Ufficio Tecnico
<< ambito B/SU art. 49 servizi urbani di ristrutturazione e di completamento | NTA Indice | ambito E2 art. 52 orti e giardini; >>
La zona "E1" è costituita dalla parte di territorio comunale destinatoa gli insediamenti agricoli all’esterno ed all’interno degli ambiti agricoli del P.T.C.P. e del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane.
L'edificazione è ammessa mediante rilascio del singolo permesso di costruire a favore dei soggetti previsti aventi titolo. (art. 2135 del codice Civile) ed i requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. n° 12/2005 e dal successivo comma 6.
Sono ammesse (A e d.c.A) ed escluse le destinazioni di cui all’art. 8.d delle presenti norme con le precisazioni di cui sotto e di cui alle N.T.A. del P.T.C.P. con le precisazioni di cui sotto.
Sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli.
L’insediamento può comprendere anche le attività di agriturismo, a condizione che almeno il 50% dei consumi siano direttamente prodotti dall’Azienda stessa.
L’attività di allevamento zootecnico è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e/o all’adozione di tecniche atte a garantire i limiti di accettabilità per le acque di scarico determinate dalla normativa e dalla legislazione vigente.
Per le zone E1 valgono i seguenti indici di zona:
a) Abitazioni
La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al punto 3, è ammessa qualora le esigenze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Densità fondiaria (If) = mc./mq.0,03 sui terreni di pertinenza e su lotti di Sf minima di 15.000,00 mq. per insediamenti agricoli in generale e If = 0,06 mc./mq. su lotti di Sf minima di 5.000,00 mq. per insediamenti di florovivaismo, in entrambi i casi a comprendere anche i lotti di proprietà azzonati come E2, F3, F4
b) Attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici
Rc
= è pari al 10% dell'intera superficie aziendale
è pari al 20% per le Aziende orto – floro - vivaistiche
H = ml. 7,50 esclusi i volumi tecnologici
NP = n°. 2 max
Dc = ml. 10,00
De = ml. 20,00
Ds = ml. 20,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal P.G.T. i cui cigli vengono assimilati ai confini di proprietà)
Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.L.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni.
c) Attrezzature per il florovivaismo
Il rapporto di copertura è pari al 40% della superficie aziendale, mentre l’altezza massima delle serre è fissata in 4,00 ml.
d) Superficie aziendale
Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in zone agricole, compresi quelli su Comuni Contermini;
previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di "non edificazione" debitamente trascritto.
La D.I.A. può essere presentata e il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente:
Il permesso di costruire o DIA è subordinato:
Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire.
Nelle zone E1 è consentita:
Edifici rurali tipici dell’attività agricola, stalle, magazzini, silos, essiccatoi, ricoveri automezzi, edifici per allevamento, tettoie, ecc.
Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche dell’ambiente rurale.
Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno e, quindi, con copertura solo stagionale non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni.
<< ambito B/SU art. 49 servizi urbani di ristrutturazione e di completamento | NTA Indice | ambito E2 art. 52 orti e giardini; >>