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Art. 45 - B - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

1 - DESCRIZIONE

Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate alla residenza.

2 - DESTINAZIONI D’USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art. 9 – a) delle presenti norme.

3 - DENSITÀ EDILIZIA

If

= 0,5 mc./mq. nei lotti liberi, già frazionati al 1989 e per il completamento degli insediamenti esistenti con indice If inferiore a 0,5 mc.mq. = esistente se superiore a tale indice.
Per lotti di volumetria potenziale di almeno 300 mc., è in ogni caso possibile edificare nel rispetto degli altri indici di zona, una volumetria di 400 mc.

H

= mass. 10,5 m.
= esistente se superiore a tale altezza

Rc

= mass. 40%
= esistente se superiore a tale indice

Sl = min. 40%

Ds
= non meno dell’esistente per gli interventi tipo a), b), c), d), di cui all’art. 18a delle presenti norme e per i sopralzi;
min. 5 m. negli altri casi salvo quanto previsto dalle presenti norme;

Dc

= non meno dell’esistente per gli interventi tipo a),b), c), d), di cui all’art. 18a delle presenti norme e per i sopralzi;
come da articolo 17-b negli altri casi;

De

= non meno dell’esistente per gli interventi tipo a), b), c), d), di cui all’art. 18a delle presenti norme;
come da articolo 17-c negli altri casi;

4 - MODALITA’ D’INTERVENTO

L’edificazione è possibile a mezzo di permesso di costruire o D.I.A. Permesso di costruire convenzionato o P.A. ove previsto dalle tavole di zonizzazione e per interventi di volumetria superiore a 1500 mc., per interventi di ristrutturazione urbanistica e per interventi di unità abitative superiori a 5 (cinque).
Permesso di costruire convenzionato all’interno dei comparti storici di cui al successivo paragrafo 5.
Piano attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di densità fondiaria superiore a 0,501 mc./mq. fino all’indice massimo If = It 0,80 mc./mq. o superiore se esistente.

5 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA, l’altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, eventualmente aumentata di un piano per interventi di sopralzo (recupero sottotetti e/o di cui all’art. 50) alle condizioni di cui al precedente art 16b mentre l’altezza dei nuovi edifici non puo’ superare l’altezza dell’edificio piu’ alto preesistente a confine e nel caso di nuovi edifici isolati,la loro altezza sara’ definita come previsto dal precedente art.16b.

2) per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui al precedente art 16b.In ogni caso l’altezza dei nuovi edifici non puo’ superare l’altezza dell’edificio piu’ alto preesistente a confine.

6 - DISTANZE TRA I FABBRICATI

  • 1) per le operazioni di risanamento conservativo le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti
  • 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
    la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
  • 3) Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
    • - ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferire a ml. 7;
    • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15
    • - ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche.

7 - PERMEABILITÀ DEI SUOLI URBANI

= > 30%

8 - STANDARD

da cedere obbligatoriamente nei P.A. a richiesta dell’Amministrazione Comunale nella misura massima di 26,5 mq./ab. riferita all’incremento volumetrico da 0,50 a 0,80 mc./mq. e/o a 1,00 mc./mq. e minima di 3 + 3 mq./ab. riferita alla volumetria di progetto.
In quest’ultimo caso la rimante quota calcolata come previsto dal successivo art. 53 verrà monetizzata.

Lo standard qualitativo di cui all’art. 32.B sarà calcolato sull’incremento volumetrico da 0,80 a 1,00 mc./mq.

9 - NORME PARTICOLARI

Le zone B appositamente perimetrate sulla tavola dell’Azzonamento, corrispondono ai comparti storici rilevabili alla soglia storica del 1930 di cui all’art. 37 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano.
In queste zone, comprese nella zona di recupero di cui all’art. 26 delle presenti norme, gli interventi saranno finalizzati alla conservazione e tutela dell'impianto urbanistico e dei loro elementi tipologici e stilistici, quando questi presentano caratteri originari di unitarietà.
Tali caratteristiche dovranno essere evidenziate in sede di progettazione e documentate così come previsto dall'art. 12 delle N.T.A. dell'Ambito di riqualificazione di cui all’art. 31.1.

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