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Art. 24 - TUTELA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA E SISMICA

Si riportano di seguito alcuni capitoli della Relazione e delle Norme Geologiche di Piano alle quali si rinvia per gli altri capitoli dei due Documenti.

1. Premessa

Le indagini effettuate hanno permesso di definire un quadro sufficientemente dettagliato relativo alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica del territorio comunale. In particolare, dall'interpretazione integrata dei dati acquisiti si è potuta effettuare la suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità geologica delle azioni di piano.

Le classi utilizzate, sono distinte in funzione delle loro caratteristiche di propensione al dissesto idrogeologico ed alle condizioni di edificabilità.

  • CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
  • CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI
  • CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
  • CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità ha come finalità quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per la formulazione delle proposte di pianificazione Comunale.
La sintesi del lavoro svolto è illustrata cartograficamente nell’Allegato 3.

2. Norme generali

In sede di formulazione delle proposte di pianificazione e di localizzazione delle aree di espansione, nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tenere conto anche delle indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti; in tali situazioni, le verifiche da effettuare a supporto della progettazione degli interventi dovranno dimostrare che le opere previste non muteranno in senso peggiorativo la situazione geostatica esistente, anche prevedendo opere a corollario in grado di migliorare l’assetto idro-geo-morfologico complessivo.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle indicate contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e dell’ambiente.
Introducendo una suddivisione ed una classificazione degli ambiti idrogeologici e geologico-tecnici, si propone una zonizzazione di massima del territorio comunale, esplicitata meglio nella descrizione delle singole classi. Alla distribuzione dei fattori naturali in essa indicati vanno inoltre sovrapposte le considerazioni relative alla componente vincolistica.
La sintesi del lavoro svolto, illustrata cartograficamente nell’Allegato 3 (Carta di sintesi, in scala 1:5.000), corrisponde pertanto alle indicazioni in merito alla fattibilità geologica, che non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al D.M. 11 marzo 1988 ed alla Circ. LL. PP. 24 settembre 1988 n. 30483.
Nel caso in cui un intervento insista su terreni appartenenti a zone con diversa zonazione geologica, gli adempimenti di tipo geologico previsti in queste norme, dovranno far riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematiche geologiche. Tale norma dovrà essere applicata, anche nel caso in cui siano previsti interventi insistenti su una singola zona se questa risulta confinante con ”zone 3”. In questo caso gli adempimenti geologici più cautelativi potranno limitarsi ai soli settori prossimi alla zona gravata da una classificazione più restrittiva.
Nell’Allegato 3 (Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano, in scala 1:5.000), compare la classificazione del territorio proposta, definita secondo quanto prescritto dalla DGR n. 6/37918 del 6/8/98.

3. Le classi di fattibilità

Di seguito si riportano le definizioni di classi come da norma regionale (D.G.R. 22/12/05 n. 8/1566):

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

“In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle”.

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

“In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe”.

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno.
L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dell'area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. Per l'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato. Potranno essere inoltre predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'intervento”.

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

“L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) c) della L. 457/1978.

Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico”.

4. Le zone

Per ciò che concerne il rischio geologico, adottando la definizione secondo la quale (comma 2, art. 3, Legge Regionale 21 giugno 1988, n. 33) "le zone a rischio geologico sono quelle in cui frequenza, intensità, accelerazione e dimensione dei processi naturali ed antropici possono produrre significative variazioni nei caratteri morfologici, pedologici, vegetazionali, idrologici e della qualità delle acque", sulla base delle risultanze degli studi e delle analisi condotte e descritte nella presente relazione, si prenderanno in considerazione:

  • rischio per la qualità delle acque sotterranee,
  • rischio connesso a fenomeni di esondazione della rete idrografica,
  • problematiche geotecniche connesse alle caratteristiche dei terreni,
  • non esistendo i presupposti per sostenere l'esistenza di significativi livelli di rischio di altro tipo.

Di seguito si riporta l’individuazione delle zone individuate sul territorio comunale che ricadono nelle classi di cui al paragrafo precedente ed i criteri di classificazione:

  • Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni
    Circa il 60-65% del territorio comunale rientra in classe 2. Si tratta della porzione di territorio i cui primi metri sono costituiti da materiali con caratteristiche geotecniche scadenti pertanto si è ritenuto opportuno applicare questa classe di fattibilità; si realizzeranno approfondimenti di carattere geologico-tecnico, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche.
  • Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni
    A questa classe appartiene una porzione valutabile circa al 35-40% del territorio comunale.
    Sull’area si rileva la presenza nei primi metri di materiali con caratteristiche geotecniche molto scadenti; si realizzeranno approfondimenti di carattere geologico-tecnico, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi opera civile od infrastrutture pubbliche.
    Le limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni nelle zone di rispetto delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano (raggio di 200 m) sono classificate come consistenti. Tuttavia tali zone, poiché già soggette alle prescrizioni previste dall’art. 21 del D.L. 152/99 e successive modificazioni, non sono contemplate nella Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano.
  • Classe 3b - Fattibilità con consistenti limitazioni
    In questa classe sono state inserite le porzioni di territorio con le caratteristiche della classe 3 ma che in passato sono state soggette ad allagamenti in caso di forti precipitazioni atmosferiche. Oltre alle indagini geologiche previste per la classe 3 in quest’area si dovrà prestare particolare attenzione alla situazione idrologica e allo smaltimento delle acque superficiali.
  • Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni
    In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
In classe 4 ricadono:
  • le fasce di rispetto di 10 metri su tutto il reticolo idrico superficiale ( tutti i corsi d’acqua pubblici anche tombinati) come previsto dal RD 523/1904 in attesa di apposito studio sul reticolo idrico minore ai sensi delle DGR 25/01/2002 n 7/7868, DGR 1/08/2003 n.7/13950 e DGR 01/10/2008 n. 8/8127.

5.Le norme geologiche di attuazione

In conclusione per ciò che concerne il quadro relativo al territorio comunale di Truccazzano, premesso che:

1 Per ciò che concerne le relazioni tra P.G.T. e Studio Geologico la D.G.R. 8/1566 specifica che:

  • tutti i comuni sono tenuti ad aggiornare i propri studi geologici ai sensi della più recente D.G.R. relativamente alla componente sismica ( in linea con le disposizioni nazionali introdotte dell’OPCM 3274, da cui scaturiscono le nuove classificazioni sismiche del territorio su base comunale) ed all’eventuale aggiornamento delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità;
  • ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del P.G.T. deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57 comma 1, lettera a); considerato l’iter di approvazione previsto dall’art. 13 della stessa L.R. 12/05, al fine di consentire alle Provincie la verifica di compatibilità della componente geologica del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., il Documento di Piano deve contenere lo studio geologico nel suo complesso;
  • le fasi di sintesi/valutazione e di proposta (rappresentata dalle Carte di Sintesi e di Fattibilità delle azioni di Piano e dalle relative prescrizioni) costituiscono parte integrante anche del Piano delle Regole nel quale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d della L:R. 12/05 devono essere individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate;

per ciò che concerne le norme, di seguito si forniscono indicazioni e prescrizioni in merito alle diverse problematiche identificate nelle diverse zone.
Quanto contenuto in questa relazione non può inoltre considerarsi documentazione sostitutiva di quanto prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, che definisce le “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo....” nonché dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni (RETINO OBLIQUO AZZURRO)

In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, connesse alla presenza di :

  • terreni con proprietà geotecniche scadenti alla profondità generalmente interessata da opere di fondazione dovranno essere identificate e quantificate anche attraverso l’esecuzione di puntuali indagini geognostiche. In questa classe di fattibilità, gli studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 11/03/88 dovranno essere in particolare finalizzati alla definizione della geometria e delle caratteristiche geotecniche del substrato, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche; per interventi di modeste dimensioni potrà essere sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva mediante l’esecuzione di trincee esplorative con escavatore meccanico, eventualmente da integrare con indagini geognostiche quali sondaggi e prove penetrometriche nel caso in cui le trincee non forniscano dati sufficienti all’esecuzione delle verifiche geotecniche per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali in relazione al calcolo della capacità portante e dei cedimenti previsti in funzione del carico.
    Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile l’attuazione delle predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
    Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in occasione dei cambi di destinazione d’uso da

industriale a residenziale.

Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni (COLORE GIALLO)

Comprende la porzione di territorio comunale caratterizzata dall’unità geotecnica B.
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, connesse alla presenza di :

  • terreni con proprietà geotecniche scadenti alla profondità generalmente interessata da opere di fondazione dovranno essere identificate e quantificate anche attraverso l’esecuzione di puntuali indagini geognostiche. In questa classe di fattibilità, gli studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 11/03/88 dovranno essere in particolare finalizzati alla definizione della geometria e delle caratteristiche geotecniche del substrato, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche; per interventi di modeste dimensioni potrà essere sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva mediante l’esecuzione di trincee esplorative con escavatore meccanico, eventualmente da integrare con indagini geognostiche quali sondaggi e prove penetrometriche nel caso in cui le trincee non forniscano dati sufficienti all’esecuzione delle verifiche geotecniche per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali in relazione al calcolo della capacità portante e dei cedimenti previsti in funzione del carico.

Gli studi geologici dovranno essere così realizzati:

  • inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
  • assetto idrografico
  • esecuzione di apposite indagini geognostiche (trincee esplorative, sondaggi, prove penetrometriche), indagini geofisiche e analisi di laboratorio.
  • Relazione finale nella quale si evidenzia la fattibilità dell’opera, o degli interventi necessari per la sua realizzazione.\\ Assenza di interferenze dell’opera da realizzare con elementi geomorfologici, idrologici o idrogeologici o comunque della stabilità del sito interessato e delle zone ad esso contigue.

Per quanto riguarda la protezione ambientale risulta indispensabile l’attuazione delle predisposizioni tecniche per la mitigazione di possibili immissioni nel terreno di reflui inquinanti (pozzi perdenti, serbatoi di sostanze tossiche liquide o solubili, ecc.).
Si prescrive la verifica dello stato di contaminazione dei terreni in occasione dei cambi di destinazione d’uso da industriale a residenziale.

Classe 3b: fattibilità con consistenti limitazioni (COLORE ARANCIO)

Comprende la porzione di territorio comunale caratterizzata dall’unità geotecnica B ma che in passato è stata soggetta ad allagamenti in occasione di forti precipitazioni atmosferiche.
In queste zone, le problematiche di carattere geologico e geotecnico, richiedono gli stessi studi geologici previsti per la classe 3, oltre ad uno studio finalizzato all’assetto idrologico in relazione alla eventualità di possibili allagamenti dell’area.
In questa classe è compresa anche la porzione di territorio utilizzata in passato come area di cava nella zona N-NW del territorio comunale.
Per le zone di ex cava laddove la normativa vigente consentisse l’edificazione si dovranno eseguire in fase preliminare studi geologici e geotecnici atti a verificare la stabilità dell’area o per stabilire gli interventi necessari alla messa in sicurezza della stessa.

Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni (COLORE ROSSO)

In classe 4 ricadono :

  • le fasce di rispetto di 10 metri su tutto il reticolo idrico superficiale ( tutti i corsi d’acqua pubblici anche tombinati) come previsto dal RD 523/1904 in attesa di apposito studio sul reticolo idrico minore ai sensi delle DGR 25/01/2002 n 7/7868, DGR 1/08/2003 n.7/13950 e DGR 01/10/2008 n. 8/8127.
    In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Nello specifico si precisa che è esclusa qualsiasi nuova edificazione mentre gli interventi consentiti sono:

  • opere di messa in sicurezza o mitigazione del rischio;
  • eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico solo se non altrimenti localizzabili sul territorio, le stesse dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.

Alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata la relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio; lo studio specifico dovrà rispondere ai criteri contenuti nell’Allegato 2 della D.G.R. n. 7/6645 del 29/10/2001.

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