lazzate.com Comune di Lazzate

<< ambito F3 art. 56 tutela ambientale; | NTA Indice | ambito R art. 58 rispetto >>

Art. 57 – F4 - BOSCHI

1 - DESCRIZIONE

La zona F4 corrisponde alla parte di territorio comunale coperta da boschi, o da coprire (F4*).
Essa presenta caratteristiche naturalistiche che si ritiene utile tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarla.
Questi boschi, così definiti ai sensi dell’art. 3 ter della L.R. 27/2004 e L.R. 5/2007, assumono valore paesistico ai sensi dell’art. 142 lett. g del D.lgs 42/2004 e del Capo II – boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2000 mq.
Fino all’approvazione del Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) della Provincia di Milano, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di competenza provinciale sono rilasciate in considerazione degli indirizzi di cui al P.T.C.P.
Alcune zone F4 sono comprese nel tessuto urbano consolidato o limitrofe agli insediamenti esistenti o di trasformazione.

2 - EDIFICAZIONE

Sono ammessi:

  • - la realizzazione, con l’impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche in materia;
  • - le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
  • - le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica e la collocazione della relativa segnaletica;
  • - la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita, caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;
  • - gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui manufatti edilizi esistenti;

Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico diversa da rete idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, oleodotti e dalle linee teleferiche.
Laddove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della superficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi ai sensi della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003.
Tali interventi compensativi devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da coprire di boschi dal P.G.T.
Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
I lotti compresi in zona "F4" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita, sulla base dell’indice If di 0,01 mc./mq. per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda.
La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in zona "E1" già edificata al servizio dell’agricoltura, anche se non contigui o di Comuni contermini.

3 - DESTINAZIONE

Le aree classificate come zona "F4" nella tavola di “Azzonamento” del P.G.T. restano comunque vincolate alla destinazione boschiva dalla normativa per esse vigente.

4 - NORME SPECIALI

Le zone boscate presenti in altre zone del P.G.T., sono assoggettate alle stesse tutele previste per la zona F4.

5 - RECINZIONI

Per le zone F4 è consentita la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da una installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione.
Nelle zone F4 è consentita la recinzione in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt., dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione.

<< ambito F3 art. 56 tutela ambientale; | NTA Indice | ambito R art. 58 rispetto >>



 BeOpen.it Realizzato da beOpen.it - info@beopen.it