Ufficio Tecnico
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Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costruzione principale quali: box, rustici, piccoli depositi connessi alle abitazioni, padiglioni da giardino, serre, ecc. Salvo particolari norme previste per singole zone, le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
Tali costruzioni accessorie possono essere edificate sul confine di proprietà, purché l’altezza del fronte a confine abbia altezza massima all'estradosso o al colmo non superiore a m. 2,50.
Le costruzioni accessorie, dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante, ed inoltre dovranno comunque attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi.
Nelle zone “A” e “B” comprese nelle zone di recupero di cui all’art. 26 non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie.
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