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§Art. 6° - PIANI ATTUATIVI (P.A.)

Nelle zone dove è obbligatoria la compilazione di un Piano Attuativo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione del Piano Attuativo stesso.

I Piani Attuativi sono riferiti ad unità urbanistiche individuate nella tavola del presente P.R.G. e dalle presenti norme.

Per i Piani Attuativi previsti dalle presenti norme, la soglia individuata per la volumetria o S.l.p., è quella teorica di Piano. Il Piano Urbanistico Attuativo è sempre obbligatorio per il recupero di aree dismesse e di quelle da bonificare.

Si definiscono aree di bonifica quelle per le quali esiste il pericolo potenziale o reale di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee.

I Piani Urbanistici Attuativi dovranno in questo caso rispettare le prescrizioni tecniche previste dal progetto di bonifica redatto ai sensi della legislazione vigente.

Per l’attuazione degli interventi edilizio – urbanistici relativi a lotti aventi le caratteristiche di cui sopra ma che sono già in parte edificati, il Piano Urbanistico Attuativo potrà esser sostituito da un Atto d’obbligo unilaterale dell’Operatore per il completamento delle opere di urbanizzazione mancanti, compresa la formazione del parcheggio, per la monetizzazione della rimanente quota di contributi e dello standard di legge e per l’attuazione del progetto di bonifica delle aree eventualmente contaminate.

Gli elaborati, i contenuti e le procedure di approvazione relative ai Piani Attuativi sono specificate dalla L.R. 23.06.1997 n. 23 e dalle delibere di G.R. 01.07.1997 n. 6/29534 e 25.07.1997 n. 6/30267.

Ai singoli P.A. sarà accompagnato uno specifico Piano del Colore di cui all’allegato n°. 4 alle presenti norme.

I Piani Attuativi (P.A.) di cui al precedente art. 4 si possono così definire:

1 -PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.P.)
I Piani Particolareggiati devono rispettare le destinazioni di zona indicate nella tavola del P.R.G. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti Norme di Attuazione. I Piani Particolareggiati si attuano secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica.

2 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE (P.L.)
L'attuazione dei Piani di Lottizzazione è subordinata in base alla Legge 06.08.1967 n. 765, alla stipulazione tra il Comune e i Lottizzanti di una Convenzione riguardante quanto previsto dall'art. 8 della citata Legge, dalle L.R. n.51/75, n.60–61/77 e dalla Legge 28.01.1977 n.10.

Le Convenzioni devono inoltre prevedere quanto disposto dagli artt. 12 - 13 della L.R. 05.12.1977 n. 60, modificata e integrata con la L.R. 05.12.1977 n. 61, e dalla L.R. 23.06.1997 n. 23.

I Piani di Lottizzazione possono essere redatti:

  • per iniziativa privata dei proprietari
  • dai proprietari su invito del Sindaco
  • dall'Amministrazione Comunale d'Ufficio, qualora i proprietari non abbiano corrisposto all’invito del Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 8 - penultimo e ultimo comma - della legge 05.08.1967 n. 765.

3 - PIANI DI RECUPERO (P.R.)
I Piani di Recupero prevedono la disciplina degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all'uopo individuati nell'ambito delle Zone di Recupero.

I Piani di Recupero possono essere attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, e dai Comuni nei casi previsti dalla Legge 457/78 e successive modifiche e integrazioni.

Le norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono contente negli artt. 27, 28, 30, 31, della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

4 - PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.)
I Piani Integrati di Intervento sono accompagnati di previsione planivolumetrica in scala non inferiore a 1/500, in attuazione del P.R.G. o di Accordi di Programma o di altre procedure previste dalle leggi regionali e nazionali.

I P.I.I. sono subordinati all'approvazione del Documento di Inquadramento ed hanno durata non superiore a sei anni.

5 - PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (P.E.E.P.)
I Piani di Zona, ai sensi della Legge n°. 167/62, si configurano come P.P. destinati al recupero di aree per il soddisfacimento del fabbisogno arretrato e .del fabbisogno futuro di abitazioni economiche e popolari e dei servizi relativi atti a dotare queste aree di uno standard di vita adeguato alle attuali esigenze ed all'integrazione di queste aree con la restante parte dell'abitato.

In alternativa al P.Z., I'A.C. può accettare che l'edilizia economica popolare venga realizzata dai privati attraverso le convenzioni previste dall’art. 18 del T.U. 380/2001 e dall’art. 43 della L. n°. 457/1978

6 - PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
I piani per insediamenti produttivi ai sensi della L. 22.10.1971 n°. 865 art. 27, sono finalizzati alla realizzazione di aree produttive d'iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La realizzazione dei P.I.P. avviene in base alla L. 22.10.1971 n°.865.

Modalità, di stesura o di iter di formazione e approvazione sono quelli fissati, dalla Legge 22.10.1971 n°. 865 art. 27 e della L.R. 12.3.1984 n°. 14.

§Art. 6b - PIANI ATTUATIVI VIGENTI

Le previsioni delle convenzioni e dei piani attuativi (Azzonamento e N.T.A.) vigenti (adottati o approvati o in fase di attuazione) compresi in zona BC o individuati o non individuati in altre zone con apposito simbolo grafico o perimetro, prevalgono sino alla loro integrale realizzazione sulle previsioni delle Varianti al P.R.G. adottate successivamente alla loro approvazione definitiva, salvo diverse disposizioni del P.R.G. vigente al momento dell’intervento.

Sino alla scadenza del termine di validità del P.A. l'uso edificatorio di dette aree è disciplinato, sotto ogni profilo, dal Piano Attuativo stesso. Una volta scaduto il menzionato termine, gli eventuali interventi (di manutenzione, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione e di eventuali ampliamento e nuova costruzione) sono disciplinati come segue, ferma restando la destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati, quale prevista dal relativo Piano Attuativo:

  • in caso di interventi già eseguiti ad integrale attuazione del Piano Attuativo, gli indici urbanistici sono quelli risultanti dalla situazione esistente alla data di scadenza del ricordato termine;
  • in caso di parziale attuazione del Piano Attuativo, fermo restando la sua volumetria di progetto, per gli eventuali interventi di completamento delle costruzioni, che non abbiano esaurito il volume assegnato al lotto, nonché per gli eventuali interventi di nuova edificazione dei lotti - edificabili a norma del Piano Attuativo - non utilizzati, gli indici sono pari a quelli definiti dal Piano Attuativo e se non sono stati definiti, gli indici If, Isf e Rc, sono pari alla media dei medesimi indici in concreto utilizzati dal Piano Attuativo, mentre gli altri indici sono pari alla misura massima dei corrispondenti indici in concreto utilizzati dal Piano Attuativo. Gli stessi indici If, Isf e Rc del Piano Attuativo o quelli risultanti dalla media dei diversi indici utilizzati dal Piano Attuativo, si utilizzano anche per i lotti originariamente compresi e poi esclusi dal Piano Attuativo stesso.

Qualora i P.A. vigenti al momento dell'adozione della Variante Generale del P.R.G. dovessero decadere (una volta scaduto il termine prefissato) senza che sia iniziata l'attuazione del P.A. stesso, l'edificazione attraverso un nuovo Piano Attuativo, sarà regolamentata dalle presenti norme, restando confermati, se più favorevoli e in assenza di indici di zona, i parametri edilizi ed urbanistici del P.A. scaduto;

Le obbligazioni di cedere aree per l'urbanizzazione e di eseguire opere di urbanizzazione restano pienamente efficaci e valide (con le rispettive garanzie) sino al loro pieno adempimento, anche ove lo stesso abbia ad intervenire dopo la scadenza del ricordato termine. L'eventuale modificazione dell'assetto urbanistico definito dal Piano Attuativo è consentita solo mediante l'approvazione di nuovo Piano Attuativo esteso a tutte le aree comprese nel precedente.

La disciplina di cui al presente articolo non fa salve le eventuali opere realizzate in difformità dal Piano Attuativo e/o dai conseguenti permessi di costruire, opere rispetto alle quali resta integro il potere sanzionatorio dell'amministrazione, ove non sia stato emanato il permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

eventuali opere difformi non costituiscono comunque elemento di riferimento per individuare la situazione esistente ed i relativi indici e parametri.

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