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§Art. 5 - PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE E CONVENZIONATO

Ove non è obbligatoria la formazione di un Piano Attuativo, può essere rilasciata per l’edificazione permesso di costruire semplice o convenzionato.

§PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE

Per il rilascio dei permessi di costruire che comportano volumi insediativi sia residenziali sia produttivi e per servizi, dovrà essere previsto il pagamento del contributo di cui all’art. 3 della Legge 20.01.1977 n. 10 relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla quota del costo di costruzione o di smaltimento dei rifiuti, determinati sulla base degli artt. 5 – 6 della medesima Legge, nonché della L.R. 05.12.1977 n. 60 modificata ed integrata dalla L.R. 05.12.1977 n. 61.

La quantificazione di tale contributo, dovrà avvenire ai sensi ed in attuazione di quanto disposto dalla:

  • delibera del Consiglio Regionale n.11/577 del 28.07.1977
  • delibera del Consiglio Regionale n.11/556 del 28.07.1977/B.U.R.L. n. 45 del 09.11.1977
  • D.M. 10 maggio 1977
  • D.M. 03 ottobre 1975

con eventuali successive modifiche e integrazioni.

§PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Il permesso di costruire convenzionato è lo strumento previsto nel presente P.R.G. in alternativa o in sostituzione del P.A. al fine di favorire ed assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio, ad opera dei soggetti attuatori degli interventi edilizi ed al recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone di recupero di cui all’art. 26 delle presenti norme.

Il permesso di costruire convenzionato può essere previsto senza ricorrere al piano attuativo: per i nuovi interventi quando il P.R.G. prevede la cessione delle sole aree di parcheggio e di verde pubblico di cui agli artt. 7a e 7b delle presenti norme, individuandole all’interno della stessa proprietà del comparto dell’intervento; in ambiti già edificati, di cui si prevede solamente il completamento o il recupero degli insediamenti esistenti e delle opere di urbanizzazione in parte già esistenti, quando il permesso di costruire convenzionato è previsto dalle norme di zona.

Nella richiesta di permesso di costruire convenzionato deve essere allegata bozza della specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale, con i contenuti di seguito elencato e con l’individuazione delle aree in prevista cessione.

Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione, a cura e spese degli interessati, tra Amministrazione Comunale e richiedente, dell’atto di cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni e della convenzione per la definizione degli aspetti planivolumetrici e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione con il deposito delle relative garanzie fidejussorie, entrambi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da trascrivere a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari.

Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e tipologie; possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni in materia di contenuto delle convenzioni urbanistiche ammesse a pianti attuativi.

In particolare per l’esecuzione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione quando consentito dalla normativa vigente, il permesso di costruire deve essere corredato oltre che dall’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio, dal relativo progetto esecutivo, accompagnato dal computo metrico estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dai listini degli Enti Pubblici preposti, scontati del ribasso d’asta dell’ultima gara di appalto pubblico per opere omogenee espletata nel Comune e/o nei Comuni limitrofi.

In sede di rilascio del premesso di costruire il Responsabile del Settore autorizza l’esecuzione di tutte o di alcune delle opere dettando le prescrizioni eventualmente necessarie e determina il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione riducendolo dell’ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

Rimangono comunque ad esclusivo carico dell’interessato le estensioni di rete riferibile al solo intervento richiesto e gli allacciamenti ai pubblici servizi.

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