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TITOLO IV – OPERE DI URBANIZZAZIONE

§Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

L'attuazione del Piano Regolatore dovrà promuovere, con la predisposizione dei Programmi di Opere Pubbliche in connessione all'approvazione dei Bilanci Comunali ed in conformità al Piano dei Servizi, l'adeguamento degli insediamenti alla dotazione delle opere e servizi di urbanizzazione primaria e secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi, in aree ed opere, con attenzione particolare alla popolazione anziana, all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla vivibilità dell’ambiente urbano da parte della popolazione infantile, nonché alla dotazione di opere ed aree per impianti e servizi generali.

Nelle Zone edificabili l'Autorizzazione alla Lottizzazione è subordinata alla realizzazione, nei termini previsti dalla relativa convenzione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Permesso di costruire o D.I.A. per interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e modifica di destinazione, sono subordinate, in generale e nelle forme di legge, alla esistenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria ovvero, una volta acquisita l’area di competenza delle opere, alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime nonché delle opere necessarie di allacciamento della Zona ai pubblici servizi per distribuzione di acqua, gas elettricità e per accessibilità viabilistica, veicolare, ciclabile e pedonale, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso o D.I.A..

URBANIZZAZIONI DI PERTINENZA
Sono le aree di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei singoli insediamenti, individuate nel titolo abilitativo.

Queste aree e le opere realizzate, anche se non individuate sulla Tavola dell’Azzonamento, sono assoggettate a vincolo di pertinenza e di uso pubblico e potranno essere acquisite al patrimonio pubblico entro i primi 10 anni della data di assoggettamento.

Il vincolo di pertinenza e di uso pubblico di cui all’art. 16 delle presenti norme, se non perfezionato con regolare convenzionamento entro il quinquennio, dura con il durare degli insediamenti di riferimento.

§Art. 7a - URBANIZZAZIONE PRIMARIA

L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che costituiscono requisito necessario per rendere edificabile un'area ai sensi dell’art. 28 della L.U. 18.7.1942 n. 1150 ed ai sensi dell’art. 12 del T.U. 380/2001.

Esse sono, definite dall’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847:
Sedi viarie
Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili.

Spazi di sosta o di parcheggio
Gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti.

Fognature
I condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana; nonchè i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale ed agli impianti di depurazione.

Rete idrica
Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere (pozzi) per la captazione, il sollevamento e accessorie; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana.

Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico e industriale; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana; nonché le cabine di trasformazione dell’energia elettrica (C.M. 13 gennaio 1970 n. 227 e succ.) e del gas.

Pubblica illuminazione e rete telefonica
Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico e per la telefonia, ivi comprese le centraline al servizio dei fabbricati o gruppi di fabbricati.

Spazi di verde attrezzato
Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

La cessione delle aree destinate dal P.R.G.

a sedi viarie (a) sia veicolari che pedonali;

a spazi di sosta o di parcheggio (b)

con un minimo:

  • di 3,00 mq./150 mc. di volume residenziale e di un posto auto per ogni alloggio;
  • di 1 mq. ogni 10 mq. di S.l.p. per le unità produttive;
  • di 1 mq. per ogni mq. di S.l.p. per attività commerciali e direzionali (art. 18 L. 06/08/1967 n°.765) e di un posto auto per ogni tre posti letto per edifici per attività ricettiva calcolato sulla potenzialità edificatoria del lotto;
  • a verde attrezzato (g), con un minimo di 3,00 mq./150 mc. di volume residenziale calcolato sulla potenzialità edificatoria di piano del lotto;

di pertinenza del lotto per il quale viene richiesta il Permesso di costruire, è sempre dovuta in caso di una nuova costruzione, esclusi gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti fino al raddoppio del loro volume, a necessario corredo dell'urbanizzazione primaria del lotto e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso.

La cessione delle aree di cui ai punti b) e g), non è dovuta per gli interventi per i quali il P.R.G. prescrive il preventivo ricorso al piano attuativo.

La cessione preventiva delle aree per la formazione delle opere di urbanizzazione primaria b) e g), per cambio di destinazione e per i lotti interclusi e non prospicienti su spazi pubblici, può essere sostituita nelle zone A e B, dalla monetizzazione delle aree di mancata cessione.

Analogamente la cessione degli spazi di sosta e di parcheggio di cui al punto b) e delle aree di verde attrezzato di cui al punto g) può essere sostituita dalla monetizzazione, quando la loro formazione è vietata per motivi di sicurezza, dal Codice della strada e/o dal suo Regolamento di Attuazione.

La cessione delle aree destinate a spazi di sosta o di parcheggio (b) ed a verde attrezzato (g) dovrà di norma, realizzare un arretramento minimo di 2,50 mt. della recinzione dal ciglio strada e lungo il fronte strada.

§Art. 7b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere e relative attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, religiosa, collettiva della città e dei quartieri.

Esse sono: le attrezzature collettive, aree ed opere, di interesse pubblico di livello comunale e intercomunale, elencate dagli artt. 3–5 del D.M. del 2.4.1968 n°. 1444, comprendenti le opere di cui all'art. 44 della legge del 22 ottobre 1971, n. 865, e dall’art. 7 della L.R. n°. 1/2001:

  • A – Istruzione inferiore – attrezzature scolastiche
    • 1) asili nido e scuole materne;
    • 2) scuole dell'obbligo;
  • B – Interesse comune
    • 1) mercati di quartiere;
    • 2) delegazioni comunali;
    • 3) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
    • 4) centro sociale e attrezzature culturali e sanitarie;
  • C – Parco – gioco - sport
    • 1) impianti sportivi;
    • 2) aree verdi;
  • D – Parcheggi pubblici
    • 1) parcheggi di quartiere.

Nelle aree verdi e di parcheggio di quartiere sono compresi i percorsi ciclopedonali realizzati all’esterno della rete viaria, e le piazze individuate sulla tavola dell’Azzonamento.

Le piazze saranno definite nella loro dimensione e tipologia dal progetto esecutivo.

La cessione delle aree individuate dal P.R.G. e destinate a parcheggio ed aree verdi, appartenenti al 31 dicembre 2004 alla medesima proprietà del lotto per il quale viene richiesto il permesso di costruire, è dovuta esclusivamente in caso di intervento di nuova costruzione, di cui all’art.18a delle presenti norme, esclusi gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti fino al raddoppio del volume esistente, a necessario corredo dell'urbanizzazione secondaria del lotto, e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso. In tale casistica si può operare esclusivamente con permesso di costruire convenzionato.

Prescrizioni particolari
Nelle zone attualmente sprovviste di pubblica fognatura, gli interventi di nuova costruzione di cui all’art.18a, esclusi gli ampliamenti, nel caso in cui comportino la realizzazione di nuovi scarichi o la variazione degli stessi per quantità e/o qualità, saranno permessi solo a condizione che siano realizzate le opere necessarie a consentirne il recapito in pubblica fognatura.

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