Ufficio Tecnico
<< ambito F4 art. 57 boschi; | NTA Indice | ambito V art. 59 infrastrutture per la mobilità >>
Questa zona comprende le aree destinate a costituire sia la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee di traffico sia l'area di rispetto e di ampliamento cimiteriale.
Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all’art. 338 del T.U.L.S. così come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002.
Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, inamovibilità e incorporamento nel terreno, o che sia caratterizzata dalla presenza dell’uomo, anche non continuativa o che comunque risulti incompatibile con l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura.
Sulle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi strutture mobili per la vendita di fiori o di oggetti pertinenti al culto ed alla gestione del Cimitero.
Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.
Nelle aree di rispetto non è ammesso il disboscamento; esse potranno essere soggette coattivamente a piantumazione, di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n°. 753.
Il vincolo di rispetto è da intendersi come vincolo superiore e le aree soggette a vincolo non saranno computate nel calcolo della volumetria edificabile.
Queste zone possono essere computate come standard urbanistici solo se poste in continuità ad ambiti di verde pubblico o se destinate a parcheggi.
Per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 agosto 2002 n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n°. 457 e dalle presenti norme.
Le recinzioni potranno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate a diventare tali in attuazione del P.G.T.
Nelle delle fasce di rispetto l'arretramento degli edifici dai cigli stradali è definito dal limite di inedificabilità quale risulta dalle indicazioni grafiche del P.G.T., in conformità del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495).
In mancanza di specifici riferimenti progettuali, gli allineamenti di nuovi edifici e nuove recinzioni saranno determinati dall'U.T.C. rispetto agli assi stradali esistenti.
Nelle fasce di rispetto stradale determinate dal limite di inedificabilità, non sono ammesse nuove costruzioni, nel sottosuolo o in elevazione, né opere che compromettano la visibilità e la sicurezza della circolazione se non per quanto ammesso dalle leggi vigenti. Sono invece ammessi, se autorizzati, parcheggi privati con relativi spazi di accesso, che non inducono volume e/o superficie coperta.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T., all’interno delle fasce definite dalle linee di rispetto stradali, individuati sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T., possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile.
Salvo diversa identificazione sulla Tavola di Azzonamento, il limite di inedificabilità relativo alle fasce di rispetto urbane ed extraurbane assume i valori di cui al Nuovo Codice della Strada - legge n. 285/92 e relativo Regolamento Attuativo.
L’eventuale localizzazione e installazione di impianti pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Comunale di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
Nelle fasce di rispetto stradale individuate sulla tavola dell'Azzonamento, sono ammessi gli impianti per la distribuzione dei carburanti, preferibilmente nelle Zone F4 specificatamente individuate.
Per gli allargamenti stradali, il confine di proprietà sarà arretrato dalla mezzeria della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada stessa come opera di competenza delle urbanizzazioni primarie.
La realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale all’interno della zona di rispetto di pozzi ad uso pubblico è disciplinata dalla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003 che prevede (punto 3.1 ):
Per le fasce di rispetto delle reti tecnologiche valgono le prescrizioni di cui alle presenti norme (art. 54.4) e di cui agli Enti Gestori in attuazione delle specifiche Leggi e Regolamenti.
Gli ambiti di rilevanza Paesistica di cui all’art. 31 delle N.T.A. del P.T.C.P e gli ambiti di rilevanza naturalistica di cui all’art. 32 delle N.T.A. del P.T.C.P. sono descritti dall’art. 61 delle presenti norme.
Sono zone extraurbane su cui attuare il consolidamento ecologico di cui all’art. 61 delle N.d.A. del P.T.C.P. sono descritti dall’art. 61 delle presenti norme.
Gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico sono soggette a quanto previsto nel R.D. 3267/1923 e nel R.D. 1126/1926.
Dette aree saranno perimetrate sulla tavola dell’Azzonamento con apposito perimetro.
In dette aree, in attuazione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lettera e) delle N.T.A. del P.T.C.P., quando le stesse si sovrappongono con le fasce ed aree a rischio idrogeologico, andranno mantenuti i boschi presenti ed indirizzati interventi di forestazione. Ogni progetto che comporti operazioni di cui al D.M. 11/03/88 deve essere accompagnato da una verifica geologico – geotecnica che attesti l’insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi ed in atto. Tale verifica deve essere allegata al progetto di intervento.
<< ambito F4 art. 57 boschi; | NTA Indice | ambito V art. 59 infrastrutture per la mobilità >>