Ufficio Tecnico
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Autorizzazione per la manutenzione straordinaria.
Permesso di costruire semplice o DIA per interventi di ristrutturazione edilizia.
Permesso di costruire convenzionato o P.A. per inuovi interventi, per interventi di ristrutturazione e di ampliamento degli edifici esistenti, ad esaurimento degli indici delle singole zone.
Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico a livello generale, che non sono computabili al fine di verifica degli standards (F1).
Le zone F1 sono destinate ad attrezzature di impianti pubblici (cimiteri) e di carattere tecnologico anche di interesse sovracomunale quali rimesse di mezzi di trasporto pubblico, centri pubblici per collaudi autoveicoli. impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione, centrali telefoniche esistenti, uffici postali (F1 – P.T.), impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché centri di lavoro per la manutenzione degli stessi e le relative opere accessorie.
Sono ammesse le attrezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte.
Tali destinazioni sono ammesse nelle fasce di rispetto stradale solo se già esistenti o se individuate dalla Tavola di Azzonamento.
E’ comunque vietata l’istallazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni (art. 4, comma 8 – L.R. n°11/2001).
Nei limiti di allineamento e delle previsioni di P.G.T. in zone F1 si procede alla edificazione a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse.
H = mt. 6,00
NP = massimo n°. 1
Dc = ml. 5,00 comunque 1/2 altezza max
Tipologie edilizie = tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni del caso per ogni edificio ammesso.
Rc = 50%
La zona F1 per cimiteri (Ci) è destinata a servizi cimiteriali.
Queste zone non possono essere computate come standard urbanistici e come aree di cessione per urbanizzazione secondaria.
Il P.G.T. mira alla minimizzazione dell'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine ) di radiotelefonia e televisione.
Per gli impianti fissi di radiotelefonia valgono pertanto le eventuali limitazioni di legge.
La presenza di impianti fissi comporta che, in linea di principio, non possono essere realizzati a confine delle Zon F1 (It) edifici elevati o l’elevazione di edifici esistenti.
Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica possono essere realizzate alle seguenti condizioni speciali:
Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alle norme vigenti in materia di sicurezza, fasce di sicurezza, inedificabilità e successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni ricadenti nelle vicinanze di linee elettriche di alta tensione (380-220-130 Kw), all’atto della richiesta dell’intervento edilizio, dovrà essere dimostrato che tali interventi ricadono all’esterno delle fasce definite dall’ art. 6 del D.P.C.M. 8/7/2003.
Le fasce di rispetto così come sono state riportate per ogni tratta di elettrodotto, andranno puntualmente verificate ed eventualmente modificate dal punto di vista quantitativo e modellistico dall’apposito piano di settore e dalle fasce come sopra definite.
In particolare avendo l’A.R.P.A. evidenziato il superamento del valore di attenzione dei 10 μT dei campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz) della linea elettrica ad Alta tensione T310, occorrerà sollecitare gli enti gestori riguardo all’attuazione degli interventi per la risoluzione di tale criticità relativamente alle zone B e BV interessate.
La realizzazione di un impianto ecologico dovrà acquisire le specifiche autorizzazioni ambientali ed igienico - sanitarie.
Queste zone sono riservare al deposito di materiale edilizio e/o di recupero.
Per le eventuali costruzioni di servizio, il Rc massimo ammesso non dovrà superare il 10%.
Lungo il perimetro della zona, verrà realizzata una quinta di separazione verde di cui all’Allegato n°. 1 – 7 (h) alle presenti norme.
P.P. – P.L. – P.d.R.
Sono zone destinate ad insediamenti ed attrezzature del tempo libero e/o sportive di iniziativa privata e/o convenzionata.
E’ ammesssa quale destinazione compatibile, la residenza per il titolare e/o per il custode nella misura massima di 150 mq. di Slp.
Sono escluse tutte la altre attvità
Gli impianti non dovranno interessare una superficie superiore al 50% della Zona F1.
La superficie coperta non potrà superare il 10% della Zona F.1
Saranno ammesse autorimesse e spazi per i parcheggi, purchè interrati, con copertura sistemata a verde, rispettando la quota di campagna
L’insediamento F1 si dovrà coordinare con l’Ambito di trasformazione C/S per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali e l’assetto planivolumetrico ed il loro miglior inserimento ambientale nel contesto agricolo (F3) in cui si collocano.
Qualora l’attuazione avvenga mediante assoggettamento all’uso pubblico del suolo e dei relativi impianti, le zone F1 sono equiparate agli standards di cui alla Zona F1, in ampliamento di quelli previsti dal Piano di Governo del Territorio
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