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Art. 44 - A - CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

1 - DESCRIZIONE

Comprende le parti del territorio comunale urbanizzato e caratterizzato da agglomerati urbani omogenei e di antica formazione, nonché le parti circostanti di pertinenza dell’edificio che per le proprie caratteristiche ne sono parte inscindibile.
L’edificazione risulta solo in parte di valore storico ed architettonico mentre in generale risulta di modesto valore architettonico, a volte in stato di degrado ovvero alterata da successive trasformazioni, con incorporati elementi di valore di documento.
La perimetrazione delle zone A si basa sul rilevamento I.G.M. del 1888 così come previsto dall’art. 19 del P.T.P.R. e dall'art. 36? del P.T.C.P.
Le zone A comprendono anche gli Insediamenti rurali di interesse storico di cui all’art. 38 delle N.T.A. del P.T.C.P.
Le zone A sono zone di recupero ai sensi dell’art. 26 delle presenti norme.

2- EDIFICAZIONE

  • a) è consentito di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di maggior interesse ambientale o con caratteristiche architettoniche pregevoli.
    Detti interventi dovranno avvenire con particolare cura ed attenzione affinché siano rispettati e recuperati tutti gli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad eccezione di eventuali sovrastrutture di epoca più recente o di carattere provvisorio, prive dei valori sopra indicati o contrastanti con i caratteri tipologici della zona;
  • b) possono essere permessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie del comparto e secondo le modalità d'intervento di cui al successivo capoverso ed all'allegato n°. 2 alle N.T.A.
  • c) è consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non presentano pregi di carattere architettonico ed ambientale, così come individuato dall’allegato n°. 2 alle presenti norme.
  • d) sui lotti ancora liberi non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune all’interno dei Piani Attuativi,per l’accorpamento di edifici previsti da demolire o da trasferire all’interno della zona A.
    Gli interventi di cui ai suddetti
    • punto a) sono subordinati a DIA o al permesso di costruire, di cui alla legge vigente, limitatamente al recupero abitativo dei singoli edifici;
    • punto b)
      • 1: sono subordinati a permesso di costruire o D.I.A.
        per gli interventi di ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari o di parte di esse, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali;
      • 2: sono subordinati a permesso di costruire disciplinato da convenzione per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici e di loro parti con cambio della destinazione d’uso in atto, da attuarsi secondo le modalità di intervento di cui al presente articolo ed all’allegato n°. 2 alle presenti norme.
    • punti c) e d) Gli interventi di cui ai suddetti punti e quelli tesi alla formazione di alloggi per almeno il 30% di superficie utile inferiore a 80 mq. dovranno essere inquadrati in appositi Piani di Recupero del patrimonio edilizio di iniziativa pubblica o privata, o Piani Particolareggiati, o al permesso di costruire convenzionato, per gli aspetti planivolumetrici, anche riferiti alle singole unità immobiliari, tesi al rispetto, al recupero ed alla valorizzazione delle tipologie urbanistiche ed edilizie originarie.
      Per gli interventi di cui al punto c) e d) di nuova costruzione e/o di volumetria superiore a 4.000 mc. valgono le procedure di cui al Documento di Piano.

L'unità minima di pianificazione attuativa così come risulta dagli Allegati all’Ambito di Riqualificazione n°. 1 di cui all'art. 31, può, con la procedura di variante prevista dalle presenti norme, essere frazionata al fine di consentire il recupero anche di singole parti della stessa: tale frazionamento potrà però formare oggetto della ricordata variante solo ove sia esclusa la disponibilità di tutti i proprietari degli immobili posti nell'unità minima a partecipare alla predisposizione dello strumento di pianificazione attuativa.
Per consentire un maggior controllo sugli interventi di particolare rilievo o dimensioni, nonché per coordinare gli interventi con le tipologie esistenti e con la necessità di adeguare opere di urbanizzazione, il Responsabile del settore può in ogni caso richiedere la formazione di Piani di Recupero del patrimonio edilizio estesi all'isolato o alla zona interessata.
Il progetto degli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), se riferiti alla singola unità immobiliare, saranno estesi ad interessare la tipologia edilizia di appartenenza così come individuata dall’art. 18b e dagli Artt. 6, 10 e 12 delle N.T.A. di cui all'Allegato n°. 2 delle presenti norme.
Gli interventi sulla singola unità immobiliare non potranno in particolare variare il numero piani, l’altezza dell'edificio e della gronda, l’imposta dei balconi dell'edificio di appartenenza.
Dei Piani Attuativi individuati, l’art. 5 delle N.T.A. dell’Ambito di riqualificazione n°. 1 di cui all'art. 31 delle presenti norme, descrive e principali obiettivi da perseguire.

3 - DENSITA' EDILIZIA

La densità edilizia degli interventi di cui al punto 2-a) non potrà superare quella esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valori storico - ambientale - artistico. La densità edilizia degli interventi di cui ai punti 2-b) e 2-c) non potrà superare quella esistente calcolato come previsto dall'art. 15, anche con cambio di destinazione d’uso, verificata con apposito planivolumetrico, sul rilievo dello stato di fatto.
La densità edilizia ed il rapporto di copertura degli interventi di cui al suddetto punto 2-d), su lotti liberi, nel rispetto degli altri indici, non devono superare, rispettivamente, If = 2,00 mc./mq. e/o il 50% della densità edilizia (If) media della zona compresa nell’ambito del Piano Attuativo ed il 25% del rapporto di copertura medio della stessa zona.
Il volume esistente in caso di ristrutturazione urbanistica, o per adeguamenti strutturali di cui al successivo capitolo 7-e (edifici di tipo E), potrà avere un incremento volumetrico nei limiti di cui al successivo articolo 50 e di cui agli allegati all'art. 31.1 delle presenti norme, nel rispetto degli altri indici di altezza e distanze, di zona.
Il recupero dei volumi esistenti per destinazioni residenziali e/o terziarie, è subordinato alle prescrizioni di cui al successivo punto 6 – Destinazione d’uso.
In caso contrario il volume può essere trasferito secondo le procedure delle presenti norme.
Per il comparto PR-C1 è prevista una integrazione volumetrica, con il trasferimento di volumi da demolire o già demoliti per ordinanza sindacale. Tale integrazione sarà funzionale al progetto di cui al precedente art. 31.1 (art.5).

4 - ALTEZZE

Per gli interventi subordinati a DIA e permesso di non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte.
Per gli interventi a Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato, l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti e preesistenti, previa opportuna verifica sotto il profilo estetico - igienico – ambientale nel rispetto dei vincoli di tipologie di cui al precedente punto 2.

5 - DISTANZE

Le distanze tra gli edifici dovranno essere maggiori o uguali a quelle preesistenti.
Nei casi di ricostruzione o nuove costruzioni dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

6 - DESTINAZIONE D’USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8-a delle presenti Norme.
Il limite del 30% della S.l.p. complessiva per le destinazioni compatibili, non trova applicazione per interventi assoggettati a P.A. o permesso di costruire convenzionato.
In caso di trasformazione d'uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi di parcheggio delle autovetture di cui agli artt. 7a e 8 per le funzioni residenziali e terziarie esistenti e per le nuove.
In caso contrario, la trasformazione d’uso non potrà aumentare il numero di alloggi e/o negozi e uffici esistenti.

7- MODALITÀ D'INTERVENTO

La tavola delle modalità di intervento (art.31.1 delle N.T.A. del Doc. n°1) attribuisce ad ogni edificio ed area della zona A un complesso di interventi possibili:

  • a) edifici e parchi di valore storico (al 1888) ed architettonico (tipo A)(Art. 146 D. Lg. n°. 490/99 di cui all'art. 31.1 delle N.T.A. del D.d.P.ed all’All’n°1b del Doc. n°1G così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento).
    Per gli edifici di tipo A sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo con conservazione integrale dell'involucro esterno, sia architettonico che costruttivo e decorativo, con obbligo di ripristino degli elementi deturpati e l'eliminazione di superfetazioni prive di valore storico - architettonico, in contrasto con il valore ambientale dell'edificio e delle sue pertinenze.
    In particolare dovranno essere rispettati o riportati alla luce i caratteri compostivi degli edifici storici, così come l'assetto tipologico visibile (androni, porticati, loggiati, scale, percorsi, ecc.).
    I Parchi monumentali o giardini storici sono soggetti a progetto di restauro paesaggistico - ambientale con riqualificazione funzionale nella ricostruzione dell'unità di paesaggio.
    Gli edifici di tipo A già restaurati o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edificio di tipo A1 mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale sono rispettivamente individuati come edifici di tipo A2 e A3.
  • b) edifici di nessun valore edilizio-architettonico ma coerenti con la storia e con l’ambiente (tipo B) sui quali sono consentiti gli interventi di cui al punto precedente ed i seguenti.
    E' consentita anche la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 18a delle presenti norme, anche con cambio di destinazione d'uso, nei limiti del primitivo volume e superficie coperta, e nel rispetto dell'assetto tipo planivolumetrico e degli allineamenti verso gli spazi pubblici, delle distanze ed altezze preesistenti, secondo le prescrizioni del P.G.T., salvo diverse prescrizioni di volume, superficie coperta e allineamenti dell’Allegato n°. 2 delle presenti norme.
    L'edificio ricostruito deve accordarsi alla tipologia, elementi architettonici, materiali e rifiniture ed all'ambiente del nucleo di antica formazione, così come descritte dalle prescrizioni di cui all'allegato n°. 2 delle presenti norme.
    E' prescritta in ogni caso la conservazione degli elementi stilistici o delle decorazioni che costituiscono significativa testimonianza del periodo di costruzione del fabbricato e di momenti storico - artistici e architettonici di epoche successive. In questo caso è vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici e/o delle parti di edifici interessati da tali elementi e/o decorazioni.
    Gli edifici di tipo B già restaurati o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo B1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo B2 e B3.
  • c) edifici in contrasto con l'ambiente e/o di nessun valore edilizio architettonico (sovrastrutture o superfetazioni) (tipo C)
    E' consentita anche la demolizione e ricostruzione come al punto (b) oppure è consentito l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo la procedura di cui all’art. 4 dell’allegato n°. 2 delle presenti norme.
    Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi.
    Nel caso di demolizione per destinazione d'uso contrastante con l'ambiente, la nuova destinazione deve essere coerente con la funzione residenziale.
    Gli edifici di tipo C, già ristrutturati o ricostruiti, in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo C1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare se previste dalle presenti norme,nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo C2 e C3.
  • d) edifici in netto contrasto con l'ambiente, gli spazi e le norme igieniche (tipo D)
    Nel caso di intervento, è prescritta la demolizione per diradare i volumi dell'intervento in cui si inquadra o per riqualificare l'ambiente.
    In questo caso è possibile il trasferimento del volume o l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo le procedure delle presenti norme e di cui all’art. 4 dell’allegato n°. 2 delle presenti norme.
    La nuova destinazione dell'area resa libera deve essere coerente con la funzione residenziale.
    In subordine ed in particolare per gli edifici di due o più piani, nell’impossibilità di attuare il trasferimento del volume, è anche consentita la demolizione e ricostruzione come al precedente punto b).
  • e) edifici di nuova costruzione e/o interventi di ristrutturazione non di tipo “B” (tipo E)
    Al fine di migliorare la funzionalità dell’organismo urbano,gli eventuali interventi di nuova costruzione saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni del P.G.T. oltre che secondo le presenti norme e secondo le indicazioni delle modalità di intervento nelle zone di recupero.
    La definizione degli spazi o dei volumi dovrà in particolare correlarsi, per tipologia architettonica, materiali e rifiniture, all'ambiente circostante.
    L'ingombro degli edifici, quale risulta dalla tavola allegata alle presenti norme, è vincolante per la sola tipologia edilizia proposta.
    Gli edifici di tipo E, già costruiti e/o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo E1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare, nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo E2 e E3.
  • f - spazi a cortile (F)
    Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione ambientale degli spazi liberi destinati a cortile

comune o di uso esclusivo.
I cortili già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati coma spazi F1, mente i cortili che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo F2 e F3.

  • g - spazi a verde (G)
    Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi verdi, privati e pubblici.
    Gli spazi a verde già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati coma spazi G1, mente gli spazi a verde che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo G2 e G3.
    Gli interventi dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse monumentale” di cui all’Allegato n°.1b del Doc. n°. 1 – G e proporne la valorizzazione.
  • h - spazi pubblici (H) destinati a strade e a piazze
    Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi pubblici destinati a strade e piazze.
    Le strade e le piazze già riqualificate in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati, sono individuati come spazi H, mentre le strade e le piazze che richiedono interventi di adeguamento formale (materiali) o strutturali (sezione stradale) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo H2 e H3.
  • l) Integrazioni edilizie (Ie)
    Per gli edifici di cui alle presenti modalità di intervento, con esclusione degli edifici di tipo “A”, sono possibili le seguenti integrazioni edilizie:

Ie 1) realizzare un porticato con loggia soprastante per l’intera facciata interna dell’edificio, per la realizzazione di collegamenti esterni tra le varie unità abitative o per la formazione di logge e balconi;
Ie 2) delimitare con vasi e/o siepi un’area di rispetto lungo l’intera facciata interna dell’edificio per organizzare l’ingresso ed il disimpegno delle singole unità abitative (quinta verde);
Ie 3) realizzate preferibilmente in sottosuolo orecuperando le volumetrie degli edifici “D” da demolire locali lavanderia e/o deposito o la centrale termica al servizio di tutto o in parte degli edifici del comparto;
Ie 4) realizzare in sottosuolo con accessibilità esterna e/o meccanica, box interrati e locali deposito di pertinenza degli Le prescrizioni di cui ai punti precedenti, non escludono gli interventi comunque ammessi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli elaborati grafici dell’allegato n°. 2 alle presenti norme individuano le principali tipologie da salvaguardare, gli allineamenti da rispettare, i principali standards e la modalità ciclopedonale di servizio ai complessi edilizi ed ai relativi ambiti.
Nelle zone A sono evidenziate le “Architetture civili residenziali” (Curt del Martell, Villa Biraghi, Casa Volta e Curt del Molin) per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.C.P.

8 - DEFINIZIONI

Per interventi formali si intendono interventi sull’involucro esterno atti a migliorare ulteriormente l’inserimento dell’intervento nell’ambiente del Centro Storico.
Per interventi strutturali si intendono interventi per l’eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture o sopraelevazioni.
Gli interventi sull’involucro esterno saranno estesi in sede di progettazione, all’intero fronte della tipologia edilizia di appartenenza così come individuata sulle tavole grafiche e secondo le prescrizioni dettate dalla normativa di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell'art. 31 del Documento di Piano.

9 - STANDARD

In sede di pianificazione attuativa o di rilascio del permesso di costruire convenzionato, verrà ceduto lo standard individuato da cedere dagli allegati all’Ambito di Riqualificazione n°. 1 (art. 31) e dalle presenti norme.
La rimanente quota dello standard di pertinenza dell'intervento, calcolato sul solo incremento del volume residenziale, verrà o ceduta o monetizzata secondo le procedure di cui alle N.T.A. dell’Ambito di riqualificazione n°. 1 di cui all'art. 31.

10 - ALLEGATI

Alle presenti norme vengono allegati degli elaborati grafici e normativi di definizione delle modalità di recupero delle zone A.
Le indicazioni di cui ai suddetti allegati potranno essere precisate e modificate senza variante urbanistica in attuazione di quanto disposto dall'art. 31.1 delle N.T.A. del D.d.P. purchè i nuovi interventi non inducano ristrutturazione urbanistica.
In caso di modifiche che inducono ristrutturazione urbanistica, le procedure di Variante sono quelle definite dalla L.R. n°. 12/2005.

11 - PRESCRIZIONI

  • a - In occasione di ogni intervento di cui al precedente paragrafo 7, è obbligatorio intervenire entro tre anni dalla data del titolo autorizzativo, sulle facciate dell’edificio o dell’unità interessata dall’intervento se già non adeguate al contesto, in adempimento a quanto previsto dalle presenti norme e dall'art. 31.1 delle N.T.A. del D.d.P., anche al fine del coordinamento dell’intervento singolo alla tipologia di appartenenza.
    Tale obbligo sarà garantito da una fideiussione proporzionale all’entità dei lavori, da svincolare una volta adeguata la facciata o da incassare dall’Amministrazione Comunale in caso di inadempienza.
  • b - Il progetto edilizio sara’ esteso agli spazi a cortile (F) ed a verde (G) di uso comune e/o esclusivo,ipotizzando una loro sistemazione,per poter poi eseguire le opere pertinenziali in forma coordinata e quelle comuni,a scomputo degli oneri concessori in quanto realizzate su aree gravate dal vincolo di servitu’ di cui al successivo art.53.9b.
  • c - Gli interventi in zona A potranno usufruire dei meccanismi premiali di cui al precedente art.31-C.

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