Ufficio Tecnico
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Le zone "F3" opportunamente perimetrate dal P.G.T. sono meritevoli di particolare salvaguardia per i loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici e coincidono con le parti di territorio comunale destinate all'attività agricola, intesa non solo come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale.
Le aree classificate in zona "F3" restano comunque vincolate per l'esercizio dell'attività agricola.
I lotti compresi in zona "F3" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita prevista per le zone, di cui al precedente art.51.4.
La relativa edificabilità (0,03 mc./mq.) dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in zona "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini.
I lotti compresi in zona F3, in alternativa a quanto previsto sopra, attraverso il vincolo di pertinenza di cui all’art.15 delle N.T.A. del P.G.T., potranno essere computati al fine della determinazione dell’edificabilità massima consentita negli Ambiti di trasformazione, così come previsto dall’art. 33 delle N.T.A. del D.d.P., sulla base dell’indice If = 0,01 mc./mq.
Nelle zone F3 è consentita:
Le zone F3 interessate dalla rete ecologica di cui all’art. 31.2 delle N.T.A. del D.d.P. non potranno in alcun modo essere recintate e/o edificate.
Nelle Zone F3 vigono le seguenti prescrizioni :
L'attraversamento delle aree di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche e ottiche, di impianti teleferici, è subordinato alla verifica di compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del P.G.T.
Rimane fermo l'obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali sia richiesta da vigenti disposizioni di legge statale o regionale.
La realizzazione, nelle aree di cui al presente articolo, di opere pubbliche e di interesse Pubblico diverse da quelle di cui ai commi precedenti, può avvenire una volta verificata l'effettiva compatibilità ambientale delle stesse sulla base di progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori.
Il Comune o il Consorzio per le aree interne al Parco Regionale delle Groane potranno imporre prescrizioni mitigative dell'impatto ambientale di tali interventi, nonché ogni prescrizione esecutiva atta a migliorare l'inserimento ambientale di tali opere ed interventi.
L'approvazione di tali progetti richiede il necessario assenso del Consorzio del Parco Regionale delle Groane qualora intervenga in variante agli strumenti urbanistici comunali.
L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solo per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro e di annesse abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ecologica volontaria, di spegnimento di incendi e di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria.
Il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade interpoderali e poderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali.
In deroga alle direttive di cui ai precedenti commi, il Sindaco può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree prevalentemente agricole.
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