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Art. 53- F PUBBLICO INTERESSE (STANDARD)

1 - DEFINIZIONE

Rappresentano quelle aree esistenti o previste riservate alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico indicate dal P.G.T. in conformità ai disposti dell’art. 9 della L.R. n°. 12/2005 e dalle presenti norme.

2 - DESTINAZIONE

  • 1) Le aree F residenziali comprendono:
    • A - Istruzione inferiore - attrettature scolastiche S
      • - asili nido e scuole materne Sm
      • - scuole dell'obbligo elementari e medie Se , Sd
    • B - Interesse comune:
      • - municipio e delegazioni comunali M
      • - attrezzature religiose Cr
      • - centro socio - sanitario As e attrezzature
      • - culturali e sociali Cc
    • C - Parco - gioco - sport
      • - aree verdi di quartiere V
      • - parchi Pp
      • - impianti sportivi Cs
      • - isole pedonali e piazze Pz
    • D - Parcheggi pubblici
      • - parcheggi in superficie e sotterranei P
      • - parcheggi ad uso pubblico Po
  • 2) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/D) al servizio degli insediamenti destinati alla produzione si intendono:

parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.
Le aree F prevalentemente destinate a verde o attrezzature all'aperto nella Tavola di Azzonamento sono individuate con apposito simbolo Vi.

  • 3) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/S) per servizi, si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.
  • 4) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/P) nel Parco delle Groane si intendono le zone F riservate alle destinazioni definite dal P.T.C. del Parco delle Groane.

3 - DOTAZIONE

La dotazione minima di Standards urbanistici secondari (U2) nelle Zone Residenziali in attuazione del P.G.T. comprensiva degli esistenti e di quelli di previsione, da realizzarsi con intervento diretto comunale o convenzionato con privati e enti, è di mq. 26,5 per ogni 120 mc. di volume urbanistico (V) edificabile per la

  • - realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata maggiore o uguale a 80 mq. per ogni 80 mc. per la realizzazione di alloggi di superficie
  • - dichiarata nferiore a 80 mq.

A questo fine in sede di presentazione del permesso di costruire convenzionato o del Piano Attuativo dovrà essere dichiarata la tipologia degli alloggi.
La dotazione minima di cui sopra, per le zone destinate ad attività produttive, in attuazione del P.G.T. è pari al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti.
La dotazione minima di cui sopra per le destinazioni commerciali e terziarie, in tutte le Zone di P.G.T. consentite, non potrà essere inferiore rispettivamente a quanto definito dall'Art. 63 per le destinazioni commerciali ed all’80% della superficie lorda di pavimento (Slp) prevista per le altre destinazioni terziarie e direzionali.
La dotazione minima dello standard di parcheggio per attività produttive e di servizi, sarà pari al 50% dello standard complessivo.
La dotazione minima di standard, in attuazione del Piano dei Servizi, deve essere contestuale in aree e superfici lorde di pavimento.

4 - TIPI DI INTERVENTO

La nuova edificazione è regolata dalle seguenti norme:

  • - altezza massima consentita mt. 10,50
  • - distanza minima dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dei
  • - nuovi edifici e comunque non inferiore ai mt. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza distanza minima tra edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più
  • - alto e mai minore di mt. 10 superficie coperta inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto
  • - parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati

All’interno della zona A, valgono le disposizioni di cui all’art. 44 delle presenti norme.
Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra.
Nella tavola dell’Azzonamento è evidenziato un esempio di architettura civile non residenziale (ex Scuola del Disegno) per il quale valgono le prescrizioni di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.C.P.
All’interno della zona F, il P.G.T. si attua in generale mediante progetti e/o Piani Particolareggiati.

5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE CONTRASSEGNATE COL SIMBOLO Cr

Le aree destinate all'attività religiosa e di culto, già di proprietà dell'Ente Istituzionale competente alla data di adozione del presente P.G.T.. sono contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento con il simbolo Cr.
Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente competente, mediante permesso di costruire.
Le servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.
Per le aree con destinazione in atto ed attività religiose e di culto e contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento del P.G.T. con il simbolo Cr, si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature.
Sulla tavola dell’Azzonamento sono evidenziate le costruzioni religiose (Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo e Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio) per le quali valgono le prescrizioni di cui all’art.
39 delle N.T.A. del P.T.C.P.

6 - MODALITA' D'INTEVENTO

Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti potranno essere elaborati in attuazione delle azioni di cui ai dei programmi di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia, di cui art. 32.c delle presenti norme (meccanismi premiali).

7 - RILOCALIZZAZIONE

Sulla tavola di Azzonamento del P.G.T. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è possibile prevedere una diversa ubicazione purché sempre nell'ambito del Piano Attuativo, e nel rispetto della quantità e della destinazione previsti nella tavola "Calcolo aree Standard".
Tali spostamenti devono essere finalizzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.

8 - NORME PARTICOLARI

Per la zona F1 compresa nella “zona extraurbana con presupposti per l’attuazione di progetti di consolidamento ecologico” di cui all’art. 61 delle N.T.A. del P.T.C.P., gli interventi vanno integrati con proposte relative al loro inserimento paesistico nel contesto.

9 - BOSCHI DELLA BATTU’

- Per l’area per Pp parchi all’interno dei “Boschi della Battù” valgono gli indirizzi di cui all’art. 31.3.

10 – ATTUAZIONE DEGLI STANDARD

Per l’attuazione degli standard (aree ed opere) valgono le disposizioni di cui all’art. 32.B delle N.T.A.

11 - PRESCRIZIONI

  • a - Per i beni e le emergenze di interesse storico e culturale di cui all’All. n°. 1b del Doc. 1 G, così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento vale una delle modalità di intervento di cui all’art. 44.7. delle presenti norme, da definire una volta accertata la loro effettiva consistenza e qualità, da accertare in sede di P.A. e/o di progetto edilizio secondo le procedure di cui all’art. 12 delle N.T.A. dell’Ambito di riqualificazione n°. 1 di cui all’art. 31.
  • b - Le aree dei cortili e di verde di uso comune comprese nelle zone A, sono gravate da servitu’ di suo pubblico al solo scopo dell’esercizio delle attivita’ di interesse comune a favore dei soli residenti e/o proprietari degli edifici che li delimitano e di cui rappresentano a tutti gli effetti,un’area pertinenziale.
    Per queste aree valgono le modalità d’intervento di cui agli artt. 31 e 44.

12 - VARIANTI

Nelle zone F è consentita la deroga, senza presentare variante di cui all’art. 1b, alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto dell' art. 3 della L. 1357/55, per quanto riguarda le destinazioni di cui al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime presente nel “calcolo aree standard”.
In particolare non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette:

  • a) a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;
  • b) ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti.

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