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Art. 45 - ZONA F2 - SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

§1 - FORME D'INTERVENTO

  • Permesso di costruire semplice o DIA
  • Permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi.

§2 - DESCRIZIONE

Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico a livello generale, che non sono computabili al fine di verifica degli standards (F1).

Le zone F2 sono destinate ad attrezzature di impianti pubblici (cimiteri) e di carattere tecnologico anche di interesse sovracomunale quali rimesse di mezzi di trasporto pubblico, centri pubblici per collaudi autoveicoli. impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione, centrali telefoniche esistenti, uffici postali (F2 – P.T.), impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica nonché centri di lavoro per la manutenzione degli stessi e le relative opere accessorie.

Sono ammesse le attrezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte.

Tali destinazioni sono ammesse nelle fasce di rispetto stradale solo se già esistenti o se individuate dalla Tavola di Azzonamento e comunque solo se non pregiudicano quanto di sposto dall'art. 26 della L.R. 51/75.

§3 - INDICI URBANISTICI

Nei limiti di allineamento e delle previsioni di P.R.G. in zone si procede alla edificazione a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse.

H
= mt. 6,00

NP
= massimo n°. 1

Dc
= ml.5,00 comunque 1/2 altezza max

Tipologie edilizie
= tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni del caso per ogni edificio ammesso.

Rc
= 50%

§4 - PRESCRIZIONI PARCOLARI:

§ZONE F2 PER CIMITERI (Ci)

La zona F2 per cimiteri (Ci) è destinata a servizi cimiteriali. Queste zone non possono essere computate come standard urbanistici e come aree di cessione per urbanizzazione secondaria.

§ZONE F2 PER IMPIANTI FISSI DI RADIOTELEFONIA E TELEVISIONE (It)

Il Piano Regolatore mira alla minimizzazione dell'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine ) di radiotelefonia e televisione.

Per gli impianti fissi di radiotelefonia valgono pertanto le eventuali limitazioni di legge.

Le attività di radiotelefonia mediante antenne sono preferibilmente da escludere dalle zone a destinazione residenziale (A, B e C), e da posizionare ad una distanza minima di 75 metri dal perimetro edifici scolastici, accoglienza socio - assistenziali, oratori, parchi gioco, case di cura, residenza per anziani e strutture simili e relative pertinenze.

§ZONE F2 PER CABINE DELL’ACQUEDOTTO E DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (Ct)

Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica possono essere realizzate alle seguenti condizioni speciali:

  • Le cabine di trasformazione sono considerate opere di Urbanizzazione Primaria (D.M. 13.01.1970 n°. 227 e succ.).
  • Tali costruzioni sono escluse dai vincoli di volumetria relativi alla zona in cui sorgeranno e potranno essere edificate a confine e comunque nel rispetto delle norme relative alle distanze tra i fabbricati (L.R. 16.08.1982 n°. 52).
    Le cabine elettriche e del gas possono sorgere all'interno delle fasce di rispetto stradale (Circ. Ministero Lavori Pubblici n°. 5980 del 30.12.1970).
  • All'interno dei Piani Attuativi, si dovrà prevedere,

previ accordi con i competenti Uffici dell'ENEL e dell’Azienda del GAS, alla realizzazione di tutte le strutture necessarie ad elettrificare ed a dotare del gas combustibile il comparto ed all'inserimento in convenzione di tale obbligo.

Il lottizzante dovrà attenersi a quanto disposto in merito, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°. 227 del 13.01.1970. Inoltre all'atto della presentazione del progetto di P.L., dovrà essere presentata dichiarazione dell'ENEL e dell’Azienda del GAS attestante l'idoneità tecnica degli impianti previsti.

									!!ZONE F2 PER ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE 380-220-130 KW

Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alle norme vigenti in materia di sicurezza, fasce di sicurezza, inedificabilità e successive modifiche ed integrazioni.

Per le costruzioni ricadenti nelle vicinanze di linee elettriche di alta tensione (380-220-130 Kw), all’atto della richiesta dell’intervento edilizio, dovrà essere dimostrato che tali interventi ricadono all’esterno delle fasce definite dal D.P.C.M. 8/7/2003.

§ZONE F2 PER IMPIANTI ECOLOGICI (Ie)

La realizzazione di un impianto ecologico dovrà acquisire le specifiche autorizzazioni ambientali ed igienico-sanitarie.

§ZONE F2 PER DEPOSITO DI MATERIALE EDILIZIO E/O DI RECUPERO (De)

Queste zone sono riservare al deposito di materiale edilizio e/o di recupero.

Per le eventuali costruzioni di servizio, il Rc massimo ammesso non dovrà superare il 10%.

Lungo il perimetro della zona, verrà realizzata una quinta di separazione verde di cui all’Allegato n°. 1 – 7 (h) alle presenti norme.

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