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§Art. 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI: PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO

Le zone A, B, C, escluse le zone B/D, delle presenti norme, sono comprese nel "perimetro dei centri edificati" di cui al titolo 2.7.3.3 del Regolamento Locale di Igiene vigente, che esclude l'insediamento di nuove attività (produttive, artigianali, commerciali, di deposito e di servizio) in cui si effettuino in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. Regio Decreto n. 1265/1934 ed all’elenco del D.M. 05/09/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’ampliamento e/o la ristrutturazione di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri inscritte nella prima classe.

Per le attività esistenti alla data di adozione del piano che effettuano lavorazioni insalubri di prima classe entro il perimetro del centro edificato non sono ammessi interventi edilizi che consentano un potenziamento dell’attività insalubre svolta; sono ammessi, viceversa, interventi edilizi finalizzati all’adeguamento tecnologico o igienico sanitario che concorrano alla riduzione dell'inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, comunque non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre.

L’insediamento di nuove attività o l’ampliamento/ristrutturazione di attività esistenti insalubri di seconda classe, all’interno del perimetro del centro edificato, nelle zone in cui non è vietato dalle presenti norme, è subordinato dell’adozione di soluzioni progettuali atte a evitare o ridurre inquinamenti ed effetti molesti sulla popolazione.

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