazione e gestione di nuove strade pubbliche e di nuovi parcheggi ed in generale della rete della viabilità minore all’interno del territorio del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane, sono soggette alle competenze ed alle procedure del Titolo IV – Norme particolari di settore (Artt. 40 – 41 – 42 – 43 – 44) delle N.T.A. del P.T.C.

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