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§Art. 22 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costruzione principale quali: box, rustici, piccoli depositi connessi alle abitazioni, padiglioni da giardino, serre, ecc. Salvo particolari norme previste per singole zone, le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

  • a) essere aderenti agli edifici principali o avere da questi distanza non inferiore a ml. 5,00;
  • b) essere arretrati dagli spazi pubblici di almeno ml. 5,00, salvo maggiori arretramenti per fasce di rispetto, e con mitigazione della visibilità dagli stessi;
  • c) non superino l’altezza massima di ml. 2,50 misurata dallo spiccato del marciapiede attorno all’edificio, o dal livello naturale del terreno fino all'estradosso del solaio di copertura o di eventuali sporgenze di gronda.
    Nel caso di terreni confinanti con quote differenti, l’altezza massima s’intende misurata dalla quota inferiore, salvo convenzione tra confinanti;
  • d) la copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, dovrà avere un’altezza massima al colmo non superiore a 2,50 m.;
  • e) avere superficie lorda di pavimento ammissibile complessiva nei limiti di cui all’art. 14. e, nel caso di soli box per edifici esistenti, nei quali non è possibile realizzare i box interrati di cui all’art. 8, non superiore a un posto auto per ogni 70 mq o frazione di superficie lorda di pavimento dell’unità abitativa di cui sono pertinenza.

Tali costruzioni accessorie possono essere edificate sul confine di proprietà, purché l’altezza del fronte a confine abbia altezza massima all'estradosso o al colmo non superiore a m. 2,50.

Le costruzioni accessorie, dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante, ed inoltre dovranno comunque attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi.

Nelle zone “A” e “B” comprese nelle zone di recupero di cui all’art. 26 non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie.

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