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§Art. 10 - VARIAZIONI D’USO

Ogni variazione alla destinazione d’uso dei fabbricati o di parte di essi è soggetta, anche se non comporta l’esecuzione di opere edilizie, alla verifica di ammissibilità della destinazione nelle singole zone di P.R.G. secondo le vigenti norme e modalità di attuazione.

All'interno di ciascuna zona, il cambio di destinazione d'uso fra quelle principali e compatibili ammesse, è sempre possibile secondo le procedure di cui alla L.R. n°. 1/2001 e di cui ai limiti delle presenti norme.

Nel caso di cessioni di attività non ammesse, non è possibile il subentro di altre attività non ammissibili.

Se il cambio di attività non comporta la realizzazione di opere edilizie esso è soggetto a preventiva comunicazione solo se riguarda unità immobiliari superiori a centocinquanta metri quadrati di S.l.p. fatte salve le altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il cambio di destinazione nei limiti di cui alle presenti norme non comporta una variazione del fabbisogno di standard, ad esclusione dei casi in cui le aree o gli edifici vengono adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, lettera d) del D.L. 31 marzo 1998 n°. 114.

Se il cambio di destinazione d’uso comporta la realizzazione di opere edilizie ed un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di standard, l’Operatore dovrà cedere o asservire a mezzo di convenzione da stipulare prima del rilascio del permesso di costruire o al deposito della D.I.A. gli eventuali standards aggiuntivi, dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standards già attribuiti dalla precedente destinazione. Nella zona di recupero di cui all’art. 26, qualora venga accertata l’impossibilità del recupero totale o parziale degli standards nell’area o nell’edificio interessato dal mutamento di destinazione d’uso, può essere proposta la cessione di altra area individuata a standard o la monetizzazione della stessa.

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