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Art. 61 - P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il P.G.T. recepisce l’azzonamento del P.T.C.P. di Milano in Lazzate, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.d.A. Tutti gli interventi da attuarsi all’interno del territorio comunale devono essere conformi al P.T.C.P.

Art. 29 Unità paesistico - territoriali

1. Il PTCP, in attuazione delle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce quali Unità paesistico - territoriali, gli ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico - ambientale con riferimento alle principali conformazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme dell'insediamento, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione della pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il PTCP individua alla Tavola 6 e ne descrive le relative peculiarità alla Relazione generale, le unità paesistico - territoriali che definiscono la struttura del territorio provinciale.
Le azioni strategiche di livello provinciale che concorrono a qualificare e valorizzare il paesaggio sono contenute al successivo Capo IV e articolate, in riferimento alle diverse Unità, nella Relazione generale

3. Politiche, strategie, strumenti ed interventi di gestione del territorio dovranno riferirsi in maniera unitaria e coordinata alle peculiarità delle Unità paesistico territoriali. Tali Unità costituiscono per i Comuni riferimento essenziale per lo sviluppo dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli strumenti di pianificazione comunale possono individuare unità paesistico - territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione delle relative componenti costitutive. Tali specificazioni concorrono alla determinazione della valenza paesistica dello strumento urbanistico comunale, di cui all'art. 25.

Art. 31 Ambiti di rilevanza paesistica

1. Gli Ambiti di rilevanza paesistica, proposti in via preliminare alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono le aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico, geomorfologico, naturalistico e le aree in cui si manifestano dinamiche idrauliche, intese come sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e dal relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistici, storico - architettonici e culturali. Sono altresì comprese le aree che necessitano di una riqualificazione dal punto di vista paesistico. Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP per la valorizzazione di tali ambiti, mirano alla tutela e al potenziamento degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano oltre che allo sviluppo di attività ricreative e culturali purché compatibili con l'assetto paesistico e, in riferimento alle aree fluviali, purché non in contrasto con le esigenze di tutela naturalistica e nel pieno rispetto della funzionalità ecologica di tali ambiti. E' da perseguire laconservazione, la riqualificazione ed il recupero del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi.
In particolare per quanto riguarda le aree fluviali gli indirizzi del PTCP mirano:

  • a) alla valorizzazione e salvaguardia nel tempo della qualità del patrimonio idrico superficiale e del suo contesto naturalistico;
  • b) allo sviluppo degli ecosistemi in funzione del potenziamento del corridoio ecologico naturale principale.

3. Negli ambiti di rilevanza paesistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno di cui all'art. 51, fatti salvi gli interventi ammessi dal Piano Provinciale delle Cave;
  • b) nelle fasce di rilevanza paesistico - fluviale di cui alla Tavola 2, non sono consentite di norma le attività estrattive né la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.lgs. 22/97. Qualora sia dimostrata l'oggetti va impossibilità di diversa localizzazione, al di fuori di tali ambiti, la realizzazione dei suddetti impianti deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compensazione paesistico - ambientale;
    • c) le nuove espansioni edilizie andranno previste a completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evitando la formazione di nuovi sistemi insediativi sconnessi dai nuclei stessi. La progettazione degli interventi, in particolare perquelli direttamente prospicienti i corsi d'acqua e i Navigli storici, dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale. Il recupero e l'ampliamento degli edifici situati in tali aree avverrà nel rispetto dei caratteri paesistico - ambientali storici locali;
  • d) dovrà essere evitata la realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra corsi d'acqua;
  • e) non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
  • f) ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi di cui all'Allegato B del D.P.R. 12 Aprile 1996, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesistico-ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l'intervento;
  • g) negli ambiti di rilevanza paesistica lungo i Navigli storici non devono essere alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente. Le opere di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) andranno effettuate nel rispetto delle originarie tecniche costruttive. Gli elementi storici compresi in tali ambiti tutelati andranno valorizzati come elementi significativi di un più vasto sistema turistico e fruitivo;
  • h) gli interventi di riqualificazione territoriale d'iniziativa pubblica o privata comportanti ristrutturazione urbanistica dei nuclei esistenti, completamento degli aggregati urbani esistenti e nuove espansioni edilizie debbono concorrere al perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dal PTCP per gli ambiti di cui al presente articolo e debbono essere coerenti e compatibili rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto in cui si inseriscono.

4. La Provincia assume gli ambiti di rilevanza paesistica come zone prioritarie per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalle normative europee, nazionali e regionali di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza. La Provincia promuove altresì programmi e progetti strategici, ai fini della loro valorizzazione.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio tali ambiti e specifica eventuali ulteriori tenitori che presentano caratteri di elevata potenzialità paesistica, rispetto ai quali la normativa comunale deve prevedere efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni. Il Comune può adottare piani del colore, di arredo urbano per le aree urbanizzate in ambiti di rilevanza paesistica e in particolare lungo i Navigli storici.

5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilita degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.

Art. 32 Ambiti di rilevanza naturalistica

1. Gli ambiti di rilevanza naturalistica, individuati alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto fra loro. Tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti piani territoriali dei Parchi Regionali nonché quelle proposte in via preliminare dal PTCP.\\ Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP per la tutela di tali ambiti sono:

  • a) favorire il riequilibrio ecologico dell'area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
  • b) valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppando il ruolo di presidio ambientale e paesistico attraverso il potenziamento dei suoi elementi strutturanti;
  • c) sostenere e conservare l'identità del territorio, promuovere la diversificazione delle attività agricole anche attraverso tecniche colturali ecocompatibili.

3. Negli ambiti di rilevanza naturalistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno ed è vietata l'apertura di nuove cave. E1 consentita la prosecuzione delle attività estrattive in essere come previste dal Piano Cave. Il ripristino ambientale delle aree di cava dovrà integrarsi con il progetto di rete ecologica provinciale nel rispetto degli aspetti ecosistemici;
  • b) non è consentita di norma la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.lgs.22/97, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compatibilita ambientale;
  • c) nelle aree agricole comprese all'interno di tali ambiti, l'eventuale insediamento di nuovi complessi agricolo - zootecnici, ove ammessi, dovrà essere integrato da un progetto di inserimento paesistico;
  • d) gli interventi di espansione edilizia dovranno evitare la frammentazione del territorio e la compromissione della funzionalità ecologica di tali ambiti;
  • e) non è consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria;
  • f) ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi di cui all'Allegato B del D.P.R. 12 Aprile 1996, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesistico-ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l'intervento.

4. La Provincia promuove programmi e progetti strategici, ai fini della valorizzazione di tali ambiti. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio taliambiti, ovvero quei territori che presentano caratteri di elevata potenzialità naturalistica, rispetto ai quali la normativa comunale prevede efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni.

5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilita degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.

Art. 33 Ambiti agricoli

1. Gli ambiti agricoli, individuati negli strumenti urbanistici comunali, sono aree rurali in cui si esercita l'attività agricola e si qualificano come importante risorsa ambientale rinnovabile, anche per la collettività. Tali ambiti, specificatamente definiti nella Relazione generale, sono stati differenziati in base alla gradualità delle relazioni esistenti fra i diversi elementi componenti il paesaggio agrario. In particolare sono stati definiti gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica maggiormente strutturati, gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica, gli ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità paesistica e gli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico - ambientale.

2. I seguenti indirizzi mirano a sostenere e conservare il ruolo di presidio ambientale del territorio rurale, salvaguardando i fattori produttivi del suolo, la vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole, attraverso:

  • a) la diversificazione delle produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di elevato significato storico - paesistico, al fine di favorire la biodiversità e la complessità ambientale;
  • b) l'incentivazione dell'agricoltura biologica, ivi comprese la coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale;
  • c) la riconversione, tramite i contributi della Comunità Europea, delle colture agricole intensive e ad alto impatto ambientale con colture agroambientali compatibili;
  • d) l'utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non alterino l'assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;
  • e) interventi per la riqualificazione diffusa dell'agroecosistema mediante incrementi arboreo - arbusti vi dell'equipaggiamento di campagna;
  • f) il contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane;
  • g) il mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la tipicità, l'unitarietà e il significato, di cui all'art. 34;
  • h) il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili;
  • i) il ricorso agli strumenti di programmazione e alle risorse finanziarie di settore derivanti da regolamenti comunitari, disposizioni nazionali, regionali e provinciali.

3. In coerenza con i fini perseguiti dai regolamenti comunitari e dagli strumenti di pianificazione di settore, quali il Piano di sviluppo agricolo provinciale e dalla L.R. 93/1980 e successive modifiche, negli ambiti agricoli si applicano le seguenti direttive:

  • a) deve essere conservata la compattezza delle aree agricole evitando che interventi per nuove infrastnitture o impianti tecnologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo;
  • b) deve essere garantita la funzionalità e l'efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso opere di ingegneria naturalistica, anche con riferimento agli esempi del Repertorio B;
  • c) nelle aree agricole adiacenti alle frange ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane dovranno configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane, di cui all'art. 42, anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed arbustivo del territorio. La progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale;
  • d) le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l'attivazione di progetti di rete ecologica di cui all'art. 56.

4. La Provincia si coordina con i soggetti pubblici e privati interessati, incentiva progetti di consolidamento ecologico e di miglioramento fruitivo e culturale del paesaggio agrario. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP, provvede a tradurre nei propri strumenti le disposizioni dei precedenti commi, adattandole alle situazioni territoriali locali.
In particolare individua a scala locale gli ambiti agricoli sui quali attivare progetti di valorizzazione paesistica o progetti di consolidamento ecologico.

Art. 35 Parchi urbani e aree per la fruizione

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i parchi urbani esistenti e previsti dalla pianificazione comunale i quali, per dimensione e bacino di utenza, hanno valenza a scala provinciale. Il PTCP individua, inoltre, aree private di fruizione a livello provinciale, prevalentemente destinate all'esercizio di attività sportive.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano alla creazione di un sistema di connessioni, attraverso percorsi ciclopedonali ed equestri, corridoi ecologici ed interventi paesistici lungo i corsi d'acqua che mettano in relazione tali aree con il sistema dei Parchi Regionali, i PLIS e i luoghi di interesse storico architettonico.

3. Eventuali nuove aree per la fruizione ricreativa e sportiva dovranno preferibilmente essere localizzate in ambiti di trasformazione, quali frange urbane, cave cessate ed aree degradate.

4. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze:

  • a) individua le aree di maggiore interesse sulle quali promuovere manifestazioni culturali ed attività di fruizione ricreativa;
  • b) promuove specifici Programmi di Azione Paesistica, di cui all'art. 70 per la realizzazione di connessioni tra tali aree.

Il Comune promuove l'adozione di Piani del Verde al fine di incrementare la realizzazione di sistemi di connessione del verde pubblico e di gestire correttamente il patrimonio vegetale.

Art. 36 Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, quali centri storici, le aree urbanizzate di più antico insediamento, corrispondenti ai centri urbani storici di maggior livello gerarchico per la presenza di sedi amministrative, religiose, di mercato, dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di pregio.
Il PTCP individua altresì, quali nuclei di antica formazione, i nuclei originari dei centri urbani dotati di ruolo territoriale e di capacità di attrazione più limitata rispetto ai centri storici, caratterizzati da struttura urbana non particolarmente complessa e ricca di funzioni civili e religiose, ancorché dotata di cortine edilizie antiche, continue e riconoscibili. Sono da considerare parte integrante dei centri e nuclei storici anche le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei isolati, le aree inedificate, il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, gli edifici di costruzione o ricostruzione recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.\\La perimetrazione delle aree, in riferimento all'art. 19 del PTPR, si basa sul rilevamento IGM, prima levata del 1888.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano:

  • a) alla ricostituzione ed al mantenimento del paesaggio urbano storico e all'identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto;
  • b) alla tutela dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano e al mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc., da inquadrarsi in appositi studi di indirizzo a cura dei Comuni.

3. Entro il perimetro del centro storico e dei nuclei di antica formazione si applicano le norme e le procedure urbanistiche definite dalle norme regionali e, ai sensi dell'art. 4, le seguenti disposizioni:

  • a) le norme edilizie sono integrate da specificazioni per il mantenimento dei caratteri di tipicità dell'edilizia locale, quali componenti architettoniche, materiali di finitura, colori, pavimentazioni esterne;
  • b) sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali allo scopo di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura;
  • c) gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico - funzionali, che per quelli architettonico - espressivi;
  • d) la destinazione d'uso dovrà essere coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico;
  • e) gli assi stradali che hanno determinato l'impianto originario devono essere evidenziati.

4. La Provincia nell'ambito delle proprie manifestazioni culturali, individua i poli di maggiore interesse al fine di valorizzare l'identità e la storia locale. Sviluppa in coerenza con il PTPR attività di promozione e fruizione turistica.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle indicazioni del PTCP oltre a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 17 della L.R. 51/1975 e successive modifiche, verifica i perimetri dei centri e nuclei storici, ai sensi dell'art. 19 del PTPR, "specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia del PTCP.\\ Gli ambiti rappresentati in tale cartografia rappresentano la base tecnica di riferimento per la definizione delle zone A, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444".

Art. 37 Comparti storici al 1930

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i comparti urbanistici alla soglia storica del 1930, che possono comprendere architetture, insediamenti e complessi urbanistici, di progettazione qualificata e significativa nella storia dell'arte e della cultura, costituenti un ambiente progettato unitariamente, con caratteri stilistici omogenei, di interesse storico. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP sono finalizzati alla conservazione e tutela dell'impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà.

3. In base alla rilevanza architettonica degli edifici e del comparto urbanistico, gli interventi saranno disciplinati dalle norme urbanistiche comunali, in coerenza con le finalità sopra descritte.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) completa l'individuazione e la normazione di tali beni;
  • b) elenca gli edifici pubblici che hanno più di cinquant'anni (D.lgs. 490/1999);
  • c) individua le architetture moderne e contemporanee di interesse storico - tipologico.

Art. 38 Insediamenti rurali di interesse storico

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i nuclei e le aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, di antica formazione, sorte lungo la rete irrigua storica o lungo i percorsi storici, in organico rapporto con il paesaggio agrario circostante.
Tali nuclei e aggregazioni insediative sono caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio relativamente integri, sono costituiti da edifici e complessi produttivi agricoli (cascine) comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti sono afferenti al sistema della valorizzazione di cui all'art. 27.

2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti sono:

  • a) valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l'unità aziendale, la rete irrigua, le alberature, le strade agrarie;
  • b) recupero del paesaggio storico, dell'impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio (organizzazione dei nuovi volumi edilizi, forme, materiali) nonché adozione di tecniche produttive che permettano lo sviluppo della agricoltura e della zootecnia nel rispetto dei fondamentali caratteri storici e ambientali dell'insediamento e del paesaggio circostante.

3. Agli insediamenti rurali di interesse storico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono privilegiare il rispetto della morfologia dell'insediamento, dei caratteri tipologici e dei materiali costruttivi tipici del luogo;
  • b) gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, devono ricercare l'inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico funzionali che per quelli architettonico - espressivi;
  • c) i mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici eventualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prosecuzione dell'attività agricola o non alterino i caratteri e gli elementi del contesto territoriale, quali i tracciati stradali poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione, le siepi, i fìlari alberati, gli elementi storico - testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria.

4. La Provincia promuove attraverso strumenti informativi, la conoscenza e la fruizione turistica degli insediamenti individuati all'interno di percorsi di interesse paesistico, di cui all'art. 40.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) definisce su planimetria in scala adeguata il perimetro dell'insediamento rurale di interesse storico, integrandolo con le aree di pertinenza visiva o funzionale disposte ai margini, ai fini di completare il repertorio delle conoscenze dei beni presenti sul territorio provinciale;
  • b) integra le norme dello strumento urbanistici con quanto definito al precedente comma 3.

Art. 39 Elementi storico - architettonici

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, gli elementi storico architettonici quali: edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifìci di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze significative della storia e della cultura, che costituiscono emergenze puntuali.
Gli elementi storico - architettonici comprendono, altresì, le emergenze paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi strettamente interconnessi e caratterizzanti il territorio. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'ari. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse per tali elementirispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:

  • a) la tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell'integrità e della significatività, anche estetico - visuale del contesto paesistico - ambientale connesso;
  • b) la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti originariamente;
  • c) la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesistica, ma che rappresentano un valore diffuso e capillare, capace di attribuire identità storica e culturale ai luoghi nonché di assumere il ruolo di punti di appoggio per il progetto di rete ecologica provinciale o per la strutturazione di percorsi turistico ricreativi.

3. Gli elementi individuati comprendono sia i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 490/1999, per i quali sono fatti salvi i poteridell'autorità statale in materia, sia beni ritenuti di valore storico - architettonico e individuati in via preliminare dal PTCP.
Tali beni saranno puntualmente riportati negli elaborati degli strumenti urbanistici comunali. Agli elementi storico - architettonici, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di risanamento conservativo e di restauro, devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici o dei manufatti di interesse storico architettonico;
  • b) gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architettonici dei singoli manufatti, ma esteso all'intero contesto in cui il bene è inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inquadrati all'interno di uno studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali;
  • c) eventuali modifiche alla destinazione d'uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso un'attenta valutazione della compatibilita delle nuove funzioni previste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti;
  • d) gli interventi di modifica all'aspetto esteriore dovranno essere supportati da specifici studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle visuali e ai rapporti percettivi esistenti, alla compatibilita delle destinazioni d'uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene considerato.
    Ai fini della valorizzazione dovrà essere favorita la funzione sociale connessa all'accessibilità, alla conoscenza e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni.

4. La Provincia promuove la divulgazione e la conoscenza di tali emergenze al fine di una loro valorizzazione culturale e turistico - fruitiva. A tal fine la Provincia mette a disposizione, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,quale misure di conoscenza il Repertorio degli elementi storici, paesistici e ambientali. La Provincia inoltre promuove quale azione di valorizzazione turistica la creazione di parchi culturali.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) verifica alla scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nel Repertorio A ed individuati alla Tavola 5 in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi;
  • b) verifica e individua alla scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi individuati in via preliminare alla Tavola 3;
  • c) individua eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela;
  • d) definisce planimetricamente e catastalmente gli oggetti e le relative aree di protezione e determina gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili, secondo le direttive di cui al precedente comma 3;
  • e) promuove l'adozione di Piani del Verde al fine di tutelare e gestire correttamente il patrimonio vegetale di interesse storico, anche attraverso programmi di manutenzione a breve, medio e lungo termine, nonché di incrementare la realizzazione di sistemi di connessione del verde pubblico.

Art. 40 Percorsi di interesse paesistico

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i percorsi (strade, ferrovie e canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore.
Lungo tali percorsi vengono altresì individuati anche quei tratti o quei luoghi dai quali si godono ampie viste a grande distanza o con ampio campo visivo, che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio.
Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse, lungo tali percorsi, rispondono al principio della valorizzazione.

2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:

  • a) valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di specificità, anche funzionale, del percorso;
  • b) mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici;
  • c) incentivazione dei riusi finalizzati alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali.

3. Ai luoghi e percorsi di interesse paesistico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di trasformazione non devono limitare le visuali panoramiche nei punti e lungo i percorsi individuati;
  • b) non è consentita, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada;
  • c) vanno tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono i percorsi di interesse paesistico ed ambientale.

4. La Provincia promuove la fruizione di tali percorsi attraverso iniziative culturali ed incentiva la realizzazione di percorsi ciclabili protetti.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, presenti lungo i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offrono una "veduta" su luoghi di particolare interesse paesistico, quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico - culturali, o viste di particolare profondità e ampiezza;
  • b) può individuare nuovi elementi da sottoporre a progetti di valorizzazione paesistica, in base a quanto specificato nel precedente comma 3;
  • c) integra le norme del proprio strumento urbanistico con specifiche indicazioni di salvaguardia della panoramicità e della fruibilità paesistica dei percorsi individuati;
  • d) attua azioni finalizzate ad evitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, al fine di garantire la libera fruizione visiva dei paesaggi e degli orizzonti circostanti. Lungo tali direttrici e nell'immediato intorno, le trasformazioni sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma 3;
  • e) propone fasce di rispetto, distinte da quelle di rispetto stradale, all'interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesistica, relativamente sia alla tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica;
  • f) incentiva tutte le opere necessarie al miglioramento delle condizioni di fruizione visiva (piazzole, punti di sosta, aree attrezzate).

Art. 45 Ambiti a rischio idrogeologico

1. Si intendono a rischio idrogeologico gli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico, causando danni a persone, cose e patrimonio ambientale in base al grado di vulnerabilità del territorio e alla probabilità che tale evento accada. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell1 art. 4 e, per le verifiche a scala di maggior dettaglio operate dal PTCP, a seguito del perfezionamento delle intese di cui al precedente art. 16, comma 2.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso una pianificazione orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, alla stabilizzazione e consolidamento dei terreni.

3. Il PTCP recepisce le disposizioni del PAI, relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico. Alla Tavola 5 sono individuate le fasce e le aree del PAI vigente su cui si applicano le disposizioni sottoelencate. Alla Tavola 2 sono invece individuate le fasce e le aree sulle quali le disposizioni stesse si applicano con efficacia diretta, ai sensi dell'art. 4, solo in seguito del perfezionamento delle intese di cui al precedente art. 16, comma 2:

  • a) Fasce e aree_a rischio idrogeologico molto elevato
    • a.1 Fasce a rischio molto elevato, che comprendono:
      • fascia A del PAI di deflusso della piena, verificata dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici rilevati a scala di maggior dettaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del PAI;
      • fascia di rispetto di 10 m lungo i corsi d'acqua di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904.
    A queste fasce vengono applicate le disposizioni, di cui al comma 2 art. 29 del PAI.
    • a.2 Aree a rischio molto elevato di tipo 1, che comprende:
      • Zona I del PAI, sono aree potenzialmente interessate da inondazioni;
      • Aree di esondazione fluviale, documentate a livello comunale.
    A queste aree si applicano le disposizioni del comma 3, art. 51 del PAI.
    • a.3 Aree a rischio molto elevato di tipo 2, che comprende:
      • Zona B-Pr del PAI, sono aree potenzialmente interessate da inondazioni collocate in corrispondenza delle fasce B di progetto del PAI. A queste aree si applicano le disposizioni dell'alt. 51 del PAI.
  • b) Fasce a rischio idrogeologico elevato che coincide con:
    • fascia B del PAI di esondazione, verificata dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici e paesistici rilevati a scala di maggior dettaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del PAI.
    A queste fasce vengono applicate le disposizioni di cui all'Art 30 comma 2 del PAI.
  • c) Fasce a rischio moderato che coincide con:
    • fascia C del PAI di inondazione per piena catastrofica, verificata dal presente PTCP rispetto agli elementi fisici e paesistici rilevati a scala di maggior dettaglio ai sensi dell'art. 27 comma 3 del PAI; a questa fascia si applicano le norme contenute nel precedente art. 31 limitatamente ai tratti in cui la fascia C si sovrappone alle aree di rilevanza paesistica.
  • a) Fasce di rilevanza paesistico - fluviale in cui è presente un potenziale rischio idrogeologico, individuate sulla base dei caratteri geomorfologici e paesistico ambientali; a queste fasce si applicano le norme contenute nel precedente art. 31 integrato per la fascia di rispetto di mt. 10 dalle norme di cui al punto a.l.
  • b) Aree a vincolo idrogeologico definite ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R.33/1988. In tali aree, qualora le stesse si sovrappongano con le fasce e le aree di cui alle precedenti lettere, andranno mantenuti i boschi presenti e indirizzati interventi di forestazione nel rispetto delle Norme di Attuazione del PAI. Ai fini del mantenimento della stabilità dei terreni si rimanda al precedente art. 44, comma 3.

4. La Provincia fornisce supporto tecnico ai Comuni relativamente agli adempimenti previsti alla D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. VII/7868 ossia per la definizione del reticolo idrografico minore e per le attività di polizia idraulica.
La Provincia promuove la realizzazione di un piano di settore specifico per la ridefinizione delle aree a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 33/1988.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) coerentemente ai contenuti della L.R. 41/97, nello studio geologico definisce in modo particolare il grado di rischio idrogeologico in corrispondenza del reticolo idrografico minore interessato dalle fasce di rilevanza paesistico-fluviale.
    Tale analisi è eseguita anche nei tratti di attraversamento delle aree urbanizzate in cui la fascia suddetta appare interrotta. Dove sussistono gravi condizioni di dissesto potenziale o in atto devono essere fissati vincoli di inedificabilità;
  • b) predispone e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1: 10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico (smottamenti, etc);
  • c) individua le infrastnitture e i manufatti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'art. 1 comma 5 della L. 267/1998 e ai sensi dell'art. 18 bis del PAI, previa intesa con gli Enti sovraordinati, ne promuovono la delocalizzazione.

Art. 47 Ciclo delle acque

1. Le acque superficiali e sotterranee costituiscono un sistema complesso formato da un reticolo idrografico superficiale gerarchizzato in tratti principali e secondari, connesso ai corpi idrici sotterranei a loro volta distinti in falda freatica superficiale e falde profonde.

2. Le componenti di tale sistema, interagendo dinamicamente, costituiscono un ciclo idrologico la cui gestione deve avvenire in modo unitario, sia in termini qualitativi che quantitativi. A tal fine il PTCP individua i seguenti indirizzi:

  • a) tutela delle risorse idriche al fine di impedire ogni forma impropria di utilizzo e trasformazione;
  • b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici;
  • c) valorizzazione e salvaguardia nel tempo della qualità e quantità del patrimonio idrico per usi sostenibili;
  • d) ripristino e mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici.

3. In relazione agli indirizzi sopra definiti, per la valorizzazione di tali ambiti si applicano le seguenti direttive:

  • a) gli scarichi idrici dovranno possedere requisiti di qualità compatibili con l'effettivo stato del recettore;
  • b) deve essere favorita l'immissione delle acque pluviali sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando comunque condizioni di inquinamento. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione vanno definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche, come indicato all'art. 12 del PAI;
  • c) le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte, favorendo opportune soluzioni progettuali e individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli stessi;
  • d) per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l'ampliamento degli esistenti deve essere prevista, ove possibile, l'adozione del trattamento terziario e di processi di fìtodepurazione o di lagunaggio. Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque depurate;
  • e) nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche.

4. La Provincia, al fine di una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, prevede uno specifico Piano di Settore che persegue i seguenti obiettivi:

  • a) valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a cui sovrapporre gli elementi di potenziale pericolo di contaminazione;
  • b) perimetrare le aree di ricarica delle falde profonde;
  • c) eseguire un'analisi storica delle oscillazioni piezometriche di almeno 50 anni;
  • d) fornire indirizzi e prescrizioni alle scelte urbanistiche al fine di tutelare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idropotabili. In particolare tali indirizzi riguarderanno la disciplina degli usi del suolo all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione a scopo potabile ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche;
  • e) diversificare gli usi delle acque sotterranee e ridurre l'eccessivo sfruttamento delle falde profonde, attraverso il contenimento dei consumi di acqua potabile, la riduzione dei prelievi industriali e le perdite dalla rete acquedottistica, ai sensi del D.lgs. 152/1999 e della L. 36/1994 e relative norme regionali attuative. In particolare le acque pregiate dovranno essere destinate a scopo unicamente potabile.
La Provincia orienta i controlli ambientali di propria competenza al fine di:
  • a) contenere gli scarichi abusivi;
  • b) monitorare le portate dei corpi idrici, anche tramite il coinvolgimento dei comuni rivieraschi;
  • c) individuare le cause della contaminazione dei corpi idrici (L.R. 32/1980);
  • d) individuare le fonti di contaminazione della falda (L.R. 62/1985).
La Provincia promuove:
  • il risanamento delle reti acquedottistiche e fognarie obsolete e della posa di doppia rete acquedottistica;
  • la messa in opera di pozzi per pompe di calore al fine di contenere la risalita della falda;
  • la realizzazione di impianti per il riciclo delle acque nei processi produttivi, la captazione di acque da falde superficiali maggiormente esposte al degrado e poco sfruttabili per usi potabili o l'utilizzo di acque superficiali nelle situazioni consentite.
    I Comuni, in sede di revisione dello strumento urbanistico, relativamente alle opere di captazione a scopo potabile, indicate in Tavola 2 come pozzi pubblici, recepiscono l'estensione della zona di rispetto come indicata negli atti autorizzativi (D.G.R. 27 Giugno 1996, n. 15137) e disciplinano gli usi del suolo al suo interno ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche, evidenziando in particolare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili.
    I Comuni ai sensi della L.R. 41/1997 devono predisporre uno studio geologico a supporto della pianificazione comunale. Lo studio geologico in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 29 Ottobre 2001, n. VII/6645 conterrà in via indicativa e anche sulla base dei dati forniti dalla Provincia e delle indicazioni dello specifico piano di settore di cui ai commi precedenti i seguenti approfondimenti:
  • a) analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda;
  • b) analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso livello qualitativo;
  • c) analisi delle aree a maggiore vulnerabilità della falda acquifera e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda stessa.

Art. 56 Rete ecologica

1. La rete ecologica, riportata alla Tavola 4, è un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed extraurbane. La matrice naturale primaria risulta completamente compresa nell'ambito territoriale del Parco Regionale della Valle del Ticino e pertanto normata dal Piano

Territoriale di Coordinamento dello stesso all'interno della aree a parco naturale. Per ecosistemi si intende l'insieme degli elementi fisico - biologici che concorrono a creare specifiche unità naturali (unità ecosistemiche), tra cui figurano i boschi, i filari, le zone umide. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. La rete ecologica costituisce progetto strategico paesistico - territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi del PTCP per la sua realizzazione sono i seguenti:

  • a) riequilibrio ecologico di area vasta e locale, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo;
  • b) riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle capacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo;
  • c) miglioramento dell'ambiente di vita per le popolazioni residenti ed offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura;
  • d) miglioramento della qualità paesistica.

3. Per la realizzazione della rete ecologica, di cui alla Tavola 4, si applicano le seguenti direttive:

  • a) i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale indicativamente contenute nel Repertorio B, in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica provinciale.

4. La Provincia, con gli Enti Parco e i Comuni, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realizzazione della rete ecologica provinciale.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) recepisce e dettaglia i contenuti del progetto di rete ecologica;
  • b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree individuate dal PTCP come essenziali per la funzionalità della rete ecologica.

Art. 57 Gangli primari e secondari

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, i gangli primari, ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.

I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. Sono altresì individuati alla Tavola 4, i gangli secondari, ovvero zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari ma dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente. Le modalità di intervento ammesse all'interno dei gangli rispondono al principio della riqualificazione.

2. Indirizzi del PTCP sono:

  • a) mantenere i gangli primari in quanto in grado di autosostenere gli ecosistemi ospitati. Essi costituiranno anche le mete degli spostamenti di animali provenienti dalla matrice naturale primaria;
  • b) migliorare dal punto di vista ecologico i gangli secondari, al fine di supportare i gangli primari, ospitando una stabile e diversificata vita selvatica.

3. In tali ambiti si applicano le seguenti direttive:

  • a) si devono evitare interventi di nuova edificazione che possano frammentare il territorio e compromettere la funzionalità ecologica di tali ambiti;
  • b) i tracciati di nuove infrastnitture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l'interferenza con i gangli. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.

4. La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, promuove l'ampliamento e la creazione di aree di ripopolamento, cattura, ambientamento e rifugio della fauna, nonché l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli primari e secondari;
  • b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2.

Art. 58 Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità

1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, quelle fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. La distinzione tra corridoio primario e secondario è determinata dall'ampiezza e dalla valenza strategica dei gangli connessi, nonché dalla funzionalità complessiva della rete.
I criteri e le modalità di intervento ammesse all'interno dei corridoi ecologici rispondono al principio della riqualificazione.
II PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i territori esterni, ovvero zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità ecologica. Individua altresì corridoi ecologici fluviali, costituiti dai corsi d'acqua e relative fasce riparieche possono svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di connessione ecologica.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano a favorire l'equipaggiamento vegetazionale del territorio per permettere gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento altrimenti precluse.

3. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m), anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.

4. In relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, la Provincia concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi tenitori amministrativi. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP:

  • a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione;
  • b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi;
  • c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale.

Art. 61 Zone perturbane ed extraurbane su cui attivare il consolidamento ecologico

1. Il PTCP, in via di proposta preliminare, individua alla Tavola 4 le aree che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:

  • a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l'urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione;
  • b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali.

2. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della riqualificazione.
Indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

3. In tali zone si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 42.

4. La Provincia, in collaborazione con i comuni interessati, attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di riqualificazione paesistica e di potenziamento.

Art. 62 Siti di importanza comunitaria

1. I Siti di importanza comunitaria (SIC) sono "regioni biogeografiche in uno stato di conservazione soddisfacente che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, contribuendo al mantenimento della diversità biologica dell'ambiente in cui sono situati" (Direttiva 92/43/CEE), essi riguardano le riserve e i monumenti naturali regionali. Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi mirano a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

3. I SIC sono regolati dalla normativa di gestione delle riserve o dei parchi in cui ricadono.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua idonei ambiti di rispetto a tutela dei SIC.

Art. 63 Aree boscate

1. Il PTCP individua, alle Tavole 3 e 4, i boschi definiti ai sensi dell'art. 1 ter della L.R. 8/1976 e successive modifiche nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse paesistico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.

2. Tali ecosistemi rappresentano un fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Il PTCP, al fine della loro conservazione, ha come obiettivo l'incremento delle superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme di governo della vegetazione arborea e arbusti va che favorisca l'affermarsi della vegetazione autoctona.

3. Gli indirizzi per la gestione dei boschi sono contenuti nella L.R. 8/1976 e successive modifiche, nonché nel relativo Regolamento 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale". Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di indirizzo forestale lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento. Le aree boscate che presentino caratteristiche tipiche del climax della Pianura Padana devono essere preservate.

4. La Provincia, su proposta dei Comuni, individua alla Tavola 3 le aree da rimboschire, in coerenza con il progetto Regione Lombardia delle "dieci grandi foreste di pianura". Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:

  • a) verifica i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3;
  • b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela.

Art. 64 Arbusteti, Siepi, Filari

1. Le unità ecosistemiche costituenti la struttura di riferimento per la costituzione della rete ecologica, sono:

  • a) arbusteti;
  • b) siepi;
  • c) filari.

Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP mirano a renderne la presenza sul territorio più diffusa ed omogenea.

3. La Provincia promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arbustiva esistente, anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.

4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, può individuare specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela o controllo sulla base di quanto specificato nel precedente comma 3.

Art. 67 Parchi Regionali

1. Il PTCP recepisce alla Tavola 3 i perimetri dei Parchi Regionali e integra le prescrizioni contenute nei relativi Piani Territoriali, in funzione dei propri obiettivi strategici, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 29 dell'art. 3 della L.R. 1/2000.

2. Il PTCP promuove in accordo con i Parchi Regionali:

  • a) la realizzazione di un sistema a rete che connetta il sistema dei parchi con le strutture ecologiche fondamentali e secondarie, al fine di incrementare le funzioni ecologiche delle singole aree e del sistema fisico - naturale;
  • b) l'attuazione, anche attraverso piani e progetti tematici e di settore, di un sistema a rete di itinerari turistici che valorizzino le aree tutelate, gli elementi di interesse storico, le strutture ricettive e le forme di turismo compatibile.

3. Gli interventi e le iniziative d'interesse sovracomunale previste dal PTCP e ricadenti nel perimetro dei Piani Territoriali del Parchi Regionali integrano questi ultimi a seguito del perfezionamento delle intese ex art. 57 del D.Lgs. 112/1998.

Art. 75 Condizioni di mobilità nella pianificazione comunale

1. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 74, i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di mobilità, esistenti e di progetto.

2. Sulla base della documentazione conoscitiva di cui al comma precedente, i Comuni valutano la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità. A tal fine operano una verifica della capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto rispetto ai flussi di traffico esistenti, incrementati dalla stima di quelli derivanti dalla capacità insediativa aggiuntiva di piano, valutata nel suo complesso come sommatoria degli effetti di tutti gli interventi previsti, anche con riferimento all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.

2.bis I comuni, attraverso la normativa degli strumenti urbanistici, subordinano altresì l'attuazione degli interventi di significativa entità ricadenti in aree di espansione o trasformazione urbanistica, alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 200.000 mc. o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura superiore a 10.000 mq.
In relazione alla definizione di dette soglie, il Comune può, motivatamente ed in rapporto alle proprie specificità territoriali, introdurre nella normativa degli strumenti urbanistici valori di riferimento diversi.
II presente comma non si applica agli interventi già oggetto di verifica e valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, nonché alle Grandi Strutture di Vendita di cui alla L.R. 14/1999 e successive modifiche in quanto già disciplinate da specifica normativa.

3. Gli interventi di cui alla Tabella 2 allegata alle presenti norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici comunali ovvero disposti con procedure di cui al comma 2 dell'articolo 81, devono verificare i requisiti di accessibilità indicati alla Tabella 1.

4. Qualora sia accertato, in sede di procedura di valutazone di compatibilità di cui all'art. 22, che la sostenibilità delle previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di determinate infrastrutture programmate dai piani regionali, provinciali o comunali, tali condizioni di subordine temporale devono essere disciplinate nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali, anche prevedendo le tempistiche di realizzazione dei connessi interventi infrastrutturali necessari.

5. A supporto delle valutazoni di cui ai commi 2 e 2bis l'Amministrazione provinciale definisce entro dodici mesi dall'approvazione del PTCP apposite linee guida sui contenuti della documentazione che i Comuni dovranno richiedere ai proponenti degli interventi di cui sopra.

Art. 79 Mobilità ciclabile

1. La Provincia di Milano incentiva, anche attraverso la promozione di accordi con gli enti gestori del trasporto pubblico, lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili di livello sovracomunale tali da garantire l'accessibilità:

  • a) ai servizi pubblici di livello sovracomunale ovvero alle attività ad alta concentrazione di presenze;
  • b) agli interscambi con le reti ferroviarie e metropolitane.

2. La rete dei percorsi ciclabili, sia in sede propria che promiscua, è altresì finalizzata alla valorizzazione dei percorsi storici, individuati alla Tavola 3, nonché al miglioramento della fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico - ambientali e dei Parchi, rispetto ai quali il PTCP promuove la realizzazione di una integrazione delle reti ciclabili esistenti e previste.

3. I Comuni dotati di stazione ferroviaria o fermate di linea metropolitana prevedono la realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili di connessione con la stazione medesima, nonché la predisposizione di adeguate attrezzature di deposito/parcheggio.

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