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Art. 49 - ZONE R DI RISPETTO ED AMBITI ZONA R1 DI RISPETTO CIMITERIALE E STRADALE

§1 - DESCRIZIONE, DESTINAZIONE E PRESCRIZIONI

Questa zona comprende le aree destinate a costituire sia la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee di traffico sia l'area di rispetto e di ampliamento cimiteriale.

§2 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all’art. 338 del T.U.L.S. così come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002.

Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, inamovibilità e incorporamento nel terreno, o che sia caratterizzata dalla presenza dell’uomo, anche non continuativa o che comunque risulti incompatibile con l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.

Sulle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi strutture mobili per la vendita di fiori o di oggetti pertinenti al culto ed alla gestione del Cimitero.

Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.

Nelle aree di rispetto non è ammesso il disboscamento; esse potranno essere soggette coattivamente a piantumazione, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n°. 753.

Il vincolo di rispetto è da intendersi come vincolo superiore e le aree soggette a vincolo non saranno computate nel calcolo della volumetria edificabile.

Queste zone possono essere computate come standard urbanistici solo se poste in continuità ad ambiti di verde pubblico o se destinate a parcheggi.

Per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 agosto 2002 n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n°. 457 e dalle presenti norme.

Le recinzioni potranno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate a diventare tali in attuazione del P.R.G.

§3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

Nelle delle fasce di rispetto l'arretramento degli edifici dai cigli stradali è definito dal limite di inedificabilità quale risulta dalle indicazioni grafiche del P.R.G., in conformità del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495).

In mancanza di specifici riferimenti progettuali, gli allineamenti di nuovi edifici e nuove recinzioni saranno determinati dall'U.T.C. rispetto agli assi stradali esistenti.

Nelle fasce di rispetto stradale determinate dal limite di inedificabilità, non sono ammesse nuove costruzioni, nel sottosuolo o in elevazione, né opere che compromettano la visibilità e la sicurezza della circolazione se non per quanto ammesso dalle leggi vigenti. Sono invece ammessi, se autorizzati, parcheggi privati con relativi spazi di accesso, che non inducono volume e/o superficie coperta.

Gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale del P.R.G., all’interno delle fasce definite dalle linee di rispetto stradali, individuati sulla tavola dell’Azzonamento del P.R.G., possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile.

Salvo diversa identificazione sulla Tavola di Azzonamento, il limite di inedificabilità relativo alle fasce di rispetto urbane ed extraurbane assume i valori di cui al Nuovo Codice della Strada - legge n. 285/92 e relativo Regolamento Attuativo.

L’eventuale localizzazione e installazione di impianti pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Comunale di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Nelle fasce di rispetto stradale individuate sulla tavola dell'Azzonamento, sono ammessi gli impianti per la distribuzione dei carburanti, preferibilmente nelle Zone F4 specificatamente individuate.

Per gli allargamenti stradali, il confine di proprietà sarà arretrato dalla mezzeria della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada stessa come opera di competenza delle urbanizzazioni primarie.

§AMBITI R2 DI RILEVANZA PAESISTICA E DI RILEVANZA NATURALISTICA

§1 – DESCRIZIONE

  • 1) Gli ambiti di rilevanza Paesistica di cui all’art. 31 delle N.T.A. del P.T.C.P., sono connotate dalla notevole presenza di elementi di rilevante interesse geomorfologico, naturalistico ed in cui l’attività agricola contribuisce a qualificare il paesaggio. Sono altresì aree che necessitano di una riqualificazione dal punto di vista paesistico.
  • 2) Gli ambiti di rilevanza naturalistica di cui all’art. 32 delle N.T.A. del P.T.C.P.M. sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico in diretto e funzionale rapporto tra di loro. Tali ambiti corrispondono a parte del territorio del Parco Regionale delle Groane di cui all’art. 48 delle presenti norme.

§2 – PRESCRIZIONI

Gli indirizzi per la valorizzazione degli ambiti di rilevanza paesistica e naturalistica, mirano alla tutela e al potenziamento degli elementi che caratterizzano la struttura del paesaggio agrario, quali alberature, fasce boscate, siepi, filari, reticolo idrico superficiale naturale ed artificiale e zone umide. Fatte salve le norme più restrittive del P.T.C. della Provincia di Milano e del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane, per quanto concerne gli interventi edilizi e le trasformazioni territoriali urbanistiche si applicano le seguenti prescrizioni e direttive:

  • a. è vietato alterare elementi orografici e morfologici del terreno, ad esclusione degli interventi ammessi dal Piano Provinciale delle Cave e di quelli previsti per gli insediamenti consentiti;
  • b. è vietato localizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
  • c. non è consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria;
  • d. sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del paesaggio;
  • e. la conservazione, la riqualificazione ed il recupero, anche a fini fruitivi, del paesaggio agrario e dei suoi elementi costitutivi è perseguita attraverso l’attivazione di uno specifico Piano di Recupero.

§3 - MODALITA' D'INTERVENTO

Sono consentiti gli interventi definiti dalle Norme di Zona comprese in questi ambiti purché tutti gli interventi siano subordinati al controllo del loro inserimento paesistico - ambientale. Il recupero e l’ampliamento degli edifici ed insediamenti situati in tali aree avverrà nel rispetto dei caratteri paesistico – ambientali locali. Gli interventi di cui all’Allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 ricadenti in tali ambiti, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

§4 – INDICI

Valgono gli indici e le norme delle singole zone. Le aree agricole comprese in questa zona, potranno essere computate al fine delle determinazione dell'edificabilità massima consentita secondo i parametri della L.R. 93/1980.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'Azienda in zona "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.

§ZONE R3 EXTRAURBANE SU CUI ATTUARE IL CONSOLIDAMENTO ECOLOGICO

§1 - DESCRIZIONE

Sono zone di cui all’art. 61 delle N.d.A. del P.T.C.P. e corrispondono ad aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.

§2 – PRESCRIZIONI

I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della riqualificazione.

Indirizzo strategico del P.T.C.P. e del P.R.G. è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

§3 - MODALITA’ DI INTERVENTO

In tali zone si applicano le disposizioni di cui all’art. 33 delle N.T.A. del P.T.C.

In particolare negli ambiti agricoli si applicano le seguenti direttive:

  • deve essere conservata la compattezza delle aree agricole evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo;
  • le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali.

§4 – INDICI

Valgono gli indici e le norme delle singole zone.

Le aree agricole comprese in questa zona, potranno essere computate al fine delle determinazione dell'edificabilità massima consentita secondo i parametri della L.R. 93/1980.

La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'Azienda in zona "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.

§AREA R4 A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico sono soggette a quanto previsto nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 1126/1926.

Dette aree saranno perimetrate sulla tavola dell’Azzonamento con apposito perimetro.

In dette aree, in attuazione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lettera e) delle N.T.A. del P.T.C.P., quando le stesse si sovrappongono con le fasce ed aree a rischio idrogeologico, andranno mantenuti i boschi presenti ed indirizzati interventi di forestazione. Ogni progetto che comporti operazioni di cui al D.M. 11/03/88 deve essere accompagnato da una verifica geologico – geotecnica che attesti l’insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi ed in atto. Tale verifica deve essere allegata al progetto di intervento.

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