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Art. 43 - ZONA F1 DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD)

§1 - DEFINIZIONE

Rappresentano quelle aree esistenti o previste riservate alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico indicate dal P.R.G. in conformità ai disposti dell’art. 7 della L.R. n°. 1/2001 e dalle presenti norme.

§2 - DESTINAZIONE

1) Le aree F1 residenziali comprendono:

A - Istruzione inferiore - attrettature scolastiche :

  • asili nido e scuole materne
  • scuole dell'obbligo elementari e medie ,

B - Interesse comune:

  • municipio e delegazioni comunali
  • attrezzature religiose
  • centro socio-sanitario e attrezzature
  • culturali e sociali

C - Parco - gioco - sport

  • aree verdi di quartiere
  • parchi
  • impianti sportivi
  • isole pedonali e piazze

D - Parcheggi pubblici

  • parcheggi in superficie e sotterranei
  • parcheggi ad uso pubblico

2) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F1/D) al servizio degli insediamenti destinati alla produzione si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.

Le aree F1 prevalentemente destinate a verde o attrezzature all'aperto nella Tavola di Azzonamento sono individuate con apposito simbolo Vi.

3) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F1/S) per servizi, si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi; mense; attrezzature collettive; e socio-sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali.

4) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F1/P) nel Parco delle Groane si intendono le zone F1 riservate alle destinazioni definite dal P.T.C. del Parco delle Groane.

§3 - DOTAZIONE

La dotazione minima di Standards urbanistici secondari (U2) nelle Zone Residenziali in attuazione del P.R.G. comprensiva degli esistenti e di quelli di previsione, da realizzarsi con intervento diretto comunale o convenzionato con privati e enti, è di mq. 26,5 per ogni 150 mc. di volume urbanistico (V) edificabile.

La dotazione minima di cui sopra, per le zone destinate ad attività produttive, in attuazione del P.R.G. è pari al 10% della superficie lorda di pavimento prevista dagli interventi.

La dotazione minima di cui sopra per le destinazioni commerciali e terziarie, in tutte le Zone di P.R.G. consentite, non potrà essere inferiore rispettivamente a quanto definito dall'Art. 52 per le destinazioni commerciali ed al 100% della superficie lorda di pavimento (Slp) prevista per le altre destinazioni terziarie.

§4 - TIPI DI INTERVENTO

La nuova edificazione è regolata dalle seguenti norme:

  • altezza massima consentita mt. 10,50
  • distanza minima dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dei nuovi edifici e comunque non inferiore ai mt. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza
  • distanza minima tra edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e mai minore di mt. 10
  • superficie coperta inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto
  • parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati

All’interno della zona A, valgono le disposizioni di cui agli artt. 17d e 28 delle presenti norme.

Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra.

In queste zone è consentita la deroga alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto dell'art. 3 della L. 1357/55.

Nella tavola dell’Azzonamento è evidenziato un esempio di architettura civile non residenziale (ex Scuola del Disegno) per il quale valgono le prescrizioni di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.C.P.

§5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE CONTRASSEGNATE COL SIMBOLO Cr

Le aree destinate all'attività religiosa e di culto, già di proprietà dell'Ente Istituzionale competente alla data di adozione del presente P.R.G. sono contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento con il simbolo Cr.

Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente competente, mediante permesso di costruire.

Le servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.

Per le aree con destinazione in atto ed attività religiose e di culto e contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento del P.R.G. con il simbolo Cr, si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature.

Sulla tavola dell’Azzonamento sono evidenziate le costruzioni religiose (Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo e Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio) per le quali valgono le prescrizioni di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.T.C.P.

§6 - MODALITA' D'INTEVENTO

Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti potranno essere elaborati in attuazione delle azioni di cui ai dei programmi di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia, di cui all'allegato n°. 3 delle presenti norme (meccanismi premiali).

§7 - RILOCALIZZAZIONE

Sulla tavola di Azzonamento del P.R.G. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è possibile prevedere una diversa ubicazione purché sempre nell'ambito del Piano Attuativo, e nel rispetto della quantità e della destinazione previsti nella tavola "Calcolo aree Standard".

Tali spostamenti devono essere finalizzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.

§8 - NORME PARTICOLARI

Per la zona F1 compresa nella “zona extraurbana con presupposti per l’attuazione di progetti di consolidamento ecologico” di cui all’art. 61 delle N.T.A. del P.T.C.P., gli interventi vanno integrati con proposte relative al loro inserimento paesistico nel contesto.

§9 - BOSCHI DELLA BATTU’

Per l’area per Pp parchi all’interno dei “Boschi della Battù” valgono le prescrizioni di cui all’art. 41–6–2).

L’area CS all’interno del “Boschi della Battù”, individuata con asterisco () sulla tavola dell’Azzonamento, e corrispondente all’ex cava, sarà organizzata nello schema del parco attrezzato per lo sport, con la possibilità di edificare fuori terra, al servizio delle attività sportive insediate e nel rispetto della piantumazione esistente, un chiosco per bevande e ristoro, della dimensione massima di mq. 25 di superficie coperta e di 3,00 metri di altezza al colmo.

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