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Art. 60 - PARCO DELLE GROANE

Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 25 agosto 1988 n. 43 il P.G.T. recepisce le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane di cui alla sopraccitata legge regionale e della sua Variante Generale della D.G.R. 30 luglio 2004, n°. 7/18476 secondo le disposizioni stabilite nel presente articolo.

- PERIMETRO DEL PARCO DELLE GROANE

Il P.G.T. recepisce ed individua con apposita simbologia grafica riportata nella tavola di zonizzazione il perimetro del Parco così come approvato dalla L.R. 25 agosto 1988 n. 43.

- ZONIZZAZIONE

Il P.G.T. recepisce la zonizzazione del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane con apposite indicazioni grafiche riportate nella tavola di zonizzazione secondo le seguenti disposizioni:

  • a) Zone di riserva naturale orientata:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita agli articoli 28 e 29 delle N.T.A. del P.T.C.
  • b) Aree di riqualificazione ambientale a indirizzo naturalistico:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 30 delle N.T.A. del P.T.C.
    All’interno di quest’area è stato perimetrato dal P.T.C.P. della Provincia di Milano, il Roccolo della Bressanella, come “Giardino e parco storico” di cui all’art. 35 delle N.T.A. del P.T.C.P.
  • c) Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 31 delle N.T.A. del P.T.C.
  • d) Zone parco attrezzato – ambito della trasformazione:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 33 delle N.T.A. del P.T.C.
  • e) Zona di parco attrezzato – assetto definito – L – laghetti per la pesca sportiva:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 33 delle N.T.A. del P.T.C.
  • f) Zona a verde privato vincolato:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 34 delle N.T.A. del P.T.C.
  • g) Zona edificata:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 35 delle N.T.A. del P.T.C. nonché a quanto fissato al successivi paragrafo.
  • h) Zona di pianificazione comunale orientata:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’articolo 39 delle N.T.A. del P.T.C. nonché a quanto fissato al successivi paragrafo.
  • i) Viabilità pubblica e viabilità minore:
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita agli artt. 40 (viabilità pubblica) e 42 (viabilità minore) delle N.T.A. del P.T.C. nonché a quanto stabilito dall’art. 50 delle presenti norme.
  • l) parcheggio
    subordinate specificatamente alla disciplina stabilita all’art. 41 delle N.T.A. del P.T.C.

Il P.G.T. recepisce il testo integrale degli artt. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 41 e 42 delle N.T.A. del P.T.C ed integra gli artt. 35 e 39 come di seguito.
Le aree comprese nella perimetrazione del Parco Regionale delle Groane, sono individuate dalla cartografia di Piano con apposito segno grafico.
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale delle Groane, approvato con L.R. 43/88, detta le Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone ad esso assoggettate.
Il presente articolo dispone pertanto l’accoglimento integrale delle norme specifiche di ogni singola zona del P.T.C. che il P.G.T. ha individuato nella tavola di “Azzonamento”, secondo il seguente elenco:

N.T.A. P.T.C.:

Art. 25 - Edifici esistenti e insediamenti produttivi

  • 1. In tutti gli edifici ed impianti esistenti, indipendentemente dalle singole norme di zona, è comunque sempre consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e il restauro conservativo. Ad eccezione degli edifici ricadenti in zona fornaci di cui al successivo art. 36 e in zona di interesse storico ambientale di cui al successivo art. 37 delle presenti norme, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria o modifiche di superficie o di sagoma.
  • 2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere degli edifici è ammesso nei limiti stabiliti dal presente piano. In assenza di disposizioni, contenute nel presente piano, valgono i limiti contenuti negli strumenti urbanistici comunali.
  • 3. Al fine di evitare il trasferimento fuori dal territorio dei Comuni consorziati, gli insediamenti produttivi di beni e servizi esistenti alla data di approvazione del piano territoriale di coordinamento che si dotino di certificazione ambientale e/o registrazione ambientale, non dichiarati incompatibili con il P.T.C, e che dimostrino l'impossibilità ad espandersi all'interno del lotto di pertinenza, possono ampliare, una tantum e non oltre il 20%, la superficie lorda di pavimento esistente.
    L'ampliamento deve essere localizzato in area adiacente, purché non coperta da bosco o brughiera, e situata all'esterno della zona di riserva naturale orientata. L'intervento di ampliamento è subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune e il Consorzio, nella quale deve essere prevista la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e le idonee garanzie per la loro corretta realizzazione.
    Gli insediamenti produttivi non muniti di certificazione ambientale potranno solo effettuare ampliamenti con aumento, una tantum, del 5% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di approvazione del presente P.T.C, per servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Art. 28 - Zona di riserva naturale orientata destinazione funzionale

  • 1. Nella planimetria di piano, tavola 1, sono individuate le seguenti zone di riserva naturali orientate:
    • Stagno di Lentate - Comune di Lentate;
    • Boschi di Lazzate - Comune di Lazzate e Lentate;
    • Boschi di S. Andrea - Comuni di Misinto, Lentate, Cogliate, Barlassina;
    • Altopiano di Seveso e Bosco del Biulè - Comuni di Seveso, Barlassina, Cogliate, Cesano Maderno;
    • Boschi di Ceriano - Comuni di Cogliate, Celiano;
    • Ca' dei Re ed ex Polveriera - Comuni di Ceriano e Solaro;
    • Boschi di Cesate - Comuni di Solaro, Cesate, Garbagnate e Limbiate;
    • Brughiera di Castellazzo - Comune di Bollate.
  • 2. Le aree sono destinate alla conservazione dell'ambiente naturale delle Groane, nella sua articolazione in boschi, brughiere, zone di rinnovazione spontanea, molinieti, zone umide anche di origine artificiale. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente la evoluzione della natura, debbono, in particolare, essere diretti alla salvaguardia, al potenziamento del patrimonio boschivo e delle zone umide; alla salvaguardia dei fenomeni evolutivi delle brughiere e dei molinieti.
  • 3. È ammessa la fruizione da parte dei cittadini, a scopo culturale ed educativo, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dal successivo art. 29; utilizzazione forestale dei boschi entro i limiti specificati in appresso, nonché dal precedente titolo II. Le zona di riserva naturale orientata sono amministrate mediante uno o più piani di settore redatti ai sensi del titolo II, capo II, art. 20 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 e sue modifiche, con i limiti e i divieti stabiliti dal presente piano.

Art. 29 - Zona di riserva naturale orientata interventi consentiti e norme di tutela

  • 1. Gli interventi, attuati o autorizzati dal Consorzio, devono favorire e orientare l'evoluzione dell'ambiente naturale verso il miglior equilibrio tra vegetazione e condizioni am-bientali-climax, anche in attuazione di piani di settore. Per le aree boscate e di rinnovazione spontanea delle specie arboree deve in particolare essere favorita la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto. Gli interventi colturali sui boschi e le utilizzazioni forestali sono regolate dal precedente art. 17.
    Per le grandi aree di brughiera gli interventi ed i piani di settore devono tendere alla conservazione dell'ambiente naturale e della vegetazione tipica di tale ambiente, favorendone la diffusione e il potenziamento e, se del caso, anche limitandone l'evoluzione naturale.
    Nelle zone umide sono consentiti gli interventi di conservazione attiva o finalizzati a renderne possibile la fruizione a scopo educativo o di studio e ricerca scientifica, attuati o autorizzati dal Consorzio.
  • 2. Si applicano alle zone di riserve naturali orientate oltre che le norme di salvaguardia generale di cui al titolo II, le seguenti disposizioni. È vietato:
    • a) costruire opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui all'art. 25;
    • b) asportare minerali o terriccio vegetale, aprire o coltivare cave;
    • c) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma, anche in orti familiari, salvo le prescrizioni per le aree di rispetto all'ultimo comma del presente articolo;
    • d) impiantare pioppeti e colture industriali di altre specie arboree a rapido accrescimento;
    • e) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente,* appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parte di essi;
    • f) introdurre specie animali o vegetali non caratteristiche del territorio;
    • g) captare, deviare o occultare acque o risorgive.
  • 3. Nelle aree di rispetto di cui all'ultimo comma del precedente articolo è ammesso l'esercizio dell'agricoltura; fino all'approvazione del piano di settore della zona di riserva si applicano le disposizioni per l'agricoltura previste dall'art. 30, primo comma, lettera e).

Art. 30 - Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico

  • 1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suo valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo naturalistico. Gli interventi devono tendere al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.
  • 2. Sono destinazioni consentite:
    • a) fruizione da parte del pubblico a scopo educativo e ricreativo:
      • formazione di prati calpestabili,
      • percorsi ciclopedonali ed equestri,
      • aree da pic-nic, compresi barbecue e servizi igienici relativi,
      • realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a fianco della viabilità;
    • b) utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente art. 17 ed i seguenti:
      • interventi di ricostruzione o riqualificazione del paesaggio,
      • gli interventi sulle aree boscate e di rinnovazione spontanea devono in particolare favorire la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto, anche in attuazione del piano di settore boschi,
      • interventi di conservazione del suolo, ripristino e miglioramento dei sistemi drenaggio superficiale; formazione e recupero di specchi lacustri e zone umide;
    • c) interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
    • d) è ammessa la edificazione da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati di servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi;
    • e) l'esercizio della agricoltura nelle seguenti forme:
      • gli orti familiari,
      • la formazione di seminativo, seminativo irriguo, ortofrutticoltura, prato stabile, prato pascolo,
      • prato pascolo prato stabile e avvicendato; seminativo a-sciutto e irriguo possibilmente collocati in avvicendamento colturale; ortofrutticoltura; pioppeti o colture industriali di altra specie arborea a rapido accrescimento.
  • 3. Oltre a quanto previsto dalle presenti norme è vietato asportare minerali o terriccio vegetale e costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere, con le eccezioni per l'attività agricola di cui al precedente comma e fatti salvi i depositi attrezzi per orti familiari.

Art. 31 - Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

  • 1. Le aree comprese in questo ambito sono destinate alla conservazione e al ripristino del paesaggio delle Groane, nei suoi valori naturali e seminaturali tradizionali ad indirizzo agricolo. La zona ad indirizzo agricolo è destinata alla valo- rizzazione della attività primaria nel contesto dell'area protetta in un corretto equilibrio fra esigenze della produzione, di tutela ambientale e fruizione pubblica. La zona ad indirizzo agricolo è gestita in coordinamento con la zona per servizi alla agricoltura.
  • 2. L'Ente gestore del parco definisce le linee di indirizzo per l'attività agricola che garantiscano il rispetto degli obiettivi generali di salvaguardia dei valori ambientali ed ecologici del Parco. A tal fine il Parco elabora il piano di settore agricol- tura che in particolare:
    • a) determina le linee della gestione del territorio agrario in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo della economia agraria, della fruizione del territorio;
    • b) indica le norme di tutela e vincoli per le attività, nel rispetto delle vigenti leggi e direttive comunitarie;
    • c) individua le aree dei coni visuali da proteggere al fine di assicurare le vedute sui più significativi siti del parco;
    • d) individua, nel rispetto dei parametri urbanistici stabiliti dalla l.r. 93/80, le aree, che per motivi paesistici e naturalistici, non dovrebbero essere oggetto di concentrazione volumetrica;
    • e) individua i criteri di corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti ed edifici di servizio all'attività agricola ed agrituristica nonché le attenzioni paesistiche relative agli interventi sui manufatti ed edifici esistenti tenendo conto anche del rapporto che gli stessi intrattengono con il contesto paesistico ravvicinato e con quello più ampio.
  • 3. Il piano di settore agricoltura e relative varianti è approvato secondo le procedure previste dal precedente art. 8. Fino all'approvazione del succitato piano e relative varianti, si applicano le seguenti norme. Salvo che nelle aree indicate al successivo comma 4, sono destinazioni consentite:
    • a) esercizio della agricoltura nelle seguenti forme:
      • pascolo recintato per l'allevamento allo stato semi brado del bestiame;
      • prato pascolo;
      • prato stabile e avvicendato;
      • seminativo asciutto e irriguo possibilmente collocati in avvicendamento colturale;
      • ortofrutticoltura;
      • pioppeti e altre colture industriali, colture florovivaisti-che, colture in serra permanente, colture in serra stagionale, specie arboree a rapido accrescimento, con esclusione delle aree di rispetto dei coni visuali da percorsi di pubblico passaggio sulle zone di interesse storico ambientale di cui all'art. 37;
    • b) utilizzazioni forestali delle aree boscate, entro i limiti precisati dal precedente articolo;
    • c) interventi esecutivi di iniziativa pubblica per la tutela in ambiti delimitati di particolari ecosistemi o specie vegetali o animali;
    • d) è ammessa la edificazione da parte del Consorzio o dei Comuni consorziati di percorsi ciclopedonali, servizi igienici, chioschi di informazione e assistenza al pubblico, ricovero per attrezzature forestali e antincendio, in corrispondenza dei principali accessi adeguatamente inseriti nel paesaggio.
  • 4. Nelle aree con presenza di bosco, brughiera, molinieto, rinnovazione spontanea, sono consentite soltanto le utilizzazioni di cui alle lettere b) e e) di cui al precedente comma. Le aree acquisite dal Consorzio e dagli enti consorziati sono destinate al rimboschimento e alle utilizzazioni di cui alle lettere e) e d) del precedente comma. È fatto obbligo di salvaguardare i principali elementi orografici e paesistici - torrenti, rogge e canali di drenaggio, filari, fasce boscate, sentieri campestri.
  • 5. Oltre alle norme di cui al titolo II, si applicano i seguenti divieti:
    • costruire gallerie, eseguire sbancamenti, salvo i casi previsti dall'art. 43;
    • costruire strade, fatte salve quelle di cui agli artt. 40 e 43 nonché nuove strade interpoderali da realizzarsi previa certificazione di conformità dell'Ente gestore;
    • costruire oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche, escluse quelle di servizio ai fondi e prioritariamente interrate;
    • asportare minerale o terriccio vegetale, salve le operazioni di sovescio, le cave e i movimenti di terra autorizzati in base alla normativa vigente.

È fatto divieto di introdurre attività commerciali che abbiano prevalenza sulla attività produttiva primaria.

Art. 33 - Zona a parco attrezzato

  • 1. La zona è suddivisa in:
    • 1) sottozona ad assetto definito, che consente la conservazione delle attrezzature esistenti e il loro adeguamento, secondo le modalità del presente articolo;
    • 2) sotto zona della trasformazione, dove è ammessa la ristrutturazione urbanistica ed edilizia, secondo indici e modalità espresse nel presente articolo.
      Le aree comprese in questa zona sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di livello intercomunale. Sono ammesse le seguenti destinazioni:
      • attrezzature sportive;
      • attrezzature per la attività ricreativa e di svago per il tempo libero, con la esclusione di nuovi parchi divertimento;
      • campeggi;
      • attrezzature ricettive;
      • bacini idrici destinati alla pesca sportiva;
      • servizi e parcheggi relativi alle attrezzature esistenti e di progetto;
      • residenza del personale di custodia per una Slp non superiore a 150 mq.
Gli interventi suddetti sono soggetti a convenzionamento con l'Ente gestore del Parco e con il Comune direttamente interessato.
  • 2. Nella sottozona ad assetto definito sono ammessi:
    • ristrutturazione edilizia per le funzioni di cui al primo comma;
    • ampliamento della superficie coperta o attrezzata in forma permanente pari a un massimo del 10% della SC esistente;
    • superficie a verde permeabile non attrezzato di almeno 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo.
Le aree individuate con simbolo grafico L sono prioritariamente destinate alla formazione di bacini idrici destinati all'esercizio della pesca sportiva; in questi lotti è ammesso realizzare una edificazione di servizio, comprese destinazioni a circolo ricreativo e punto di ristoro, per un massimo di mq 250 di Slp, altezza mt. 7 all'intradosso.
  • 3. Nella sottozona della trasformazione sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica per le funzioni di cui al primo comma, anche mediante nuova edificazione, entro i seguenti limiti:
    • Slp pari al 30% del lotto;
    • Se pari al 20% del lotto;
    • superficie e verde permeabile non attrezzato 50% delle superfici libere, di cui almeno il relativo 40% con impianto arboreo.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che comportano demolizione e ricostruzione deve essere predisposto un apposito piano attuativo.
  • 4. Disposizioni comuni:
    • altezza massima edifici mt 10 al colmo;
    • altezza massima attrezzature per il gioco e lo sport mt. 15;
    • le attrezzature non comportanti volumi sono calcolate per Se = Slp; la Se è quella risultante dalla proiezione in pianta del perimetro esterno della attrezzature stessa;
    • i parcheggi devono essere con pavimentazione drenante e alberature fra le carreggiate; essi devono essere prioritariamente localizzati nelle eventuali aree a ciò individuate in adiacenza, nella tavola 1 «Planimetria di piano» o, in carenza, sia nella presente zona che in quella a verde privato vincolato.
  • 5. Disposizioni particolari:
  • nel caso di zone e parco attrezzato collocate in aree adiacenti o limitrofe a zone di interesse storico-ambientale (art. 37) e a zone delle fornaci (art. 36) l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi deve essere attentamente valutata in funzione delle finalità di tutela degli specifici contesti paesistici e dei rapporti anche visivi con i manufatti di interesse storico-ambientale presenti all'intorno. Andranno in tal senso attentamente verificate le funzioni da insediare, le dimensioni, i caratteri costruttivi e in particolare le altezze degli edifici e dei manufatti.
  • 6. In assenza di convenzione sono ammessi:
    • manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento i-gienico, statico e tecnologico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza demolizione, che non comporti aumento di volumetria e di superficie o modifiche di sagoma; in sede di adeguamento igienico e tecnologico, nonché per il ricovero dei mezzi e delle dotazioni strumentali, sono consentiti incrementi della Se per un massimo di 100 mq per edificio;
  • ammodernamento delle attrezzature, per adeguamento alle necessità di mercato, nell'ambito della medesima Se e destinazione funzionale;
  • sistemazione degli spazi esterni a verde, formazione di viali e percorsi, nell'ambito degli indici succitati.

Le recinzioni non possono estendersi oltre l'insieme della presente zona, unitamente alle aree di parcheggio adiacenti. Le recinzioni devono essere conformi al precedente art. 21.

Art. 34 - Zona a verde privato vincolato

  • 1. La zona è destinata al mantenimento delle formazioni arboree comprese in ambiti delimitati, ai fini di preservare la continuità del verde nel Parco. In essa sono inclusi parchi privati, giardini e spazi aperti annessi a lotti edificati.
  • 2. Nella zona è ammesso realizzare le seguenti attrezzature:
    • a) entro il 30% della superficie del lotto, tennis scoperti, piscine scoperte, altre attrezzature sportive all'aperto;
    • b) è ammesso mantenere piazzali di servizio alle adiacenti imprese, destinati allo stoccaggio e movimentazione dei materiali, dei prodotti, dei mezzi, purché vengano costituite cortine alberate su una superficie non inferiore al 10% del lotto;
    • c) esistenti campi di aeromodellismo;
    • d) orti familiari annessi alle residenze, allevamenti di animali di bassa corte per uso familiare, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria;
    • e) parcheggi scoperti, con superficie drenante, limitatamente alle superfici minime previste dalle vigenti leggi e regolamenti.
  • 3. Nella scelta delle specie da mettere a dimora devono essere privilegiate le specie delle Groane, come individuate dal piano di settore boschi. I piazzali di cui al punto b) devono avere superficie drenante, fatte salve documentate ragioni di carattere funzionale o igienico ambientale. Il progetto relativo alla zona edificata, alla zona fornaci e di parco attrezzato deve includere le aree adiacenti appartenenti alla medesima proprietà, incluse nella presente zona.
  • 4. Per ciascun lotto è ammesso realizzare un ricovero attrezzi secondo una tipologia approvata con regolamento esecutivo, entro l'indice massimo 0,03vmq/mq di Se con un massimo di mq 30 per lotto fondiario. È ammesso recintare i lotti fondiari con recinzione avente caratteristica di permeabilità ottica, secondo i tipi approvati in base al precedente art. 21.
  • 5. In questa zona, oltre alle norme di cui al precedente titolo II è fatto divieto di:
    • attivare e mantenere, anche all'aria aperta attività industriali, artigianali, commerciali salve le fattispecie di cui al secondo comma lett. b);
    • costruire manufatti edilizi anche precari, fuori dalle fattispecie di cui ai precedenti commi 2 e 4.

Art. 35 - Zona edificata

  • 1. Le aree comprese in questa zona sono destinate alla residenza e alle attività terziarie e produttive compatibili con il Parco, nonché alle attrezzature pubbliche ed alle infrastrutture necessarie alla riorganizzazione urbanistica dei nuclei edificati esistenti. Il Consorzio di gestione del parco, predisporrà un piano di settore zone edificate, individuando le sottozone ad assetto definito e le sottozone per la trasformazione. Il Consorzio di gestione del Parco, predisporrà un piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco finalizzato a precisarne la disciplina d'uso.
    Con apposito simbolo grafico sono individuate, nella tav. 1 le aree relative ad edifici ed impianti esistenti incompatibili con le finalità del Parco; tali immobili sono soggetti a interventi atti a rimuovere le cause di incompatibilità convenzionati con il Consorzio, o ad acquisizione, secondo le disposizioni previste dal successivo art. 46.
  • 2. Il piano di settore zone edificate e norme paesaggistiche per l'edificazione nel parco:
    • analizza l'assetto degli insediamenti esistenti e i caratteri architettonici degli edifici presenti in relazione ai caratteri dell'edilizia tradizionale e all'assetto paesistico dei luoghi;
    • individua di conseguenza i criteri morfologici e costruttivi per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni, indicando anche i valori cromatici di riferimento;
    • determina le funzioni ammissibili, l'assetto delle aree libere e le tipologie privilegiando le tradizionali utilizzazioni dei cortili e degli spazi aperti, secondo gli usi locali.
  • 3. Nelle more dell'approvazione del suddetto piano di settore sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 25.
  • 4. Nella sottozona ad assetto definito, il piano di settore zone edificate, oltre al rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 delle presenti N.T.A. può ammettere incrementi volumetrici una tantum, nell'ambito dei fabbricati esistenti.
    Tali incrementi sono comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del parco e delle opere concesse in sanatoria in base alla legge 25 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.
  • 5. Le sottozone per la trasformazione controllata, oltre alle fattispecie di cui al comma precedente, sono disciplinate dal piano di settore zone edificate anche per la realizzazione di nuove volumetrie secondo i seguenti indici massimi:
    • SC massima = 0,30 mq/mq;
    • per destinazioni residenziali e terziarie If massimo = 0,8 mc/mq;
    • altezza massima tre piani fuori terra, 10 metri all'intradosso.
  • 6. Le aree comprese in questa zona sono ulteriormente regolate dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con variante di adeguamento di cui all'art. 3, in conformità ai criteri generali fissati dal presente articolo. Ad integrazione del piano di settore zone edificate, lo strumento urbanistico comunale:
    • precisa le destinazioni d'uso, anche in riferimento al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;
    • individua gli eventuali indici di edificabilità in misura non superiore a quelli ammessi dal piano di settore zone edificate.

Art. 39 - Zona di pianificazione comunale orientata

  • 1. I comparti sono destinati al recupero urbanistico e ambientale del territorio di ciascun Comune compreso nel Parco, in funzione della tutela e della realizzazione del Parco stesso, nonché al fine di realizzare, all'occorrenza, collegamenti e accessi al Parco forniti dei relativi servizi. L'azzonamento dei comparti è dettato dalla pianificazione generale e attuativa del Comune, in conformità alle prescrizioni e criteri stabiliti dal presente articolo.
  • 2. In particolare lo strumento urbanistico generale comunale:
    • a) pianifica ciascun comparto mediante zonizzazione urbanistica e relativa normativa di attuazione; ad integrazione degli indirizzi di cui al precedente art. 5, le aree esterne al perimetro del parco sono disciplinate in modo organico e coordinato con il comparto;
    • b) individua e tutela i beni culturali e coordina le previsioni urbanistiche con la tutela delle zone di interesse naturalistico;
    • c) prevede la realizzazione dei corridoi a verde e percorsi ciclopedonali di continuità tra i settori del Parco interrotti dall'edificazione;
    • d) prevede, all'occorrenza, servizi comunali e sovracomunali, parcheggi e accessi al Parco dotati dei relativi servizi.

Art. 40 - Viabilità pubblica

  • 1.La realizzazione di nuove strade pubbliche è soggetta alle competenze e procedure disposte dall'art. 43 fatte salve le convenzioni già stipulate alla data di approvazione della presente variante. Per le strade statali si applica l'art. 12, comma 2.

Art. 41 - Parcheggi

  • 1. Il Consorzio e i Comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.
    Secondo le specifiche norme di zona, essi debbono essere localizzati in zona edificata, zona per servizi, zona parco attrezzato e nell'ambito delle pertinenze degli edifici esistenti o da realizzare - anche se posti in altro azzonamento. Eccezionalmente, possono essere realizzati parcheggi fino a 50 posti auto anche in altre zone, ad esclusione delle zone di riserva, purché in adiacenza alle strade e agli accessi e purché non ne derivi danno ambientale, per iniziativa del Consorzio o di altri enti pubblici previa certificazione di conformità ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/97.
    Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, che deve essere di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.
    Tali parcheggi, al fine di limitare il consumo di suolo, dovranno preferibilmente essere posti in fregio alle strade, evitando la formazione di piazzali laddove non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 42 - Viabilità minore

  • 1. II Consorzio cura la redazione del piano di settore della viabilità minore; il piano di settore, tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno e dei luoghi e con particolare riguardo alle cautele necessarie per la salvaguardia delle aree di maggiore rilevanza naturalistica e storico-architettonica, programma il completamento della rete dei percorsi di fruizione del parco, individuando diversi livelli di accessibilità e percorrenza, i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità di inserimento ambientale, le relative attrezzature, ivi compresi i punti di sosta, le aree da pic-nic, le aree di fruizione dei valori ecologici e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio, anche in relazione alla individuazione di percorsi per disabili, curando, in particolare, la connessione della rete dei percorsi ciclopedonali con le stazioni ferroviarie, con il sistema dei parcheggi, individuati ai sensi del precedente art. 41 e con i confinanti parchi regionali. Per delega del Comune il Consorzio può mantenere e gestire le strade vicinali.

Art. 43 - Infrastrutture e servizi pubblici

  • 1. Le opere e le infrastrutture pubbliche, di nuova realizzazione, non diversamente localizzabili, non sottoposte alla valutazione di impatto ambientale o a verifica (di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, art. 10), non ricadenti nelle zone di riserva naturale, nei SIC e nelle zone ad indirizzo naturalistico, non previste dalla normativa delle singole zone, sono realizzabili purché siano progettate e realizzate in conformità ai criteri ed indirizzi di seguito indicati.
    A tal fine, l'ente competente alla realizzazione dell'opera, di intesa con il Parco ed il Comune territorialmente interessato, definisce in apposito atto convenzionale le opportune iniziative di mitigazione, relativi termini e modalità nonché garanzie, anche fidejussorie di esecuzione. L'ente parco, in sede di espressione del previsto parere può richiedere la previsione di interventi di mitigazione o di precauzioni ulteriori. La convenzione deve comunque garantire che le caratteristiche ambientati e paesistiche non siano irrimediabilmente compromesse.
  • 2. La progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve tenere conto degli indirizzi specifici contenuti nei piani di sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale e perseguire i seguenti obiettivi:
    • ridurre al minimo l'occupazione di aree concentrando, quando è possibile, le linee tecnologiche lungo i tracciati già esistenti;
    • ripristinare e compensare, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera, mirando all'equilibrio o al miglioramento del bilancio ambientale;
    • recuperare contestualmente, a cura e spese del titolare dell'opera e nei modi e nei tempi definiti dalle intese e dalle convenzioni di cui al comma 1, le aree già occupate da infrastrutture ed opere, o loro parti, dismesse;
    • in particolare le compensazioni ambientali dovranno prevedere interventi che risarciscano, a seconda dell'opera progettata e da attuarsi all'interno del parco, varie componenti dell'ambiente eventualmente alterate sia temporaneamente che definitivamente (flora, fauna, paesaggio). Si dovranno inoltre prevedere modalità di esecuzione dell'opera tali da ridurre, per quanto possibile, il disagio arrecato ai cittadini dallo svolgimento dei lavori.
  • 3. Non sono soggette alla procedura di cui al successivo art. 48 le terebrazioni dei pozzi per l'approvvigionamento idropotabile, nonché le relative opere accessorie e gli allacciamenti, entro i seguenti limiti:
    • il sito prescelto sia privo di vegetazione naturale protetta - bosco o brughiera, come individuata nel P.T.C, stesso e nel piano di settore boschi;
    • i manufatti in elevazione non devono superare i metri 3 dal piano di campagna ed essere realizzati in conformità alle norme paesaggistiche del presente P.T.C, e suoi piani di settore;
    • l'area eventualmente cintata sia limitata a non oltre 150 metri quadri di superficie e alberata con specie autoctone;
    • gli allacciamenti siano posti sotto sedi di strade e piste forestali o ciclabili.
      I relativi lavori sono soggetti a parere consortile che indica le opere di mitigazione e compensazione obbligatorie.
  • 4. L'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la telefonia mobile sono soggetti ad uno specifico regolamento d'uso che individua le localizzazioni dei siti con riguardo alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica nel rispetto della normativa vigente. È sempre vietata l'installazione in zona di riserva naturale o nei coni visuali delle ville storiche.
    Sono ammessi esclusivamente impianti di interesse pubblico generale da concentrare nei luoghi di minore disturbo paesaggistico e radiomagnetico.

N.T.A. P.S.E. / P.S.A.:

N.T.A. P.S.E.

Art. 16 - Ambiti di trasformazione controllata

Per tali ambiti lo strumento urbanistico generale si adegua ai seguenti criteri. Con apposito simbolo grafico PII sono indicati i lotti soggetti a processo di programmazione negoziata ai sensi del precedente art 5 e dell’art 7 del PTC.

  • Ambito per l’Insediamento residenziale e terziario RT:
    • ristrutturazione edilizia ed urbanistica per destinazione residenziale, If 0,8 mc/mq e Ic 30%, altezza massima mt 10 all’intradosso, e mitigazioni ambientali come da tabella “C”;
    • possibilità di insediamento terziario, con esclusione della grande distribuzione, fino ad un massimo del 50% di Slp;
    • possibilità d’insediamento artigianale, escluse le attività insalubri di prima classe, fino ad un massimo del 30% di Slp, o nei locali seminterrati agibili;
  • Ambito per l’insediamento produttivo PD:
    • destinazioni d’uso produttive, commerciali e terziarie, con esclusione di quelle di grande distribuzione e delle attività insalubri di prima classe;
    • SC 30%, altezza massima all’intradosso metri 10;
    • Residenza di servizio all’insediamento;
    • Eventuali ulteriori ampliamenti nei limiti di cui al precedente art 15;
    • Ristrutturazione urbanistica nei limiti dell’ambito per l’insediamento residenziale e terziario, previo intervento di cui al precedente art 5;
    • Con apposito simbolo grafico Pii, sono indicati i lotti giacenti su due comuni, per i quali si rende necessario un
    • preliminare piano attuativo intercomunale, con esclusione delle lett. a),b),c) art 3 D/l-vo 378/01, testo unico per l’edilizia;
    • Mitigazioni ambientali ai sensi della tabella “C” allegata;
    • Ambito per i servizi locali e comprensoriali SC:
    • Destinazione d’uso opere di standard comunale e sovraccomunale, servizi per il Parco Groane, ed altre opere pubbliche o di pubblica utilità
    • If 0,8 mc/mq, SC 30%, altezza massima all’intradosso mt 10, salvo quanto previsto dall’art. 14 del D/lgvo 380/01
    • Ambito per le attrezzature ricettive, turistiche, socioassistenziali TT:
    • destinazioni d'uso ammesse a servizio del Parco (ricettivo, turistico, sportivo), escludendo in ogni caso attività terziarie di tipo direzionale, ivi compresi studi professionali ed uffici, di grande distribuzione, centri commerciali e commercio all'ingrosso, di servizio per l'industria e la produzione (depositi, trasportatori, etc.),;
    • If 0,8 mc/mq, SC 30%, altezza massima all’intradosso mt 10;
    • gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova costruzione sono comunque subordinati alla convenzione ai sensi del precedente art. 5, completi di relative opere di mitigazione ambientale, di cui alla tabella “C”;
    • per le destinazioni non conformi, sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art 3 D/l-vo 378/01

Art. 17 - Ambiti RD ad assetto definito ed edifici residenziali posti in zona per la riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo

Per tali ambiti, lo strumento urbanistico si adegua ai seguenti criteri:

  • a) indica gli interventi di recupero ammessi, come definiti dalle vigenti leggi, anche con demolizione e riorganizzazione dei volumi all’interno del lotto, per medesima Slp, finalizzata a migliorare le funzioni d’uso secondo la allegata tab. B e a migliorare l’inserimento sotto il profilo paesaggistico, di igiene edilizia e di sicurezza.
  • b) ammette le trasformazioni d'uso alla medesima categoria o migliorative, secondo la tabella allegato B, purché operate nell'ambito degli interventi di recupero di cui alla lettera precedente; uffici e studi professionali sono equiparati alla residenza qualora siano annessi alla stessa e non occupino più del 30% del volume della residenza medesima;
  • c) vieta la costruzione di nuovi edifici;
  • d) può ammettere ampliamenti e sopralzi, ai sensi del precedente articolo 14;
  • e) può ammettere incrementi planivolumetrici per la realizzazione di posti auto al coperto, non oltre i limiti pertinenziali stabiliti dell'art. 26, legge 28 febbraio 1985, n. 47 e LR 22/99, ivi compresi i posti auto già esistenti, ed a condizione che venga costituito vincolo pertinenziale ai sensi dell'art. 9, legge 24 marzo 1989, n. 122;
  • f) può destinare aree libere ad opere di urbanizzazione o altri servizi pubblici.

Negli edifici residenziali posti in zona della riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, sono ammessi gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), oltre al recupero dei sottotetti di cui alla LR 15/96 e successive modifiche ed integrazioni.

N.T.A. P.S.A.:

Art 11 – Criteri paesaggistici per l’edificazione rurale

  • 1) L’edificazione nel Parco deve avvenire in conformità alle norme precedenti e al titolo II del Piano di settore per le zone edificate e norme paesaggistiche per l’edificazione nel parco (PSE), che si da per acquisito al presente piano di settore, senza obbligo di allegazione, per tutto quanto non regolato dal presente piano.
  • 2) Al fine di limitare l’impatto sul paesaggio, sono vietate le coperture a telone o similari, la realizzazione di capannoni e coperture a campata unica è disciplinata come segue: le opere devono conformarsi all’art 10 lettere a),b),c) del PSE o similari; le strutture prefabbricate diverse dalle citate non devono essere visibili dall’esterno; inoltre sono subordinate alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale, mediante rimboschimento di una fascia circostante, secondo il seguente coefficiente di calcolo:
primi 500 mq SlpSul più e fino a 1000 mq SlpSul più e fino a 1500 mq SlpSul più e fino a 6000 mq Slp
0 mq/mq5 mq/mqmq 15 mq/mq60 mq/mq
  • 3) L’obbligazione di cui al presente articolo viene garantita dal soggetto richiedente, mediante la presentazione al Consorzio Parco Groane di due idonee cauzioni, come a seguito determinate. Tali cauzioni, se prestate con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, devono essere incondizionate e prevedere la rinuncia alla decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civile, fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La fidejussione bancaria o assicurativa, deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della committente.
  • 4) I costi di mitigazione sono determinati dalla sommatoria dei seguenti fattori componenti e determinano l’ammontare della prima cauzione, avente scadenza conforme ai termini per la conclusione dei lavori, aumentati di tre mesi:
    • acquisto del terreno, la cui stima deriva dalla triplicazione del valore di base d’esproprio del terreno a bosco alto, desunto dalla tabella provinciale per la regione agraria di riferimento pubblicata sul BURL, alla data di presentazione della domanda, oltre ad € 2000 per spese di rogito;
    • onere di rimboschimento, stimato in € 1 al metro quadro, da rivalutarsi annualmente in base all’inflazione programmata, indicata nella legge finanziaria;
  • 5) I costi di manutenzione della mitigazione sono determinati una tantum in ragione di € 0,9 al metro quadro per tutti i primi sei anni dall’intervento e determinano l’ammontare della seconda cauzione, avente durata non inferiore ad anni sei e mesi sei.
  • 6) Il Consorzio Parco Groane procede all’escussione delle garanzie in caso d’inadempimento, al fine d’eseguire d’ufficio le mitigazioni previste. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all’impianto.
  • 7) Qualora l’operatore dimostri, in base asituazioni oggettive, fra cui l’indisponibilità del terreno, a far fronte agli obblighi di mitigazione, può richiedere al Consorzio di provvedervi, versando allo stesso una somma corrispondente alle due cauzioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, prima del rilascio dell’atto di competenza Consorzio Parco Groane Piano di settore agricoltura pag 5 consortile. Il Consorzio è tenuto ad utilizzare le risorse per la finalità prevista, con la facoltà di individuare siti non necessariamente adiacenti all’impianto.

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA S.I.C. IT 2050002 – BOSCHI DELLE GROANE

Il presente articolo dispone l’accoglimento delle prescrizioni generali e particolari del P.T.C. del Parco Regionale delle Groane e del P.T.C.P. della Provincia di Milano relativamente all’ambito del Sito di Importanza Comunitaria IT 2050002 – Boschi delle Groane, ambito di riserva naturale integrale o orientata, individuato dagli elaborati grafici del P.G.T..

Tali prescrizioni di cui ai precedenti artt. 23 e 30 per gli insediamenti del tessuto urbano consolidato e per gli Ambiti di trasformazione C e D a confine con il S.I.C. e di cui all’All. 1f del Doc. n°. 1 -G- Valutazione di incidenza sul S.I.C. perseguono la salvaguardia naturale e idrogeologica e l’unità paesistico – ambientale del S.I.C. alfine di mantenere o di ripristinare il suo habitat naturale e di garantire la conservazione del carattere di boschi mesofili tipici della pianura lombarda ormai ridotti a pochi nuclei, con la presenza della brughiera, sia a Calluna e Genista, che alberata con Pinus sylvestris (abitat tipici del pianalto lombardo ed insediati su suoli di natura argillosa (i famosi “ferretti”)) e con la presenza anche di una ricca componente faunistica con numerose specie caratteristiche degli ambienti boscati e con alcune specie di interesse comunitario, anche attraverso la successiva predisposizione di uno specifico Piano di Gestione da parte dell’Ente Gestore.

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