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§Art. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale in conformità dell'art. 31 L.R. n. 51/75, si attua a mezzo di:

  • Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni e di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;
  • Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge 18.4.1962 n.167 e successive modificazioni;
  • Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22.10.1971 n°.865, artt. 26 - 27;
  • Piani di Lottizzazione (P.L.) di cui alla legge 17.8.1942 n°. 1150 art. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Piani di Recupero (P.R.) di cui all’art. 28 della legge 5.8.1978 n°.457;
  • Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) di cui alla legge regionale n°.9 del 12.4.1999;
  • Accordi di programma di cui alla legge n°.267/2000 ed alla legge regionale 15.5.1993 n°. 14;
  • Permessi di costruire semplici e convenzionati anche per il completamento delle urbanizzazioni, in aree ed opere.
  • Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui agli art. 22 e 23 del Testo Unico di cui al D.P.R. 6.06.2001 n°.380 ;
  • Progetti di opere pubbliche.

Indipendentemente dalle espresse previsioni grafiche del P.R.G., il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 28 L.U. n. 1150/42, può subordinare il permesso di costruire alla predisposizione di preventivo piano attuativo, ogni qualvolta ciò, risulti necessario per un più corretto sviluppo urbano ed una migliore tutela dei valori ambientali, naturalistici e urbani.

Gli elaborati, i contenuti e le procedure di approvazione relative ai Piani Attuativi sono specificate dalla L.R. 23.6.1997 n°. 23 e dalle delibere di G.R. 1.7.1997 n°. 6/29534 e 25.7.1997 n°.6/30267.

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