Ufficio Tecnico
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Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni devono essere riservati appositi spazi pertinenziali per parcheggi privati, comprensivi degli spazi di manovra, in misura non inferiore a:
da 150 a 600 mq di Sv.: 80% della Sv per generi alimentari; 60% della SV per generi non alimentari da 600 a 1500 mq. di Sv.: 100% della Sv per generi alimentari; 80% della SV per generi non alimentari.
I parcheggi privati per esercizi commerciali e per le attrezzature di servizio (S e B/SU) devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti gli utenti ed agli addetti all’esercizio commerciale ed alle attrezzature di servizio.
I parcheggi privati vanno reperiti anche nel caso di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso, e per ciascun alloggio di nuova formazione.
I parcheggi devono essere reperiti sia nell’ambito delle aree oggetto degli interventi a permesso di costruire semplice ovvero all’interno della superficie fondiaria negli interventi subordinati a pianificazione particolareggiata esecutiva.
Possono essere utilizzate per parcheggio anche aree contigue a quelle oggetto dell’intervento purché esse:
vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell’intervento mediante atto di trascrizione nei registri immobiliari a cura dell’edificante.
La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 5,00 m x 2,50 m = 12,50 mq. al netto degli spazi di manovra, ad eccezione di parcheggi di tipo meccanizzato.
Nel caso di edifici con destinazioni plurime, la dotazione di aree per il parcheggio dovrà essere calcolata con riferimento a ciascuna destinazione prevista.
Nelle zone A e zone B, l’Amministrazione Comunale può promuovere la formazione di parcheggi pertinenziali di cui al presente articolo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 44 delle presenti norme.
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