lazzate.com Comune di Lazzate

<< ambito B/SU art. 49 servizi urbani di ristrutturazione e di completamento | NTA Indice | ambito E2 art. 52 orti e giardini; >>

Art. 51 - E1 - INSEDIAMENTI AGRICOLI

1 - DESCRIZIONE

La zona "E1" è costituita dalla parte di territorio comunale destinatoa gli insediamenti agricoli all’esterno ed all’interno degli ambiti agricoli del P.T.C.P. e del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane.

2 - EDIFICAZIONE

L'edificazione è ammessa mediante rilascio del singolo permesso di costruire a favore dei soggetti previsti aventi titolo. (art. 2135 del codice Civile) ed i requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. n° 12/2005 e dal successivo comma 6.

3 - DESTINAZIONE

Sono ammesse (A e d.c.A) ed escluse le destinazioni di cui all’art. 8.d delle presenti norme con le precisazioni di cui sotto e di cui alle N.T.A. del P.T.C.P. con le precisazioni di cui sotto.
Sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli.
L’insediamento può comprendere anche le attività di agriturismo, a condizione che almeno il 50% dei consumi siano direttamente prodotti dall’Azienda stessa.
L’attività di allevamento zootecnico è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e/o all’adozione di tecniche atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico determinate dalla normativa e dalla legislazione vigente.

4 - EDIFICABILITA'

Per le zone E1 valgono i seguenti indici di zona:

a) Abitazioni La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al punto 3, è ammessa qualora le esigenze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Densità fondiaria (If) = mc./mq.0,03 sui terreni di pertinenza e su lotti di Sf minima di 15.000,00 mq. per insediamenti agricoli in generale e If = 0,06 mc./mq. su lotti di Sf minima di 5.000,00 mq. per insediamenti di florovivaismo, in entrambi i casi a comprendere anche i lotti di proprietà azzonati come E2, F3, F4

b) Attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici

Rc
= è pari al 10% dell'intera superficie aziendale
è pari al 20% per le Aziende orto – floro - vivaistiche

H = ml. 7,50 esclusi i volumi tecnologici

NP = n°. 2 max

Dc = ml. 10,00

De = ml. 20,00

Ds = ml. 20,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal P.G.T. i cui cigli vengono assimilati ai confini di proprietà)

Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.L.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni.

c) Attrezzature per il florovivaismo
Il rapporto di copertura è pari al 40% della superficie aziendale, mentre l’altezza massima delle serre è fissata in 4,00 ml.

d) Superficie aziendale
Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in zone agricole, compresi quelli su Comuni Contermini;
previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di "non edificazione" debitamente trascritto.

5- PRESCRIZIONI PARTICOLARI

  1. Ai sensi della legislazione vigente e delle presenti norme è comunque vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc.
    E' vietata l'apertura di discariche per rifiuti urbani, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici.
  2. Sugli edifici esistenti e/o autorizzati, anche a destinazione extragricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 10%.
    # Per gli insediamenti agricoli all’interno del Parco Regionale delle Groane valgono, se più restrittivi, gli indirizzi di cui all’art. 31.15.

6 - MODALITA' DI INTERVENTO

La D.I.A. può essere presentata e il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:

  • a) all'imprenditore agricolo singolo o associato in possesso dell’attestazione rilasciata dalla Provincia, per tutti gli interventi di cui alle presenti norme, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U.;
  • b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola avente i titoli (art. 2135 del Codice Civile) ed i requisiti previsti dall’art. 12 della legge n°. 153 del 9 maggio 1975 per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 17 comma 3 punto a) del T.U.

Il permesso di costruire o DIA è subordinato:

  • a) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, e deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui all'art.15 delle preenti norme, da trascriversi entrambi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
  • b) all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
  • c) Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire.

7 - RECINZIONI

Nelle zone E1 è consentita:

  • la recinzione in rete metallica e paletti infissi nel suolo privi di cordoli in muratura, delle aree di pertinenza dell’azienda agricola e dei soli complessi edificabili extragricoli (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione);
  • la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione;
  • In tutti i casi l’altezza l’altezza di queste recinzioni non potrà essere superiore a mt. 1,50.

8 - TIPOLOGIE EDILIZIE

Edifici rurali tipici dell’attività agricola, stalle, magazzini, silos, essiccatoi, ricoveri automezzi, edifici per allevamento, tettoie, ecc.
Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche dell’ambiente rurale.

9 - NORME SPECIALI

Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni.

10 - PRESCRIZIONI

  1. Gli insediamenti agricoli nelle zone vulnerabili di cui al D. Lgs 152/06 e al D.M. 07/04/06, dovranno adottare particolari cautele per la tutela e per il risanamento delle acque dall’iquinamento causato da nitrati di origine agricola.
  2. Le aziende agricole già insediate e/o da insediare che svolgono attività zootecnica dovranno attivare le salvaguardie previste dalle presenti norme e dal R.L.I..
  3. L’insediamento E1 si dovrà coordinare con l’ambito di trasformazione C/S per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali e l’assetto planivolumetrico ed il loro migliore inserimento ambientale nel contesto agricolo (F3) in cui si collocano.

<< ambito B/SU art. 49 servizi urbani di ristrutturazione e di completamento | NTA Indice | ambito E2 art. 52 orti e giardini; >>



 BeOpen.it Realizzato da beOpen.it - info@beopen.it