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§Art. 12 - FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Qualora lotti a destinazione residenziale siano localizzati a confine di aree destinate a insediamenti produttivi, negli interventi di nuova edificazione, dovranno essere realizzate idonee zone di salvaguardia ambientale a protezione degli insediamenti residenziali. La fascia di salvaguardia comprende le zone interposte tra gli edifici produttivi e/o tra gli impianti e attrezzature afferenti all’attività produttiva e gli edifici residenziali.

La stessa prescrizione si applica a zone di servizio urbano, zone di servizio o zone standard per attrezzature pubbliche quando si realizzano edifici destinati alla residenza o a servizi culturali, sociali, sanitari di tipo residenziale.

La larghezza della fascia, di norma non inferiore a 10 m su ciascuno dei due lotti contigui, sarà definita in sede del progetto edilizio e di eventuali piani attuativi. La fascia dovrà prevedere sul lotto di pertinenza dell’intervento, una zona piantumata costituita da una quinta alberata e arbustiva a foglia persistente.

Qualora le destinazioni residenziali o produttive non siano a conferma di previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione della presente Variante Generale, la verifica della larghezza (10 + 10 metri) della fascia di salvaguardia ambientale dovrà essere interamente integrata dal lotto interessato dalla nuova previsione urbanistica.

In alternativa alla realizzazione della fascia, negli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e di ampliamento, ove siano presenti impedimenti tecnici, potranno essere proposte e realizzate soluzioni progettuali comportanti una riduzione dell'impatto ambientale esistente.

Qualora per la particolare conformazione del lotto la realizzazione della suddetta zona di larghezza minima non consenta la saturazione degli indici urbanistici, potrà essere ammessa una larghezza inferiore a condizione che siano adottate soluzioni progettuali e di gestione dall'attività lavorativa, comportanti una riduzione dell'impatto ambientale, in modo da sopperire alla norma derogata.

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