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TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

§CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

§ARTICOLO 2 (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale)

1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.
2. I piani si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione svolta dagli stessi.
3. I piani si uniformano al criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future generazioni.
4. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.
5. Il governo del territorio si caratterizza per:
a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

§ARTICOLO 3 (Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni)

1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali sono riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra loro confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio, nonché per consentire le attività di valutazione di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati.

4. La Regione promuove la conoscenza del SIT e dei suoi contenuti; i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere consultati o richiesti da chiunque ne faccia motivata domanda.

5. Il SIT fornisce servizi e informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica.

§ARTICOLO 4 (Valutazione ambientale dei piani)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.

4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

§ARTICOLO 5 (Autorità per la programmazione territoriale)

1. E' istituita l'Autorità per la programmazione territoriale, con il compito di monitorare il funzionamento della presente legge e l'attività di pianificazione svolta da comuni e province. L'Autorità dura in carica due anni.

2. L'Autorità è nominata dal Consiglio regionale, previa approvazione, da parte dello stesso Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento di disciplina della sua composizione, nonché delle funzioni e relative modalità di svolgimento. E' in ogni caso assicurata la partecipazione di rappresentanti dei comuni e delle province.

3. All'Autorità spetta, in particolare:
a) determinare criteri, modi e tempi per l'adeguamento alla presente legge da parte dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, ai fini delle determinazioni previste dall'articolo 7, comma 3;
b) verificare il corretto andamento dell'attività di pianificazione in attuazione della presente legge, anche sulla scorta di segnalazioni di enti ed associazioni; c) redigere un rapporto annuale per la Giunta regionale e il Consiglio regionale, che evidenzi le criticità derivanti dall'applicazione della presente legge e indichi eventuali modifiche alla stessa, anche in relazione alla legge statale in materia di governo del territorio;
d) esercitare il ruolo di composizione di eventuali conflitti tra i diversi livelli di pianificazione.
4. L'Autorità esercita le funzioni di cui al presente articolo avvalendosi di un Osservatorio permanente della programmazione territoriale, costituito dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al comma 2. E' in ogni caso assicurata la partecipazione di rappresentanti degli enti locali.

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