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Art. 47 - ZONE F4 - PER STAZIONI DI SERVIZIO

§1 - DESCRIZIONE

La zona "F4" è costituita da quei comparti destinati alla formazione di stazioni di servizio per autoveicoli (Ss) ed agli spazi di sosta per gli automezzi (Sa) ed elicotteri (Sel), posti lungo la viabilità.

Per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni del Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 di attuazione del d.c.r. 29 settembre 1999 n°. VI/1309.

§2 - FORME D'INTERVENTO

L'edificazione è ammessa con permesso di costruire, previa presentazione di un planivolumetrico che indichi lo schema di massimo utilizzo dell'area di pertinenza, con tipologie costruttive in uso, e con un rapporto di copertura massimo pari al 20% dell'area, escluse le tettoie a copertura dei distributori.

§3 - DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse le attrezzature connesse all’attività principale (Ss, Sa e Sel) di cui al precedente punto 1, quali tettoie, autolavaggi, officine meccaniche, chioschi per il ristoro.Sono escluse destinazioni d'uso residenziali.

§4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Gli insediamenti in oggetto dovranno prevedere impianti di depurazione delle acque di rifiuto e delle eventuali emissioni atmosferiche, secondo gli standards di accettabilità previsti dalle Disposizioni Statali e Regionali e successive modifiche ed integrazioni.

L’Amministrazione Comunale può richiedere la messa a dimora di cortine d'alberi d'alto fusto.

Il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. per la realizzazione o ristrutturazione di chioschi per il ristoro, è subordinato alla individuazione dei relativi spazi di sosta previsti dalle disposizioni legislative in materia.

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