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Art. 46 - BV- RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO

1 - DESCRIZIONE

Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate destinate alla residenza e al verde privato.

2 - DESTINAZIONI D’USO

Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art. 9 –a) delle presenti norme.
In queste zone si richiede la salvaguardia del verde.
Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza del mantenimento della conservazione delle caratteristiche ambientali, unicamente gli interventi edilizi finalizzati a migliorare l'abitabilità o agibilità nelle costruzioni esistenti.

Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza di cui sopra, le attrezzature sportive e ricreative, limitatamente ad una superficie non eccedente il 20% di ciascuna area. Qualsiasi sistemazione deve, in ogni modo, essere a cielo aperto, salva la realizzazione di pergolati, di gazebo o di coperture di modeste dimensioni aperte su tutti i lati, con divieto comunque di coperture in lamiera od in plastica.

3 - PARAMETRI EDILIZI

If = 0,5 mc./mq. per i lotti liberi, già frazionati al 1989 e per il completamento degli insediamenti esistenti con indice If inferiore a 0,5 mc.mq.

Per lotti di volumetria potenziale di almeno 300 mc., è in ogni caso possibile edificare nel rispetto degli altri indici di zona, una volumetria di 400 mc.

H = mass. 7 m.

Rc

= mass. 30%
= esistente se superiore a tale indice

Sl = min. 50% per i lotti liberi

Dc

= non meno dell’esistente per gli interventi tipo a), b), c), d), di cui all’art. 18a delle presenti norme e per i sopralzi;
come da articolo 17-b negli altri casi

De

= non meno dell’esistente per gli interventi tipo a), b), c), d), di cui all’art. 18a delle presenti norme;
come da articolo 17-c negli altri casi.

4 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI

1) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti eventualmente aumentata di un piano per interventi di sopralzo alle condizioni di cui al precedente art 16b mentre l’altezza dei nuovi edifici non puo’ superare l’altezza dell’edificio piu’ alto preesistente a confine e nel caso di nuovi edifici isolati,la loro altezza sara’ definita come previsto dal precedente art.16b.

2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza dell’edificio più alto fra gli edifici esistenti sui lotti confinanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani attuativi o che siano isolati, fermo restando in tutti i casi quanto disposto dal precedente art. 16.b.

5 - DISTANZE TRA I FABBRICATI

1) per le operazioni di risanamento conservativo le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti

2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.

3) le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

  • - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferire a ml. 7;
  • - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15
  • - ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche.

6 - EDIFICAZIONE

DIA o permesso di costruire per gli interventi tipo a), b), c) di cui all’art.17a delle presenti norme.
Permesso di costruire semplice per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o nuova costruzione.
Permesso di costruire convenzionato o P.A. ove previsto dalle tavole di zonizzazione, per interventi di volumetria superiore a 1500 mc.,per interventi di ristrutturazione urbanistica e per interventi di realizzazione di cinque o piu unita’ abitative.

7 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In questa zona, per tutti gli interventi, valgono le prescrizioni di cuiall’art. 25 ed all’Ambito di riqualificazione di cui all’art. 31.6 delle presenti norme.
Per la zona BV individuata con il numero uno cerchiato 1 e con apposito perimetro, l’edificazione è prevista a Piano Attuativo,con It = 0,5 mc./mq e con cessione dell’allargamento stradale per il parcheggio e la svolta di ritorno, così come individuato sulla tavola dell’Azzonamento e sugli Allegati all’Ambito di riqualificazione n°. 1 di cui all’art. 31 e come eventualmente risulterà modificato dal progetto esecutivo.
Il nuovo insediamento sarà accessibile da sud e sarà organizzato in salvaguardia dell’impianto del giardino esistente o di un nuovo giardino ridisegnato secondo la tipologia c) del sistema delle Aree verdi di cui all’Ambito di riqualificazione n°. 5 di cui all’art. 31.

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