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<< Art. 60 Parco delle Groane; | NTA Indice | >>
Il P.G.T. recepisce l’azzonamento del P.T.C.P. di Milano in Lazzate, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.d.A. Tutti gli interventi da attuarsi all’interno del territorio comunale devono essere conformi al P.T.C.P.
1. Il PTCP, in attuazione delle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, definisce quali Unità paesistico - territoriali, gli ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico - ambientale con riferimento alle principali conformazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme dell'insediamento, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Il PTCP individua alla Tavola 6 e ne descrive le relative peculiarità alla Relazione generale, le unità paesistico - territoriali che definiscono la struttura del territorio provinciale.
Le azioni strategiche di livello provinciale che concorrono a qualificare e valorizzare il paesaggio sono contenute al successivo Capo IV e articolate, in riferimento alle diverse Unità, nella Relazione generale
3. Politiche, strategie, strumenti ed interventi di gestione del territorio dovranno riferirsi in maniera unitaria e coordinata alle peculiarità delle Unità paesistico territoriali. Tali Unità costituiscono per i Comuni riferimento essenziale per lo sviluppo dei contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali. In particolare gli strumenti di pianificazione comunale possono individuare unità paesistico - territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione delle relative componenti costitutive. Tali specificazioni concorrono alla determinazione della valenza paesistica dello strumento urbanistico comunale, di cui all'art. 25.
1. Gli Ambiti di rilevanza paesistica, proposti in via preliminare alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono le aree connotate dalla presenza di elementi di interesse storico, geomorfologico, naturalistico e le aree in cui si manifestano dinamiche idrauliche, intese come sistemi territoriali costituiti dal corso d'acqua naturale e dal relativo contesto paesistico, caratterizzato da elementi morfologici, naturalistici, storico - architettonici e culturali. Sono altresì comprese le aree che necessitano di una riqualificazione dal punto di vista paesistico. Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi del PTCP per la valorizzazione di tali ambiti, mirano alla tutela e al potenziamento degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano oltre che allo sviluppo di attività ricreative e culturali purché compatibili con l'assetto paesistico e, in riferimento alle aree fluviali, purché non in contrasto con le esigenze di tutela naturalistica e nel pieno rispetto della funzionalità ecologica di tali ambiti. E' da perseguire laconservazione, la riqualificazione ed il recupero del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi.
In particolare per quanto riguarda le aree fluviali gli indirizzi del PTCP mirano:
3. Negli ambiti di rilevanza paesistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:
4. La Provincia assume gli ambiti di rilevanza paesistica come zone prioritarie per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalle normative europee, nazionali e regionali di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza. La Provincia promuove altresì programmi e progetti strategici, ai fini della loro valorizzazione.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio tali ambiti e specifica eventuali ulteriori tenitori che presentano caratteri di elevata potenzialità paesistica, rispetto ai quali la normativa comunale deve prevedere efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni. Il Comune può adottare piani del colore, di arredo urbano per le aree urbanizzate in ambiti di rilevanza paesistica e in particolare lungo i Navigli storici.
5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilita degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.
1. Gli ambiti di rilevanza naturalistica, individuati alla Tavola 3 e la cui individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4, sono connotati dalla presenza di elementi di rilevante interesse naturalistico, geomorfologico, agronomico, in diretto e funzionale rapporto fra loro. Tali ambiti comprendono le aree di naturalità individuate dai vigenti piani territoriali dei Parchi Regionali nonché quelle proposte in via preliminare dal PTCP.\\ Le modalità di intervento ammesse in tali zone rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi del PTCP per la tutela di tali ambiti sono:
3. Negli ambiti di rilevanza naturalistica, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:
4. La Provincia promuove programmi e progetti strategici, ai fini della valorizzazione di tali ambiti. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, verifica e individua a scala di maggior dettaglio taliambiti, ovvero quei territori che presentano caratteri di elevata potenzialità naturalistica, rispetto ai quali la normativa comunale prevede efficaci strumenti di controllo delle trasformazioni.
5. La Provincia integra e modifica le proposte di ambito di cui al presente articolo in seguito alle verifiche di compatibilita degli strumenti urbanistici comunali ed in coerenza con i contenuti delle intese di cui al Titolo III della Parte I della presente normativa.
1. Gli ambiti agricoli, individuati negli strumenti urbanistici comunali, sono aree rurali in cui si esercita l'attività agricola e si qualificano come importante risorsa ambientale rinnovabile, anche per la collettività. Tali ambiti, specificatamente definiti nella Relazione generale, sono stati differenziati in base alla gradualità delle relazioni esistenti fra i diversi elementi componenti il paesaggio agrario. In particolare sono stati definiti gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica maggiormente strutturati, gli ambiti agricoli di qualificazione paesistica, gli ambiti agricoli caratterizzati dalla presenza di elementi di qualità paesistica e gli ambiti agricoli a prevalente funzione ecologico - ambientale.
2. I seguenti indirizzi mirano a sostenere e conservare il ruolo di presidio ambientale del territorio rurale, salvaguardando i fattori produttivi del suolo, la vitalità economica e la diversificazione delle attività agricole, attraverso:
3. In coerenza con i fini perseguiti dai regolamenti comunitari e dagli strumenti di pianificazione di settore, quali il Piano di sviluppo agricolo provinciale e dalla L.R. 93/1980 e successive modifiche, negli ambiti agricoli si applicano le seguenti direttive:
4. La Provincia si coordina con i soggetti pubblici e privati interessati, incentiva progetti di consolidamento ecologico e di miglioramento fruitivo e culturale del paesaggio agrario. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP, provvede a tradurre nei propri strumenti le disposizioni dei precedenti commi, adattandole alle situazioni territoriali locali.
In particolare individua a scala locale gli ambiti agricoli sui quali attivare progetti di valorizzazione paesistica o progetti di consolidamento ecologico.
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i parchi urbani esistenti e previsti dalla pianificazione comunale i quali, per dimensione e bacino di utenza, hanno valenza a scala provinciale. Il PTCP individua, inoltre, aree private di fruizione a livello provinciale, prevalentemente destinate all'esercizio di attività sportive.
2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano alla creazione di un sistema di connessioni, attraverso percorsi ciclopedonali ed equestri, corridoi ecologici ed interventi paesistici lungo i corsi d'acqua che mettano in relazione tali aree con il sistema dei Parchi Regionali, i PLIS e i luoghi di interesse storico architettonico.
3. Eventuali nuove aree per la fruizione ricreativa e sportiva dovranno preferibilmente essere localizzate in ambiti di trasformazione, quali frange urbane, cave cessate ed aree degradate.
4. La Provincia nell'ambito delle proprie competenze:
Il Comune promuove l'adozione di Piani del Verde al fine di incrementare la realizzazione di sistemi di connessione del verde pubblico e di gestire correttamente il patrimonio vegetale.
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, quali centri storici, le aree urbanizzate di più antico insediamento, corrispondenti ai centri urbani storici di maggior livello gerarchico per la presenza di sedi amministrative, religiose, di mercato, dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di pregio.
Il PTCP individua altresì, quali nuclei di antica formazione, i nuclei originari dei centri urbani dotati di ruolo territoriale e di capacità di attrazione più limitata rispetto ai centri storici, caratterizzati da struttura urbana non particolarmente complessa e ricca di funzioni civili e religiose, ancorché dotata di cortine edilizie antiche, continue e riconoscibili. Sono da considerare parte integrante dei centri e nuclei storici anche le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei isolati, le aree inedificate, il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, gli edifici di costruzione o ricostruzione recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.\\La perimetrazione delle aree, in riferimento all'art. 19 del PTPR, si basa sul rilevamento IGM, prima levata del 1888.
2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti mirano:
3. Entro il perimetro del centro storico e dei nuclei di antica formazione si applicano le norme e le procedure urbanistiche definite dalle norme regionali e, ai sensi dell'art. 4, le seguenti disposizioni:
4. La Provincia nell'ambito delle proprie manifestazioni culturali, individua i poli di maggiore interesse al fine di valorizzare l'identità e la storia locale. Sviluppa in coerenza con il PTPR attività di promozione e fruizione turistica.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle indicazioni del PTCP oltre a quanto prescritto dal primo comma dell'art. 17 della L.R. 51/1975 e successive modifiche, verifica i perimetri dei centri e nuclei storici, ai sensi dell'art. 19 del PTPR, "specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia del PTCP.\\ Gli ambiti rappresentati in tale cartografia rappresentano la base tecnica di riferimento per la definizione delle zone A, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444".
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i comparti urbanistici alla soglia storica del 1930, che possono comprendere architetture, insediamenti e complessi urbanistici, di progettazione qualificata e significativa nella storia dell'arte e della cultura, costituenti un ambiente progettato unitariamente, con caratteri stilistici omogenei, di interesse storico. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi del PTCP sono finalizzati alla conservazione e tutela dell'impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà.
3. In base alla rilevanza architettonica degli edifici e del comparto urbanistico, gli interventi saranno disciplinati dalle norme urbanistiche comunali, in coerenza con le finalità sopra descritte.
4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i nuclei e le aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, di antica formazione, sorte lungo la rete irrigua storica o lungo i percorsi storici, in organico rapporto con il paesaggio agrario circostante.
Tali nuclei e aggregazioni insediative sono caratterizzati da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio relativamente integri, sono costituiti da edifici e complessi produttivi agricoli (cascine) comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti sono afferenti al sistema della valorizzazione di cui all'art. 27.
2. Gli indirizzi del PTCP per tali ambiti sono:
3. Agli insediamenti rurali di interesse storico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:
4. La Provincia promuove attraverso strumenti informativi, la conoscenza e la fruizione turistica degli insediamenti individuati all'interno di percorsi di interesse paesistico, di cui all'art. 40.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, gli elementi storico architettonici quali: edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifìci di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze significative della storia e della cultura, che costituiscono emergenze puntuali.
Gli elementi storico - architettonici comprendono, altresì, le emergenze paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi strettamente interconnessi e caratterizzanti il territorio. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'ari. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse per tali elementirispondono al principio della valorizzazione.
2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:
3. Gli elementi individuati comprendono sia i beni vincolati ai sensi del D.lgs. 490/1999, per i quali sono fatti salvi i poteridell'autorità statale in materia, sia beni ritenuti di valore storico - architettonico e individuati in via preliminare dal PTCP.
Tali beni saranno puntualmente riportati negli elaborati degli strumenti urbanistici comunali. Agli elementi storico - architettonici, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:
4. La Provincia promuove la divulgazione e la conoscenza di tali emergenze al fine di una loro valorizzazione culturale e turistico - fruitiva. A tal fine la Provincia mette a disposizione, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,quale misure di conoscenza il Repertorio degli elementi storici, paesistici e ambientali. La Provincia inoltre promuove quale azione di valorizzazione turistica la creazione di parchi culturali.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 3, i percorsi (strade, ferrovie e canali) che attraversano ambiti di qualità paesistica o che collegano mete di interesse storico e turistico, anche di importanza minore.
Lungo tali percorsi vengono altresì individuati anche quei tratti o quei luoghi dai quali si godono ampie viste a grande distanza o con ampio campo visivo, che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio.
Parte di questi tracciati costituiscono fondamento dell'organizzazione storica del territorio, così come rilevato dalla cartografia storica della prima levata I.G.M. del 1888. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell'art. 4. I criteri e le modalità di intervento ammesse, lungo tali percorsi, rispondono al principio della valorizzazione.
2. Il PTCP individua i seguenti indirizzi:
3. Ai luoghi e percorsi di interesse paesistico, ai sensi dell'art. 4, si applicano le seguenti disposizioni:
4. La Provincia promuove la fruizione di tali percorsi attraverso iniziative culturali ed incentiva la realizzazione di percorsi ciclabili protetti.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Si intendono a rischio idrogeologico gli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico, causando danni a persone, cose e patrimonio ambientale in base al grado di vulnerabilità del territorio e alla probabilità che tale evento accada. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nei casi di cui al comma 5 dell1 art. 4 e, per le verifiche a scala di maggior dettaglio operate dal PTCP, a seguito del perfezionamento delle intese di cui al precedente art. 16, comma 2.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso una pianificazione orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, alla programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, alla stabilizzazione e consolidamento dei terreni.
3. Il PTCP recepisce le disposizioni del PAI, relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico. Alla Tavola 5 sono individuate le fasce e le aree del PAI vigente su cui si applicano le disposizioni sottoelencate. Alla Tavola 2 sono invece individuate le fasce e le aree sulle quali le disposizioni stesse si applicano con efficacia diretta, ai sensi dell'art. 4, solo in seguito del perfezionamento delle intese di cui al precedente art. 16, comma 2:
4. La Provincia fornisce supporto tecnico ai Comuni relativamente agli adempimenti previsti alla D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. VII/7868 ossia per la definizione del reticolo idrografico minore e per le attività di polizia idraulica.
La Provincia promuove la realizzazione di un piano di settore specifico per la ridefinizione delle aree a vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 33/1988.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Le acque superficiali e sotterranee costituiscono un sistema complesso formato da un reticolo idrografico superficiale gerarchizzato in tratti principali e secondari, connesso ai corpi idrici sotterranei a loro volta distinti in falda freatica superficiale e falde profonde.
2. Le componenti di tale sistema, interagendo dinamicamente, costituiscono un ciclo idrologico la cui gestione deve avvenire in modo unitario, sia in termini qualitativi che quantitativi. A tal fine il PTCP individua i seguenti indirizzi:
3. In relazione agli indirizzi sopra definiti, per la valorizzazione di tali ambiti si applicano le seguenti direttive:
4. La Provincia, al fine di una corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, prevede uno specifico Piano di Settore che persegue i seguenti obiettivi:
1. La rete ecologica, riportata alla Tavola 4, è un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed extraurbane. La matrice naturale primaria risulta completamente compresa nell'ambito territoriale del Parco Regionale della Valle del Ticino e pertanto normata dal Piano
Territoriale di Coordinamento dello stesso all'interno della aree a parco naturale. Per ecosistemi si intende l'insieme degli elementi fisico - biologici che concorrono a creare specifiche unità naturali (unità ecosistemiche), tra cui figurano i boschi, i filari, le zone umide. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.
2. La rete ecologica costituisce progetto strategico paesistico - territoriale di livello sovracomunale. Gli indirizzi del PTCP per la sua realizzazione sono i seguenti:
3. Per la realizzazione della rete ecologica, di cui alla Tavola 4, si applicano le seguenti direttive:
4. La Provincia, con gli Enti Parco e i Comuni, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realizzazione della rete ecologica provinciale.
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, i gangli primari, ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.
I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. Sono altresì individuati alla Tavola 4, i gangli secondari, ovvero zone che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei gangli primari ma dai quali si differenziano per il più modesto livello di naturalità presente. Le modalità di intervento ammesse all'interno dei gangli rispondono al principio della riqualificazione.
2. Indirizzi del PTCP sono:
3. In tali ambiti si applicano le seguenti direttive:
4. La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, promuove l'ampliamento e la creazione di aree di ripopolamento, cattura, ambientamento e rifugio della fauna, nonché l'intensificazione degli interventi di miglioramento ambientale. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP individua, in via preliminare alla Tavola 4, quelle fasce di territorio che, presentando una continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. La distinzione tra corridoio primario e secondario è determinata dall'ampiezza e dalla valenza strategica dei gangli connessi, nonché dalla funzionalità complessiva della rete.
I criteri e le modalità di intervento ammesse all'interno dei corridoi ecologici rispondono al principio della riqualificazione.
II PTCP individua inoltre le direttrici di permeabilità verso i territori esterni, ovvero zone poste al confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità ecologica. Individua altresì corridoi ecologici fluviali, costituiti dai corsi d'acqua e relative fasce riparieche possono svolgere, se opportunamente valorizzati, una funzione particolarmente importante di connessione ecologica.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano a favorire l'equipaggiamento vegetazionale del territorio per permettere gli spostamenti della fauna da un'area naturale ad un'altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento altrimenti precluse.
3. In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m), anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.
4. In relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, la Provincia concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni ecologiche fra i diversi tenitori amministrativi. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP:
1. Il PTCP, in via di proposta preliminare, individua alla Tavola 4 le aree che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:
2. I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali aree rispondono al principio della riqualificazione.
Indirizzo strategico del PTCP è quello di individuare ambiti di territorio potenzialmente caratterizzabili da nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.
3. In tali zone si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 42.
4. La Provincia, in collaborazione con i comuni interessati, attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di riqualificazione paesistica e di potenziamento.
1. I Siti di importanza comunitaria (SIC) sono "regioni biogeografiche in uno stato di conservazione soddisfacente che concorrono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, contribuendo al mantenimento della diversità biologica dell'ambiente in cui sono situati" (Direttiva 92/43/CEE), essi riguardano le riserve e i monumenti naturali regionali. Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi mirano a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
3. I SIC sono regolati dalla normativa di gestione delle riserve o dei parchi in cui ricadono.
4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, individua idonei ambiti di rispetto a tutela dei SIC.
1. Il PTCP individua, alle Tavole 3 e 4, i boschi definiti ai sensi dell'art. 1 ter della L.R. 8/1976 e successive modifiche nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse paesistico. Detta individuazione assume efficacia di prescrizione diretta solo nel caso di cui al comma 5 dell'art. 4. Gli interventi ammessi in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione.
2. Tali ecosistemi rappresentano un fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Il PTCP, al fine della loro conservazione, ha come obiettivo l'incremento delle superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme di governo della vegetazione arborea e arbusti va che favorisca l'affermarsi della vegetazione autoctona.
3. Gli indirizzi per la gestione dei boschi sono contenuti nella L.R. 8/1976 e successive modifiche, nonché nel relativo Regolamento 1/1993 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale". Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di indirizzo forestale lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e l'individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento. Le aree boscate che presentino caratteristiche tipiche del climax della Pianura Padana devono essere preservate.
4. La Provincia, su proposta dei Comuni, individua alla Tavola 3 le aree da rimboschire, in coerenza con il progetto Regione Lombardia delle "dieci grandi foreste di pianura". Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP:
1. Le unità ecosistemiche costituenti la struttura di riferimento per la costituzione della rete ecologica, sono:
Gli interventi ammessi per tali elementi rispondono al principio della valorizzazione.
2. Gli indirizzi del PTCP mirano a renderne la presenza sul territorio più diffusa ed omogenea.
3. La Provincia promuove interventi per il potenziamento vegetazionale del territorio, da realizzare attraverso la messa a dimora di nuove piante o orientando lo sviluppo della vegetazione arbustiva esistente, anche sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B.
4. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP, può individuare specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela o controllo sulla base di quanto specificato nel precedente comma 3.
1. Il PTCP recepisce alla Tavola 3 i perimetri dei Parchi Regionali e integra le prescrizioni contenute nei relativi Piani Territoriali, in funzione dei propri obiettivi strategici, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 29 dell'art. 3 della L.R. 1/2000.
2. Il PTCP promuove in accordo con i Parchi Regionali:
3. Gli interventi e le iniziative d'interesse sovracomunale previste dal PTCP e ricadenti nel perimetro dei Piani Territoriali del Parchi Regionali integrano questi ultimi a seguito del perfezionamento delle intese ex art. 57 del D.Lgs. 112/1998.
1. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 74, i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono idonea documentazione conoscitiva delle condizioni di mobilità, esistenti e di progetto.
2. Sulla base della documentazione conoscitiva di cui al comma precedente, i Comuni valutano la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità. A tal fine operano una verifica della capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto rispetto ai flussi di traffico esistenti, incrementati dalla stima di quelli derivanti dalla capacità insediativa aggiuntiva di piano, valutata nel suo complesso come sommatoria degli effetti di tutti gli interventi previsti, anche con riferimento all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.
2.bis I comuni, attraverso la normativa degli strumenti urbanistici, subordinano altresì l'attuazione degli interventi di significativa entità ricadenti in aree di espansione o trasformazione urbanistica, alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 200.000 mc. o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura superiore a 10.000 mq.
In relazione alla definizione di dette soglie, il Comune può, motivatamente ed in rapporto alle proprie specificità territoriali, introdurre nella normativa degli strumenti urbanistici valori di riferimento diversi.
II presente comma non si applica agli interventi già oggetto di verifica e valutazione di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, nonché alle Grandi Strutture di Vendita di cui alla L.R. 14/1999 e successive modifiche in quanto già disciplinate da specifica normativa.
3. Gli interventi di cui alla Tabella 2 allegata alle presenti norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici comunali ovvero disposti con procedure di cui al comma 2 dell'articolo 81, devono verificare i requisiti di accessibilità indicati alla Tabella 1.
4. Qualora sia accertato, in sede di procedura di valutazone di compatibilità di cui all'art. 22, che la sostenibilità delle previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o al potenziamento di determinate infrastrutture programmate dai piani regionali, provinciali o comunali, tali condizioni di subordine temporale devono essere disciplinate nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici comunali, anche prevedendo le tempistiche di realizzazione dei connessi interventi infrastrutturali necessari.
5. A supporto delle valutazoni di cui ai commi 2 e 2bis l'Amministrazione provinciale definisce entro dodici mesi dall'approvazione del PTCP apposite linee guida sui contenuti della documentazione che i Comuni dovranno richiedere ai proponenti degli interventi di cui sopra.
1. La Provincia di Milano incentiva, anche attraverso la promozione di accordi con gli enti gestori del trasporto pubblico, lo sviluppo della rete dei percorsi ciclabili di livello sovracomunale tali da garantire l'accessibilità:
2. La rete dei percorsi ciclabili, sia in sede propria che promiscua, è altresì finalizzata alla valorizzazione dei percorsi storici, individuati alla Tavola 3, nonché al miglioramento della fruibilità dei luoghi con elevate qualità paesistico - ambientali e dei Parchi, rispetto ai quali il PTCP promuove la realizzazione di una integrazione delle reti ciclabili esistenti e previste.
3. I Comuni dotati di stazione ferroviaria o fermate di linea metropolitana prevedono la realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili di connessione con la stazione medesima, nonché la predisposizione di adeguate attrezzature di deposito/parcheggio.
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