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TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI

§CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI

§ARTICOLO 74 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili)

1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli da 137 a 140 del predetto decreto legislativo.

2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall'articolo 141 del d.lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.

§ARTICOLO 75 (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)

1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell'articolo 74, alla modificazione e integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 157 del d.lgs. 42/2004.

§ARTICOLO 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)

1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

§ARTICOLO 77 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)

1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

§ARTICOLO 78 (Commissioni provinciali)

1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 137 del d.lgs. 42/2004 sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente dell'unità organizzativa competente e sono inoltre composte dal direttore della soprintendenza regionale, dal soprintendente ai beni architettonici e per il paesaggio e dal soprintendente ai beni archeologici competenti per territorio, da cinque esperti, di cui tre scelti dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica quattro anni.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette.

3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell'unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare.

4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto.

6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza.

§ARTICOLO 79 (Adempimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a provvedere alle spese connesse all'attività delle commissioni provinciali di cui all'articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell'articolo 140 del d.lgs. 42/2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004.

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